L’evasione dell’Iva sulla casa pesa sugli acquirenti futuri Mercoledì, Feb 13 2008 

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Rischiano di produrre effetti indesiderati alcuni dei numerosi interventi per contrastare l’evasione Iva contenuti nella Finanziaria 2008 (legge 244/2007).

È il caso della norma che coinvolge l’acquirente di un immobile, se l’impresa venditrice sottofattura, nella responsabilità verso lo Stato per il pagamento dell’Iva non versata e per la relativa sanzione. Un vantaggio per lo Stato, ma ottenuto a fronte di un costo molto elevato,perché viene messa in gioco la sicurezza della circolazione immobiliare.

Ma andiamo con ordine. Prima con il reverse charge ( articolo 17, comma 6, lettera a-bis, del Dpr 633/72), poi qualificando l’acquirente ( che non agisca con la parti-ta Iva) come«responsabile in solido » con il cedente per l’infedele fatturazione (articolo 1, comma 164, legge 244/2007 e articoli 60-bis, comma 3-bis, e 62, comma 5, del Dpr 633/72), il legislatore fiscale ha puntato a incentivare la correttezza dei contribuenti nel versare l’Iva. Allo stesso fine, il credito dello Stato verso l’acquirente per imposta e sanzioni è stato assistito da «privilegio speciale immobiliare» (articolo 1, comma 165, legge 244/2007).

Il «privilegio» (generale o speciale, mobiliare o immobiliare) è una caratteristica dei crediti, cui la legge riserva un particolare favore (per esempio, il credito dei dipendenti o dello Stato per imposte) e che consiste nella possibilità del creditore privilegiato di essere soddisfatto, nell’esecuzione dei beni del debitore, con precedenza rispetto agli altri creditori…[continua...]

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

Abortisce dopo 21 settimane: la polizia sequestra il feto Mercoledì, Feb 13 2008 

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Napoli, i medici: tutto in regola. Le femministe: intervento illegittimo.

NAPOLI - Da una parte una donna incinta che alla ventunesima settimana sceglie di abortire perché ha scoperto che il figlio ha un’alterazione cromosomica e potrebbe nascere con un grave handicap psichico. Dall’altra magistratura e polizia che dicono no, forse non è andata così, forse è stato ucciso un feto. E in mezzo la legge 194 e le sue interpretazioni. È un caso complicato che nasce a Napoli, al Secondo Policlinico, dipartimento di Ostetricia, lunedì sera. La donna di 39 anni che ha appena rinunciato a diventare madre torna in camera dalla sala parto e trova la polizia. Le fanno un sacco di domande, poi interrogano medici e infermieri e un’altra degente.

Quindi sequestrano tutto quello che possono sequestrare: cartella clinica e altri documenti. E il feto: 460 grammi. Comincia l’inchiesta, che dovrà accertare la necessità del ricorso all’aborto, e in quel caso non potrà che chiudersi immediatamente con una archiviazione. Indagine interna anche del Policlinico: il responsabile di Ostetricia, Carmine Nappi, ha già inviato la relazione al direttore generale. Tutto è stato fatto secondo le regole, spiega il primario.

«Il feto presentava un’alterazione cromosomica. Se la gravidanza fosse stata portata a termine ci sarebbe stato il quaranta per cento di possibilità di un deficit mentale. La donna ha presentato un certificato psichiatrico che attestava il rischio di grave danno alla salute psichica e autorizzava l’intervento ».

L’aborto è stato eseguito con l’iniezione di un farmaco (prostaglandine) che è stato necessario ripetere più volte. «Le analisi avevano accertato che il feto soffriva della sindrome di Klineferter — spiega la donna che ieri mattina è stata dimessa —. Perciò ho scelto di abortire. Una decisione difficile, molto sofferta. Ma è stato un aborto terapeutico, fatto all’inizio della ventunesima settimana. E ovviamente non ho pagato niente, come ho detto anche alla polizia».

Gli agenti sono arrivati al Policlinico dopo una denuncia anonima. Che, dice il ministro per le Pari opportunità Barbara Pollastrini, testimonia «il clima che si vuole creare» intorno alla 194, «una legge buona e saggia per l’equilibrio tra responsabilità della donna, diritti del nascituro e deontologia medica». Protesta l’Udi (Unione donne italiane), sigla storica del movimento femminista: «Il clima che sta montando contro le donne nel nostro Paese genera procedure ai limiti della legittimità, ma soprattutto contrarie a ogni buon senso. A questo punto autodenunciamoci tutte per aver deciso nella nostra vita ».

E domani le militanti si sono date appuntamento alle cinque del pomeriggio a Napoli «per organizzare la vigilanza permanente in ogni piazza d’Italia». Come furono costrette a fare trent’anni fa.
Fulvio Bufi

Da Il Corriere della Sera   la notizia qui

Commento dell’ Avv. Mei 

Il clima di revisionismo e di caccia alle streghe che ormai circonda la legge 194 non può rimanere inosservato.

