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L’INADEMPIMENTO DEL LAVORATORE, PER GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO, DEV’ESSERE “NOTEVOLE”– In base alla legge n. 604 del 1966 (Cassazione Sezione Lavoro n. 25743 del 10 dicembre 2007, Pres. Mercurio, Rel. Nobile).

Giovanni M., operaio alle dipendenze della spa FIM Prefabbricati, è stato sottoposto a procedimento disciplinare e licenziato con l’addebito di essere stato “trovato in possesso, senza che ve ne fosse alcuna giustificazione, di 12 mascherine antipolvere di proprietà aziendale e fornite in numero di una a ciascun operaio che ne ha necessità a causa del lavoro che svolge”. Egli ha chiesto al Tribunale di Arezzo di annullare il licenziamento sostenendo che egli non aveva inteso appropriarsi delle mascherine, rinvenute nel suo armadietto, ma soltanto averle a disposizione per le esigenze di protezione durante il lavoro.

Il Tribunale ha rigettato la domanda in quanto ha ritenuto che il lavoratore, facendo “man bassa” dei mezzi di protezione, aveva fatto venir meno la possibilità di utilizzazione delle mascherine da parte degli altri dipendenti e si era reso responsabile di una condotta provocatoria o irresponsabile, tale da lasciare presumere analoghi comportamenti futuri. Questa decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Firenze, che ha annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione di Giovanni M. nel posto di lavoro e condannando l’azienda al risarcimento del danno.

La Corte, valutato il fatto in base non solo alla nozione legale di giustificato motivo soggettivo ma anche alle ipotesi previste dal CCNL di categoria, dopo aver escluso che vi fosse stata una “vera e propria sottrazione di beni aziendali”, ha ritenuto che si era trattato piuttosto di “una scorretta utilizzazione dei mezzi di protezione” cui era “certamente conseguito un disservizio”e ha giudicato l’episodio“di portata modesta, sicuramente meno grave di altri ricondotti alla fattispecie sanzionatoria conservativa da parte del contratto collettivo”. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per vizi di motivazione e violazione di legge…[continua...]

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