Per la revoca del licenziamento non è necessaria la forma scritta Mercoledì, Mar 19 2008 

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(Cassazione Sezione Lavoro n. 6742 del 13 marzo 2008, Pres. Sciarelli, Rel. Lamorgese).
 
Per la revoca del licenziamento non è necessaria la forma scritta – Può avvenire anche per fatti concludenti.

La revoca del licenziamento non richiede la forma scritta, che va invece osservata per l’intimazione del licenziamento. Deve in materia applicarsi il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “i negozi risolutori degli effetti di atti richiedenti – come il licenziamento – la forma scritta non sono assoggettati ad identici requisiti formali in ragione dell’autonomia negoziale, di cui la libertà di forma costituisce, in mancanza di diversa prescrizione legale, significativa espressione”.

La revoca può anche intervenire per fatti concludenti, dai quali possa desumersi l’intento del datore di lavoro di porre nel nulla il licenziamento intimato e di eliminarne gli effetti…[continua...]

Da Legge e Giustizia   la notizia qui

Intercettare le conversazioni in auto non è reato Mercoledì, Mar 19 2008 

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Niente privacy in auto: non fa nessun reato chi intercetta le conversazioni fatte da chi siede in automobile parcheggiata “sulla pubblica via”.

La Cassazione denuncia un vuoto legislativo con la sentenza n. 12042 del 18 marzo 2008.

Da Cassazione.net   la notizia qui

La sindrome dissociativa presuppone il requisito di inabilita’ a qualsiasi proficuo lavoro Mercoledì, Mar 19 2008 

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(Corte dei conti Lazio, sentenza 4.3.2008 n. 458 – Giovanni Dami)

In tema di riconoscimento della pensione di reversibilita’ Inpdap all’ orfano maggiorenne segnaliamo questa sentenza della Corte dei Conti del Lazio. La corte, chiamata a decidere sul caso di un soggetto affetto da sindrome dissociativa sin dalla giovane eta’gli riconosce (post mortem) lo status di inabile a qualsiasi proficuo lavoro (e la concessione della pensione di reversibilita’) anche se svolgeva lavoretti saltuari…[continua...]

Da La Previdenza   la notizia qui

Per la lavoratrice licenziata durante il periodo di gravidanza, il diritto alla retribuzione decorre dal giorno della presentazione del certificato medico attestante le sue condizioni Mercoledì, Mar 19 2008 

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PER LA LAVORATRICE LICENZIATA DURANTE IL PERIODO DI GRAVIDANZA, IL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE DECORRE DAL GIORNO DELLA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO ATTESTANTE LE SUE CONDIZIONI – A titolo di risarcimento del danno (Cassazione Sezione Lavoro n. 5749 del 3 marzo 2008, Pres. Sciarelli, Rel. Stile).

Silvia V. dipendente della Dental Biemme di Matterelli Italia s.a.s., con mansioni di assistente alla poltrona, è stata licenziata il 25 marzo 1999, mentre era in gravidanza, peraltro non comunicata all’azienda, cui ella non aveva presentato la relativa certificazione medica. Il bambino è nato il 10 gennaio 2000. Ella ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Roma, con ricorso depositato il 24 marzo del 2000 cui ha allegato il certificato comprovante la gravidanza ed il parto.

l Tribunale ha dichiarato la nullità del licenziamento ed ha condannato l’azienda al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della retribuzione relativa al periodo dal 25 marzo 1999 (data del licenziamento) al 12 gennaio 2001, data del primo compleanno del bambino. Questa decisione è stata modificata dalla Corte d’Appello di Roma che, pur confermando la nullità del licenziamento ha escluso il diritto della lavoratrice a percepire la retribuzione in quanto ella non aveva mai fatto pervenire all’azienda alcuna certificazione del suo stato, né prima né dopo il parto.

La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Roma per vizi di motivazione e violazione di legge; ella ha sostenuto in particolare che l’azienda avrebbe dovuto essere condannata al pagamento della retribuzione quanto meno per il periodo successivo alla notifica del ricorso al Tribunale di Roma, in quanto insieme a tale atto era stata depositata la certificazione medica relativa alla gravidanza e al parto…[continua...]

Da Legge e Giustizia   la notizia qui