Prostituta? Anche lei paghi le tasse Giovedì, Nov 22 2007 

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Il fisco ricostruisce il reddito di una «lucciola» con sei case e due auto.

MILANO — Anche le prostitute devono pagare le tasse. È il succo, portato alle estreme conseguenze, della prima sentenza tributaria in Italia sulla materia. Ad emetterla è stata la Commissione tributaria della Lombardia che ha condannato una prostituta proprietaria di sei appartamenti e di due auto a pagare quasi 70 mila euro tra tasse e sanzioni perché non ha dimostrato documenti alla mano la provenienza del suo reddito.

I controlli del Fisco si fanno via via più sofisticati. Incrociando i dati sulle compravendite di case, l’Ufficio «Milano 3» dell’Agenzia delle entrate due anni fa si accorse che M.L. era intestataria di un lussuoso appartamento di 130 metri quadri in pieno centro a Milano, di altri due monolocali in città, di due case di tre stanze a Corsico e di una a Baggio. Due autovetture completavano un patrimonio di tutto rispetto che i detective del fisco valutavano in un miliardo e 605 milioni e che non compariva, o c’era solo in parte, nelle dichiarazioni della signora.

L’agenzia calcolò che i redditi della contribuente ammontavano attorno a 98 mila euro per il 1998 e a 87 mila euro per l’anno successivo. A conti fatti, M.L. doveva pagare 68.277,67 euro. La donna confessò di non avere i soldi per pagare. Dopo aver fatto per venti anni il mestiere più antico del mondo, superati i 40 si era ritirata dall’attività. Fece ricorso alla Commissione tributaria provinciale. Per dimostrare di essere stata una prostituta, il suo avvocato raccontò la storia di una ragazza fuggita a 17 anni dalla Campania e che, dopo essere finita sulla strada, era riuscita a comperare un monolocale per intrattenere i clienti in modo più riservato e sicuro.

Essendosi sempre gestita da sola e non avendo mai avuto un protettore, aveva potuto accumulare un discreto gruzzolo che aveva diligentemente investito nel mattone.

Oggi vive in agiatezza grazie agli affitti che pagano gli inquilini delle sue case. Il legale aveva quindi prodotto le inserzioni con le quali sui giornali M.L. aveva negli anni messo in vendita il corpo e le bollette telefoniche. I giudici di primo grado le diedero ragione sostenendo che i guadagni della prostituzione «non possono essere considerati tecnicamente redditi» perché non sono collocabili né tra le attività illecite, né tra quelle lecite. Secondo la Cassazione, inoltre, i proventi dal meretricio sono una «forma di risarcimento del danno» che, vendendo se stessa, la donna subisce alla sua dignità. Come tali non possono essere tassati. Sentenza ribaltata in appello.

Le motivazioni della Commissione tributaria regionale — anche se non affronta in modo diretto il tema dei guadagni da prostituzione — partono dal presupposto che la M.L. ha avuto comunque un reddito (che lei ha dimostrato provenire dal suo lavoro di lucciola). Esso è quello «presunto» calcolato dall’Agenzia delle entrate. M.L. ha «chiaramente provato (…) quale era la sua attività negli anni, non ha però provato né quale era o poteva essere l’ammontare delle somme da lei percepite, né le somme da lei spese» perché «non ha prodotto una documentazione idonea», scrivono i giudici. Se l’avesse fatto, si sarebbe potuto stabilire con esattezza il suo reddito e forse avrebbe pagato meno.

Da Il Corriere della Sera  la notizia qui

Approvato dal Consiglio dei Ministri il Disegno di legge che combatte la povertà estrema e la disabilità Giovedì, Nov 22 2007 

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E’ stato approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, il Disegno di legge recante le norme relative alle persone non autosufficienti, alle politiche sociali e alla famiglia.

Gli aspetti sociali ed economici che il disegno di legge tende a salvaguardare, interessano soprattutto:

1) i cittadini non autosufficienti, attraverso un sistema che definisca e attui progressivamente i livelli essenziali delle prestazioni, in modo uniforme sul territorio nazionale;
2) l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione di persone con disabilità, in attuazione ai principi indicati dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104 e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
3 ) l’istituzione del Fondo per la lotta alle povertà estreme per dare attuazione ai  livelli essenziali delle prestazioni alle persone che vivono in condizione di povertà estrema, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascun anno dal 2008 al 2010 e,
4) l’istituzione del Fondo di solidarietà sui mutui per l’acquisto della prima casa, per sostenere i cittadini  che hanno temporanea difficoltà nel pagamento del mutuo per l’acquisto della prima casa. In questo caso lo stanziamento è di 5 milioni di euro per ciascun anno dal  2008 al 2010

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Da Solidarietà Sociale    la notizia qui

Ingiurie nei confronti di un impiegato esecutivo Giovedì, Nov 22 2007 

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Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n.43087 del 21/11/2007.

Con la sentenza depositata in data odierna, i giudici della V sezione penale, hanno escluso l’applicabilità dell’esimente di cui all’articolo 599 c.p. (prevista dal legislatore codicistico in caso di offese reciproche o qualora il soggetto abbia agito in preda all’ira determinata da un fatto ingiusto altrui) per i casi in cui “l’offeso era tenuto ad un comportamento comunicativo per sé non offensivo di una decisione pure ingiusta altrui, al quale non poteva sottrarsi per obbligo di ufficio”.

 I giudici della Suprema Corte hanno espresso il principio di diritto ut supra riportato pronunciandosi su un ricorso proposto da un signore condannato nei precedenti gradi di giudizio per aver ingiuriato in più occasioni un incaricato di pubblico servizio presso i Servizi Sociali del Comune di Domodossola per non essere rientrato tra i partecipanti ad un corso di ginnastica organizzato dall’Università della Terza età (all’istante era stato riferito che i posti previsti erano stati assegnati e residuava solo la facoltà di inserirsi in una lista d’attesa).

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui