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Sentenza n. 4279 del 19 febbraio 2008 

In relazione ad una domanda di risarcimento danni per infortunio occorso a seguito di un tuffo nelle acque di un lago da un pontile di attracco per imbarcazioni, la S.C. ha ribadito che la responsabilità per il danno derivante da cose in custodia, ex art. 2051 cod.civ., ha natura oggettiva ed è tuttavia esclusa dal caso fortuito, da intendersi comprensivo del fatto dello stesso danneggiato, che in modo imprudente abbia utilizzato impropriamente la cosa, così da costituire la causa esclusiva del danno.

Da Corte di Cassazione   la notizia qui