Cassazione: preside può evitare sgombero scuola occupata Lunedì, Mar 10 2008 

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Non e’ “in alcun modo lesiva” della dignita’ professionale di un preside l’accusa di “volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell’occupazione studentesca”. Infatti, una scelta del genere da parte del dirigente scolastico “attiene ad una sfera di autonomia decisionale connessa alla sua funzione amministrativa, assunta nell’interesse pubblico, volta a sopire pericolose provocazioni e ad allontanare il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il piu’ presto l’edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico”.

Lo sottolinea la Cassazione, annullando senza rinvio “perche’ il fatto non sussiste” una condanna inflitta dalla Corte d’appello di Roma al direttore di un quotidiano free press. L’imputato, in particolare, era stato accusato di diffamazione aggravata per avere consentito la pubblicazione di un articolo redazionale in cui si affermava che il preside di uno storico liceo della Capitale “aveva assicurato ai ragazzi che non chiedera’ lo sgombero delle forze dell’ordine”.

La Suprema Corte (quinta sezione penale, sentenza n.10735) ha infatti accolto il ricorso dell’imputato, il quale rilevava che, nell’articolo in questione, non era stata offesa la reputazione del preside “poiche’ l’assicurazione di evitare lo sgombero coattivo non si qualifica come illecito penale” potendosi qualificare anche come “una mossa di buon senso protesa alla pacificazione degli animi”…[continua...]

Da La Repubblica  la notizia qui

Imposta di bollo su assegni bancari o postali oppure su assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciati in forma libera Lunedì, Mar 10 2008 

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Con Circolare 7 marzo 2008, n. 18, l’ Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’imposta di bollo su assegni bancari o postali oppure su assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciati in forma libera in base alle disposizioni previste dalla nuova normativa antiriclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007.

L’Amministrazione finanziaria ha precisato che a partire dal 30 aprile 2008 le banche e gli uffici postali rilasceranno esclusivamente assegni con la dicitura “non trasferibile”.

Nel caso in cui i clienti volessero utilizzare assegni in forma libera dovranno presentare un’apposita richiesta scritta e dovranno pagare un’imposta di bollo di euro 1,50 per ogni assegno bancario o vaglia postale che viene emesso.

Da Il Sole 24 Ore  la notizia qui

In tema di responsabilita’ professionale: spetta al medico provare l’assenza di colpa Lunedì, Mar 10 2008 

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(Cassazione, Sez. III^ civile, Sentenza 14.2.2008 n. 3520)

In premessa, va osservato come sia effettivamente principio di diritto consolidato quello secondo cui la consulenza tecnica non e’ rimessa alla disponibilita’  delle parti ma al potere discrezionale del giudice: essendo utilizzabile per la soluzione di questioni relative a fatti accertabili mediante il ricorso a cognizioni di ordine tecnico (art. 61 c.p.c), non e’ compresa tra i mezzi di prova la cui ammissione e’ subordinata alla richiesta della parte (ex multis, Cass. n. 1620 del 1989).

Erra, pertanto, il giudice di appello nel rilevare il mancato espletamento della c.t.u. in primo grado, nel predicarne la indispensabilita’  e nel non provvedere, poi, autonomamente a disporla, come pur consentitogli dalla natura del mezzo di prova in parola, secondo quanto piu’ volte affermato da questa stessa Corte di legittimita’  (Cass. n. 12416 del 1995) giusta il principio di diritto, che deve in questa sede essere ribadito, secondo cui il giudice di appello e’ libero di disporre una consulenza tecnica di ufficio, poiche’ essa, non rientrando nella categoria dei “mezzi di prova”, non e’ soggetta ai limiti di ammissibilita’  per essi previsti dall’art. 345 c.p.c., e anche nell’ipotesi in cui, va aggiunto, tale mezzo di prova non sia stato disposto in primo grado…[continua...]

Da La Previdenza   la notizia qui

L’aereo non decolla: l’agenzia di viaggi risponde dei danni al cliente Lunedì, Mar 10 2008 

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Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza del 29 febbraio 2008, n. 5531).

In tema di responsabilità civile , la Cassazione è intervenuta a favore dei consumatori in quanto acquirenti di pacchetti turistici, formulando il principio di diritto secondo cui il giudice “non può respingere la domanda sul presupposto che la responsabilità del lamentato danno debba essere ascritta al vettore….poiché l’organizzazione o il venditore del pacchetto turistico che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore”, rimanendo comunque salvo il diritto di rivalsa del venditore stesso nei confronti dei fornitori del servizio che abbia causato il danno.

E questo in applicazione dell’art. 14, D.Lgs. 11 marzo 1995, n. 111, attuativo della direttiva n. 90/314/CEE.

Da Il Sole 24 Ore  la notizia qui