Il mancato superamento del periodo di prova costituisce un giustificato motivo di licenziamento – Che deve essere esplicitato
L’intimazione di un licenziamento è necessariamente un atto formale, che come tale non solo deve essere motivato, ma deve contenere una motivazione completa e non equivoca. In ogni caso, di fronte alla richiesta dei motivi effettuata dal lavoratore nelle lettera di contestazione del recesso, il datore di lavoro ha l’obbligo di esplicitarne i motivi in maniera completa.
Il mancato superamento del periodo di prova costituisce un giustificato motivo di recesso, che deve essere espressamente indicato come tale. Un recesso intimato nel corso del periodo di prova, ma per altri motivi, non equivale affatto ad un licenziamento in prova (Cassazione Sezione Lavoro n. 5103 del 27 febbraio 2008, Pres. Senese, Rel. Monaci).
Da Legge e Giustizia la notizia qui
Aprile 22, 2008 alle 7:02 pm |
Buonasera,
ho un quesito da porVi, che credo possa essere di interesse per chi ci legge.
Essendo stato assunto il 5 novembre con contratto a T.I. e I° livello Commercio, è stato scritto sul contratto che il mio periodo di prova sarebbe stato di mesi 6.
Il 21 di febbraio, sono stato sottoposto ad un intervento di chirurgia d’urgenza, che mi ha condotto a 60 giorni di malattia. Quest’ultima, sarebbe terminata il 27 aprile ed il giorno seguente sarei tornato a lavoro. Premetto di avere avvisato il datore di lavoro della data del mio rientro e di aver fornito i certificati medici. In data odierna, perviene una raccomandata con cui mi si avvisa del mancato superamento del periodo di prova.
La mia domanda è la seguente.
E’ possibile, licenziare il lavoratore in malattia, prima che quest’ultima termini il decorso?
Vi ringrazio anticipatamente per la cortesia che avrete nel rispondere.
Aprile 23, 2008 alle 8:35 am |
Per Massimiliano:
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere interrotto da entrambe le parti senza la necessità di preavviso e anche in costanza di malattia.
Maggio 2, 2008 alle 4:44 pm |
sono stato assunto con ex legge 68/99 a tempo indeterminato con periodo di prova durante il quale le parti hanno la facolta’ di risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso.Passati 2 mesi il datore di lavoro ha deciso di licenziamento con motivi da me non comprensibili. Mi ha detto che dovrei dare io le
dimissioni.Secondo Lei cosa devo fare? e i motivi che lui sostiene devono essere messi per
iscritto o basta che vengano detti verbalmente?
Ho ottenuto la Legge 104 da circa 4 anni per un grave incidente e non so’ se in questo caso posso fare ricorso.
ringrazio per la cortesia
Agosto 24, 2008 alle 7:29 pm |
Se una Raccomandata viene inviata entro i sei mesi di prova ma recapitata oltre i seimesi di rova, cosa succede? Quale data viene presa per buona, quella di invio o quella di ricezione e quindi non valida per il licenziamento? Grazie. Vito.
Marzo 5, 2009 alle 12:20 pm |
Buongiorno, mio marito è stato assunto nel settembre 2008 per coordinare un progetto IT che l’azienda avrebbe a breve implementato ex novo; il suo periodo di prova, prevedeva una prova di 4 mesi + 2 (concordati all’atto dell’assunzione); nonostante feedback positivi interni all’azienda e la visitia medica già svolta ai fini dell’assunzione con relativa idoneità, gli viene comunicato il mancato superamento del periodo di prova, in forma scritta, ma senza esplicazione scritta dei motivi; verbalmente invece gli è stato riferito che il mancato superamento è stato originato dall’improvviso taglio di budget (causa crisi aziendale) relativo all’investimento IT per il quale era stato assunto. E’ secondo lei possibile agire in quanche maniera?
Maggio 10, 2009 alle 4:37 pm |
Buongiorno, ho bisogno di un aiuto,
- il 1° dicembre 2008 sono stata “assunta ” da una società con contratto edile, dico “assunta” tra virgolette perchè dopo 10 giorni che lavoravo li mi sono resa conto che non ero stata assunta e mi hanno assunto in data 11 dicembre ( ovviamente dimostrabile con scambio di mail).
-dopo varie peripezie tra lordo diverso ( in meno ovviamente ) di quanto concordato con proposta di assunzione, copertura con bonus dei 10 giorni lavorati in nero, manacce e calunnie.
- ho ricevuto la lettera d’assunzione solo in data 18 marzo, dicendo che il mio periodo di prova scadeva il 30 aprile, ovviamente nn ho firmato per ricevuta e accettazione ma ho messo la data di ricevuta ed ho firmato x ricevuta.
- al 30 aprile ho ricevuto la lettera di risoluzione del contratto, dicendo solo che non avevo superato il periodo di prova, quando sono sicura che non solo ho superato il periodo di prova per le mansioni assegnate, ma che la risoluzione sia stata dato solo da quello che è successo all’inizio nella mia assunzione.
sono andata dai sindacati e mi hanno detto che è tutto normale e che non si può fare nulla.
ma su vari siti ho letto ben altro, del tipo che se la lettera d’assunzione non viene data al dipendente e da questo accettata o il giorno prima dell’assunzione o il primo giorno questa non è valida e non è valido il periodo di prova, in quanto non è possibile, nn avendo tale lettera sapere se si è superato o meno il periodo di prova per le mansioni assegnate.
posso fare qualcosa? mi posso rivolgere ad un avvocato e chiedere come da articolo 18 ( sono 180 dip) o il reinserimento o il pagamento delle 15 mensilità?
grazie in anticipo.
Sonia
Maggio 15, 2009 alle 6:37 am |
Buon giorno, sono stato assunto con contratto commercio quadro il 02/01/2009, il 14/05/2009 vengo licenziato per mancato superamento del periodo di prova, verbalmente durante l’incontro i motivi sono poco chiari, sulla lettera consegnata a mano non viene specificato nessun motivo.
Per l’inserimento in azeinda era previsto un piano di formazione che in parte non è stato firmato, ed i feedback fino a 10 gg prima del licenziamento non avevano mai fatto presupporre questo esito.
Crede sia giusta prassi.??