Legittimità del rifiuto del lavoratore di prestare mansioni inferiori Lunedì, Mar 17 2008 

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(Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 3304 del 12 febbraio 2008 – Bellini Gesuele).

Il lavoratore può legittimamente rifiutarsi di svolgere mansioni non rientranti nella propria qualifica di appartenenza, ma in quella inferiore? La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 12 febbraio 2008, n. 3304, ha risposto positivamente al suddetto quesito.

La questione ha riguardato un lavoratore, impiegato direttivo, a cui sarebbe stato affidato un incarico “non rispondente alla sua pregressa professionalità” che lo stesso si è rifiutato di svolgere, conducendo alla conseguenza di un licenziamento disciplinare nei suoi confronti.

L’interessato propose ricorso al giudice del lavoro per vedersi riconoscere l’accertamento del suo diritto all’inquadramento nella categoria dei dirigenti ovvero nella superiore qualifica di fatto posseduta, la reintegra nelle mansioni svolte prima dell’intervenuto demansionamento e la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare, che gli era stato intimato a distanza di oltre 10 anni. La domanda dell’interessato fu respinta in primo grado e accolta in appello e, avverso quest’ultima decisione, il datore di lavoro propose ricorso per cassazione.

La Corte, nel richiamare un proprio recente orientamento (Cass. 26 giugno 1999 n. 6663; Cass. 1° marzo 2001 n. 2948; Cass. 7 novembre 2005 n. 21479; Cass. 8 giugno 2006 n. 13365; Cass. 27 aprile 2007 n. 10086), ha affermato che il rifiuto da parte del lavoratore subordinato di svolgere mansioni non spettanti è legittimo, in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive enunciato dall’art. 1460 c.c., nella condizione in cui il rifiuto sia proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede…[continua...]

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Concorsi pubblici con requisiti elastici Lunedì, Mar 17 2008 

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Meno restrizioni per partecipare ai concorsi pubblici: può candidarsi anche chi è iscritto nel registro degli indagati, purchè non sia già stato rinviato a giudizio.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 11625 del 14 marzo 2008.

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