E’ illegittimo il provvedimento disciplinare emesso dopo la scadenza del termine stabilito dal contratto collettivo Venerdì, Apr 4 2008 

15499-90dg2.jpg

E’ ILLEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE EMESSO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE STABILITO DAL CONTRATTO COLLETTIVO – Si verifica una decadenza (Cassazione Sezione Lavoro n. 7295 del 18 marzo 2008, Pres. Ciciretti, Rel. Monaci).

Alberto D., dipendente della s.p.a. Diageo Operations Italy, dopo avere ricevuto due sanzioni disciplinari per l’addebito di uso non corretto della carta di credito aziendale, è stato nuovamente sottoposto a procedimento disciplinare, per asserite irregolarità relative ad acquisti di carburante.

Egli ha presentato le sue giustificazioni e l’azienda l’ha licenziato senza però rispettare il termine stabilito dall’art. 68 del contratto per le industrie alimentari, secondo cui i provvedimenti disciplinari devono essere irrogati entra trenta giorni dal ricevimento delle giustificazioni…[continua...]

Da Legge e Giustizia   la notizia qui

Avvocati con responsabilità ampia Venerdì, Apr 4 2008 

73346735.jpg

Responsabilità dei legali ampia. La parcella che presentano al cliente anche se corredata dal parere favorevole dell’ordine non è vincolante. È quanto ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 8397 del 31 marzo 2008.

Da Cassazione.net   la notizia qui

Germania: il superstite di una coppia gay ha diritto alla pensione di reversibilità Venerdì, Apr 4 2008 

u30658782.jpg

Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, 1 aprile 2008, procedimento C-267/06

Oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale: interpretazione degli artt. 1, 2, n. 2, lett. a) e b), sub i), nonché 3, nn. 1, lett. c), e 3, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il superstite di una coppia gay e l’ente di previdenza dei lavoratori teatrali, in merito al diniego di quest’ultimo di riconoscergli una pensione di vedovo a titolo delle prestazioni ai superstiti previste dal regime previdenziale obbligatorio di categoria al quale era iscritto il suo partner, poi deceduto, con il quale aveva contratto un’unione solidale.

La Corte (Grande Sezione) ha dichiarato:
1) Una prestazione ai superstiti concessa nell’ambito di un regime previdenziale di categoria come quello gestito dalla Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen rientra nella sfera di applicazione della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro…[continua...]

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui