Decreto Sicurezza: gli effetti sul d.lgs. 231/2001 Mercoledì, Mar 12 2008 

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Lo schema di decreto legislativo varato giovedì 6 marzo dal Consiglio dei ministri in attuazione della legge delega 3 agosto 2007, n. 123 in materia di salute e sicurezza del lavoro, formato da 303 articoli e 52 allegati per le regole tecniche e suddiviso in 13 titoli, si applica a tutte le aziende e a tutte le attività a rischio, riguardando sia i lavoratori dipendenti che gli autonomi, ma anche i collaboratori a progetto e coloro che abbiano un contratto di collaborazione continuativa, le cui prestazioni si svolgano nei luoghi di lavoro del committente.

Tale decreto contiene molte novità sugli obblighi a carico dei datori di lavoro, dei loro delegati e dei dipendenti: in tal senso, dunque, necessariamente va anche a completare l’introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche disciplinata dal d.lgs. n. 231/2001.

I modelli organizzativi: il testo unico sulla sicurezza del lavoro “integra” il d.lgs. 231/2001
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche viene completata dal testo unico approvato dal Consiglio dei Ministri quanto alle violazioni delle norme infortunistiche da cui derivi la morte o lesioni gravi del lavoratore. In tali circostanze, infatti, per le aziende potrebbero esserci pesanti conseguenze: multe fino a 1,5 milioni di euro e sanzioni interdittive quali il divieto di contrattare con la P.A. e l’esclusione da agevolazioni e finanziamenti pubblici…[continua...]

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

Mutui: class action contro banche e notai Mercoledì, Mar 12 2008 

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Promossa dall’associazione di consumatori Adusbef sulla «portabilità» del debito.

La legge Bersani consente di non avere oneri, ma le «banche e i notai fanno pagare 2-3 mila euro»

ROMA – L’associazione di consumatori Adusbef ha promosso un’azione collettiva contro banche e notai sulla portabilità dei mutui, ossia la possibilità di trasferire un mutuo da una banca all’altra. «Nonostante la legge Bersani abbia sancito il diritto di un titolare di un mutuo a trasferire il proprio debito a un’altra banca senza alcun onere, il «sistema bancario» e la «casta dei notai» hanno osteggiato la legge «facendo pagare spese di istruttoria, oneri di perizia e costi notarili pari a circa 2-3 mila euro».

SPESE NON DOVUTE – L’Adusbef in una nota afferma che «gli istituti di credito, invece di applicare la legge per favorire 3,2 milioni di mutuatari indebitati a tasso variabile rinegoziando i mutui senza alcun onere, hanno invece richiesto, al contraente debole e in stato di bisogno per gli elevati aumenti delle rate, costi e spese non dovute per migliaia di euro che i consumatori (circa 150 mila) sono stati costretti a pagare».

Da Il Corriere della Sera   la notizia qui

Il cessionario di un ramo d’azienda non può dar corso ad una procedura di riduzione del personale avviata in precedenza dal cedente Mercoledì, Mar 12 2008 

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IL CESSIONARIO DI UN RAMO D’AZIENDA NON PUO’ DAR CORSO AD UNA PROCEDURA DI RIDUZIONE DEL PERSONALE AVVIATA IN PRECEDENZA DAL CEDENTE – In base alla legge n. 223 del 1991 (Cassazione Sezione Lavoro n. 4334 del 20 febbraio 2008, Pres. Mattone, Rel. Miani Canevari).

Nell’aprile del 1996 la società Italcatering ha avviato, in base alla legge n. 223 del 1991, una procedura di riduzione del personale comunicando alle organizzazioni sindacali l’intenzione di licenziare 75 dipendenti.

La procedura si è conclusa il 6 giugno 1996 senza che l’azienda abbia raggiunto un accordo con i sindacati. Con effetto dal 1 luglio 1996 l’Italcatering ha ceduto alla società Sir il ramo di azienda interessato dalla annunciata riduzione di personale. Il 13 agosto 1996 la cessionaria ha effettuato il licenziamento del personale addetto al ramo d’azienda trasferitole, facendo riferimento alla procedura svolta in precedenza dalla Italcatering. Antonio R. ed altri lavoratori licenziati hanno impugnato i licenziamenti davanti al Pretore di Roma, sostenendo che alla Sir non era consentito avvalersi delle procedure in precedenza svolte dalla Italcatering.

Il Pretore ha ritenuto inefficaci soltanto due licenziamenti mentre ha respinto le domande proposte dagli altri lavoratori. Questa decisione è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Roma che ha dichiarato inefficaci tutti i licenziamenti, ha ordinato la reintegrazione dei lavoratori licenziati ed ha condannato l’azienda al risarcimento del danno in base all’art. 18 St. Lav…[continua...]

Da Legge e Giustizia    la notizia qui

Danni ai minori? Risarcimenti ampi Mercoledì, Mar 12 2008 

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I minori che rimangono feriti in un incidente stradale hanno diritto a un risarcimento del danno ampio che superi gli standard delle tabelle e che diventi personalizzato a seconda di quanto il danno riuscirà a compromettere la vita del piccolo.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 6288 del 10 marzo 2008

Da Cassazione.net   la notizia qui

In caso di licenziamento ingiurioso, vessatorio o persecutorio, il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile del danno derivatone alla salute del lavoratore Mercoledì, Mar 12 2008 

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(Cassazione Sezione Lavoro n. 5927 del 5 marzo 2008, Pres. Senese, Rel. Cuoco).

In caso di licenziamento ingiurioso, vessatorio o persecutorio, il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile del danno derivatone alla salute del lavoratore – In base all’art. 1223 cod. civ.

Il licenziamento ingiustificato del lavoratore può produrre, oltre al pregiudizio economico costituito dalla perdita della retribuzione, una lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore. Di tale lesione il datore di lavoro risponde a termini dell’art. 1223 cod. civ. in caso di licenziamento che sia non solo ingiustificato, ma anche ingiurioso, persecutorio o vessatorio.

In questa ipotesi, l’eventuale danno (lesione dell’integrità psico-fisica) diventa conseguenza non della perdita del posto di lavoro e della retribuzione, bensì dello stesso comportamento (ingiurioso, persecutorio, vessatorio) con cui è stato attuato, e che costituisce la causa del danno.

In quanto conseguenza immediata e diretta del comportamento, questo danno diventa (ex art. 1223 cod. civ.) risarcibile…[continua...]

Da Legge e Giustizia  la notizia qui