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Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 23150 del 7 novembre 2007.

Deve essere preliminarmente fornita nel corso introduttivo.

Con la sentenza del 7 novembre 2007, n. 23150, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, affinché il dirigente possa far valere davanti al giudice il proprio diritto al risarcimento del danno per aver subito un demansionamento, deve fornire tutte le prove già nel ricorso introduttivo.

Fatto e diritto – Un dirigente si era rivolto al Tribunale contro il demansionamento subito e contro il provvedimento di esclusione dal passivo della liquidazione coatta amministrativa della società con la quale aveva instaurato il rapporto di lavoro.
La società si era opposta alle pretese relative al risarcimento del danno e al pagamento dell’indennità supplementare, che il giudice aveva rigettato.
Il dirigente si era rivolto, allora, alla Corte di Appello, ma anche questa aveva rigettato tali pretese poiché nel ricorso il dirigente non era stato in grado di fornire prove che dimostrassero il demansionamento e poiché la normativa relativa alla rivendicazione della indennità supplementare era entrata in vigore in epoca successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La decisione della Corte di Cassazione  - Per la Cassazione, il demansionamento, la dequalificazione ed il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale che ne deriva non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo.
Infatti, per la Cassazione, mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale (ovvero ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno) deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto).
In altre parole, la Corte di Cassazione ha accolto quanto disposto dalla Corte di Appello e respinto il ricorso del dirigente, stabilendo che non gli spettava il risarcimento per la dequalificazione subita nell’ultimo periodo del rapporto di lavoro, in quanto mancavano le prove che lo stesso lo avrebbe subito.

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