Dopo le dichiarazioni dei medici romani relative all’obbligo di rianimazione del feto che presenti segnali vitali a seguito di aborto non poteva mancare neppure l’accanimento e la colpevolizzazione della donna e dell’equipe medica coinvolti in un aborto terapeutico.

Purtroppo si sta diffondendo un movimento falsamente moralizzatore che vorrebbe scagliare strali infuocati nei confronti di tutti coloro che si trovino nella necessità di operare un aborto.

Ancora una volta, quella che prima di tutti viene messa alla gogna è la donna: troppo spesso si dimentica che per un donna un aborto non è soltanto un intervento chirurgico e, quindi, come tale, già di per sé traumatico, ma anche una scelta difficile e lungamente meditata.

Nel caso di specie, sicuramente l’opzione abortiva è stata una scelta sofferta: il bambino era affetto da grave alterazione cromosomica e giungere alla decisione di rinunciare alla maternità alla ventunesima settimana di gravidanza è senza dubbio doloroso.

Ciò su cui sarebbe necessario riflettere è la volontà dilagante di inculcare nella gente comune l’idea che le donne utilizzino l’aborto come metodo contraccettivo, come mezzo per liberarsi senza pensiero e con facilità di gravidanze indesiderate e non previste.

Tale idea nasce, ad avviso della scrivente, ancora una volta dalla scarsa considerazione nei confronti del genere femminile, del suo senso di responsabilità e della sua capacità di autodeterminazione: le donne, nonostante i veti e la contrarietà di un certo cattolicesimo, hanno, in realtà, appreso da tempo l’esistenza dei contraccettivi e ne fanno uso.

Ma non si può mancare di riflettere anche su un’altra circostanza: ci si vuole appropriare della donna, delle sue scelte di carattere morale, al fine di costringerla a quello che sarebbe il suo solo ruolo naturale: la maternità.

La Procura della Repubblica non poteva certo mancare di intervenire a fronte di una segnalazione di feticidio. Quello che sconvolge è l’interrogatorio pressante cui la donna sarebbe stata sottoposta da parte degli inquirenti, quando sarebbe stato sufficiente raccogliere informazioni ed effettuare indagini sulla base di dati clinici.

Questo commento costituisce solo uno spunto per una riflessione più ampia nella quale vorrei coinvolgere tutti i lettori del nostro blog. Credo che la base per la soluzione o per un primo approccio alla soluzione delle problematiche relative ai diritti della donna debba partire dalla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dalla modificazione lenta ma necessaria del comune pensare.

Avv. Maria Grazia Mei

Vedi anche:  Aborto terapeutico a Napoli: il Garante privacy avvia accertamenti

Vedi anche: Blitz anti-aborto, il Csm apre l’indagine

Vedi anche: Aborto, la fuga delle donne

Vedi anche: Aborto, le donne in piazza: “Nessuno tocchi la 194″

Vedi anche:  Le donne in piazza in tutta Italia: “E’ una guerra contro la 194″

Il nesso causale fra il demansionamento e la sindrome depressiva di tipo reattivo deve essere provato, anche in termini di probabilità Mercoledì, Feb 13 2008 

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Il nesso causale fra il demansionamento e la sindrome depressiva di tipo reattivo deve essere provato, anche in termini di probabilità – Ai fini del risarcimento del danno.

Il lavoratore che richiede il risarcimento del danno alla salute sostenendo che il demansionamento subito gli abbia prodotto una sindrome depressiva di tipo reattivo deve produrre documentazione medica idonea a ricostruire un nesso di causalità tra la patologia riscontrata e la situazione determinatasi nell’ambito del rapporto di lavoro.

Nel caso di patologie, come la sindrome depressiva, riconducibile a diversi fattori, la dimostrazione di tale nesso causale può essere data anche in termini di probabilità, sulla base della particolarità della fattispecie, purché si tratti di una “probabilità qualificata” da verificarsi attraverso ulteriori elementi, specie in relazione alla mancanza di prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori determinanti.

Un giudizio espresso in termini di mera ipotesi non è sufficiente (Cassazione Sezione Lavoro n. 2729 del 5 febbraio 2008, Pres. Mercurio, Rel. Miani Canevari).

Da Legge e Giustizia   la notizia qui

Circolare con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo è reato contro la pubblica amministrazione Mercoledì, Feb 13 2008 

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Corte di Cassazione sezione 6 penale, sentenza del 5 febbraio 2008, n. 5644

La circolazione abusiva di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo è configurabile come reato contro la pubblica amministrazione. Questo in sostanza è quanto ha ribadito la sesta sezione penale della Corte di Cassazione nella recente sentenza 5644 del 5 febbraio scorso.

