Non e’ “in alcun modo lesiva” della dignita’ professionale di un preside l’accusa di “volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell’occupazione studentesca”. Infatti, una scelta del genere da parte del dirigente scolastico “attiene ad una sfera di autonomia decisionale connessa alla sua funzione amministrativa, assunta nell’interesse pubblico, volta a sopire pericolose provocazioni e ad allontanare il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il piu’ presto l’edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico”.
Lo sottolinea la Cassazione, annullando senza rinvio “perche’ il fatto non sussiste” una condanna inflitta dalla Corte d’appello di Roma al direttore di un quotidiano free press. L’imputato, in particolare, era stato accusato di diffamazione aggravata per avere consentito la pubblicazione di un articolo redazionale in cui si affermava che il preside di uno storico liceo della Capitale “aveva assicurato ai ragazzi che non chiedera’ lo sgombero delle forze dell’ordine”.
La Suprema Corte (quinta sezione penale, sentenza n.10735) ha infatti accolto il ricorso dell’imputato, il quale rilevava che, nell’articolo in questione, non era stata offesa la reputazione del preside “poiche’ l’assicurazione di evitare lo sgombero coattivo non si qualifica come illecito penale” potendosi qualificare anche come “una mossa di buon senso protesa alla pacificazione degli animi”…[continua...]
Da La Repubblica la notizia qui