Legge 104-92:I permessi lavorativi, preavviso al datore di lavoro Mercoledì, Nov 21 2007 

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A seguito delle numerose domande poste dai nostri lettori pubblichiamo, di seguito, una precisazione sulla tempistica del preavviso da comunicare al datore di lavoro in merito alla fruibilità dei permessi previsti dalla legge 104 del 1992. 

La programmazione dei permessi

La questione del preavviso al datore di lavoro ai fini della fruizione dei permessi lavorativi derivanti dall’articolo 33 della Legge 104/1992 non è formalmente disciplinata da alcuna normativa specifica.

La stessa INPS, solitamente piuttosto rigida nell’applicazione dei benefici derivanti dalla disposizione citata, nei suoi moduli di richiesta di autorizzazione alla fruizione annuale dei permessi mensili, precisa che le giornate di assenza dal lavoro devono essere indicate in tempo utile al datore di lavoro.

L’ambiguità di fondo della normativa, e delle circolari applicative dei diversi enti assistenziali, è spesso causa di contenziosi, in particolare quando i permessi in parola vengono fruiti per motivi di emergenza. Al momento attuale non ci sono indicazioni precise.

Vedi anche: Risposte ai commenti nel blog

Vedi anche: IL FORUM DEI LETTORI SULLA LEGGE 104/92

Flussi immigrazione 2007: procedura operativa Mercoledì, Nov 21 2007 

Ulteriori applicazioni sulla legge 123/2007 (salute e sicurezza sul lavoro) Mercoledì, Nov 21 2007 

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Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato la circolare n. 24 del 14/11/2007 con la quale ha apportato alcune rettifiche in merito alle indicazioni già fornite con la lettera circolare prot. n. 25/I/0010797 del 22/8/2007 riguardo l’ambito di applicazione della legge n. 123/2007.

La nuova circolare si muove in linea con l’intervento del sottosegretario Antonio Montagnino a seguito della lettera di agosto allorquando volle chiarire, superando alcune perplessità sorte, che il potere di sospensione andava inteso applicabile anche ai cantieri edili. Ora il Ministero sottolinea il legame di forte continuità fra le due disposizioni (art. 5 L. 123/07 con art. 36 bis del D.L. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006) spiegando che la nozione di attività imprenditoriale, già interpretata nel senso di ‘”unità produttiva”’ con la predetta lettera circolare del 22 agosto u.s., non può non ricomprendere, necessariamente, anche le aziende operanti nel settore edile nel quale, come noto, maggiormente si avverte l’esigenza di elevare gli standards di sicurezza e tutela delle condizioni di lavoro. (Articolo di Angelo Vitale, Consulente del lavoro).

Da La Previdenza   la notizia qui

La previsione, ai fini dell’assunzione, di un requisito di statura uguale per uomini e donne è illegittima Mercoledì, Nov 21 2007 

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LA PREVISIONE, AI FINI DELL’ASSUNZIONE, DI UN REQUISITO DI STATURA UGUALE PER UOMINI E DONNE E’ ILLEGITTIMA – Per contrasto con l’art. 3 della Costituzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 23562 del 13 novembre 2007, Pres. Ciciretti, Rel. Di Nubila).

Barbara U. ha partecipato a un concorso indetto dalla Metropolitana di Roma per l’assunzione di addetti di stazione. Pur avendo superato le prove previste ella è stata esclusa dall’assunzione per la sua statura, di m. 1,53, inferiore a quella di m. 1,55 prevista dal D.M. n. 88/99 come requisito per l’adibizione alle mansioni di addetto di stazione. La lavoratrice ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare il suo diritto di essere assunta, sostenendo che il requisito fisico della statura preteso dall’azienda doveva ritenersi illegittimamente discriminatorio. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda affermando che i requisiti fisici previsti dal D.M. n. 88/99 garantiscono la sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti e non hanno portata discriminatoria. Questa decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma. Barbara U. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Roma per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 23562 del 13 novembre 2007, Pres. Ciciretti, Rel. Di Nubila) ha accolto il ricorso, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 163 del 1993 secondo cui “la previsione di un’altezza minima identica per gli uomini e per le donne – quale requisito fisico – per l’accesso ad un pubblico concorso, viola il principio di eguaglianza, vuoi in quanto presuppone erroneamente l’insussistenza della considerevole diversità di statura mediamente riscontrabile tra gli uomini e le donne, vuoi in quanto comporta una “discriminazione indiretta” a sfavore di questi ultime, che risultano in concreto svantaggiate in misura proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, in relazione a differenze antropomorfiche statisticamente riscontrabili e obiettivamente dipendenti dal sesso”.

Il principio affermato dalla Corte Costituzionale – ha osservato la Cassazione – porta dunque a ritenere che la previsione di una statura minima (non importa che si tratti di n. 1,65 o di m. 1,55) identica per gli uomini e donne comporta in ogni caso e di per sé una violazione dei parametri costituzionali; va peraltro notato come la fonte normativa, dalla quale discende la previsione del limite di altezza quale requisito fisico per l’assunzione come addetto di stazione, sia costituita da un decreto ministeriale, la cui legittimità può essere incidentalmente apprezzata dal giudice ordinario ai fini dell’eventuale disapplicazione; stanti i principi affermati dalla Corte Costituzionale, appare difficile negare che la normativa ministeriale sia illegittima.

Da Legge e Giustizia   la notizia qui

In caso di divorzio fra coniugi con figli minori o incapaci, il PM è titolare di un autonomo potere di impugnazione Mercoledì, Nov 21 2007 

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IN CASO DI DIVORZIO FRA CONIUGI CON FIGLI MINORI O INCAPACI, IL PUBBLICO MINISTERO E’ TITOLARE DI UN AUTONOMO POTERE DI IMPUGNAZIONE – Pertanto è litisconsorte necessario in grado di appello (Cassazione Sezione Prima Civile n. 23379 dell’8 novembre 2007, Pres. Luccioli, Rel. Schirò).

Nel procedimento di divorzio fra coniugi con figli minori o incapaci, a norma degli artt. 4 e 5 legge n. 898 del 1970 (come novellati dalla legge n. 74 del 1987), il pubblico ministero è litisconsorte necessario in concorrenza con le parti private ed è titolare di un autonomo potere di impugnazione in relazione agli interessi patrimoniali dei suddetti figli. Ne consegue che, ove uno dei coniugi abbia proposto appello avverso un capo della sentenza di primo grado riguardante i predetti interessi, il relativo atto d’appello deve essere notificato anche al pubblico ministero presso il Tribunale e, in difetto di notifica, il giudice di secondo grado deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti a norma dell’art. 331 cod. proc. civ.

Tale integrazione è necessaria anche quando nel giudizio di secondo grado sia ritualmente intervenuto il procuratore generale presso la corte d’appello, atteso che il pubblico ministero presso il giudice “ad quem” non ha il potere di impugnare la sentenza di primo grado, e pertanto dal suo intervento non possono conseguire gli effetti cui è intesa l’integrazione del contraddittorio ai sensi del citato art. 331 cod. proc. civ.

Da Legge e Giustizia   la notizia qui

Rischia il carcere chi esercita senza l’abilitazione Mercoledì, Nov 21 2007 

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Rischia il carcere o la multa chi esercita, anche una sola volta, senza l’abilitazione.Sentenza Cassazione n. 42790.

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Da Cassazione.net   la notizia qui