I principi enunciati nella sentenza:
“- il custode e/o il proprietario sorpresi a circolare con un veicolo sottoposto a sequestro ai sensi dell’art. 213 c.s. rispondono sia dell’illecito amministrativo di cui al quarto comma della stessa disposizione sia del reato previsto dall’art. 334 c.p. (in relazione alle distinte ipotesi in esso disciplinate), dal momento che tale utilizzazione del bene presuppone per solito la sottrazione dello stesso al vincolo d’indisponibilità (impregiudicati casi marginali di oggettiva inoffensività della condotta o di assenza dell’elemento soggettivo) e può comportare, ove concretamente accertato, anche il deterioramento del bene medesimo;

- se a circolare con il veicolo sequestrato sia una terza persona: il custode sarà chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 334 co. 1 c.p., qualora abbia voluto favorire il proprietario, ovvero del reato di cui all’art. 335 c.p. se abbia colposamente agevolato la sottrazione del veicolo in sequestro; il proprietario-custode risponderà del reato di cui all’art. 334 co. 2 c.p. o, in caso di mera colpa, di quello di cui all’art. 335 c.p.;

- il terzo (non proprietario né custode) che circoli con il veicolo sequestrato risponde del solo illecito amministrativo, a meno che non abbia concorso nella sottrazione del bene, nel qual caso deve rispondere (quale extraneus) a titolo appunto di concorso nel reato

Da Il Sole 24 Ore    la notizia qui

Clandestino aspetta documenti per sposarsi? Non può restare in Italia Mercoledì, Feb 13 2008 

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Non può restare in Italia il clandestino che, violando l’oridine di allontanamento del questore, sta aspettando i documenti per sposarsi.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 6605 del 12 febbraio 2008.

Da Cassazione.net  la notizia qui

L’affitto di un ramo d’azienda può essere dichiarato nullo perchè in frode alla legge se è diretto a privare i lavoratori della tutela dell’art. 18 Mercoledì, Feb 13 2008 

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L’AFFITTO DI UN RAMO D’AZIENDA PUO’ ESSERE DICHIARATO NULLO PERCHE’ IN FRODE ALLA LEGGE SE E’ DIRETTO A PRIVARE I LAVORATORI DELLA TUTELA DELL’ART. 18 ST. LAV. – In base all’art. 1344 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 2874 del 7 febbraio 2008, Pres. Mattone, Rel. Nobile).

Anna K. e altre cinque lavoratrici impiegate in un punto vendite della Gescom s.r.l., azienda con oltre 60 dipendenti, nel gennaio 2001 hanno avuto comunicazione del loro passaggio alle dipendenze della Spazio s.r.l. per effetto della stipula – fra quest’ultima e la Gescom s.r.l. – di un contratto di affitto del ramo d’azienda cui esse erano addette. Poco dopo la nuova datrice di lavoro, azienda con meno di 16 dipendenti, le ha licenziate. Le lavoratrici si sono rivolte al Tribunale di Gorizia sostenendo che il contratto di affitto doveva ritenersi nullo in quanto finalizzato a privarle della tutela prevista dall’art. 18 St. Lav. contro i licenziamenti.

Tale norma era infatti applicabile alla Gescom, ma non alla s.r.l. Spazio, avente meno di 16 dipendenti. Le lavoratrici hanno pertanto chiesto al Tribunale di accertare che esse erano state illegittimamente licenziate dalla Gescom allorché questa aveva loro comunicato il passaggio alla Spazio s.r.l. in virtù del contratto di affitto, di ordinare alla Gescom di reintegrarle nel posto di lavoro e di condannare tale azienda al risarcimento del danno in base all’art. 18 St. Lav. Il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando i licenziamenti, ordinando alla Gescom di reintegrare le lavoratrici e condannandola al risarcimento del danno.

Il Tribunale ha applicato l’art. 1344 cod. civ. che definisce “in frode alla legge” il contratto che costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa. In base a tale norma il Tribunale ha ritenuto nullo il contratto di affitto stipulato tra la s.r.l. Gescom e la s.r.l. Spazio, in quanto diretto a privare le lavoratrici delle garanzie previste dall’art. 18 St. Lav. Questa decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Trieste che ha tra l’altro rilevato che lo Spazio s.r.l.  era rimasta estranea alla gestione del negozio e poco dopo avere attuato i licenziamenti, aveva risolto il contratto di affitto, consentendo il subentro della Benetton Retail Italia s.r.l. La Gescom s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Trieste per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 2874 del 7 febbraio 2008, Pres. Mattone, Rel. Nobile) ha rigettato il ricorso. L’art. 18 St. Lav. – ha affermato la Corte – è una norma imperativa onde un contratto che tende ad eludere l’applicazione deve ritenersi nullo perché in frode alla legge; nel caso in esame l’art. 1344 cod. civ. è stato correttamente applicato perché la Corte di Trieste ha adeguatamente motivato l’accertamento dello scopo perseguito con il contratto di affitto.

Da Legge e Giustizia   la notizia qui