Niente revocazione senza “dolo revocatorio” Giovedì, Apr 10 2008 

Consiglio di Stato, sez. IV, decisione n. 941 del 22 gennaio-5 marzo 2008.

Con la decisione in esame Palazzo Spada ha ribadito che l’art. 395, n. 1, del codice di rito civile è applicabile quando nella sede giurisdizionale vi sia stato il “dolo di una delle parti in danno dell’altra”, cioè quando una delle parti abbia violato il dovere di lealtà e posto in essere un comportamento processuale scorretto, tale da impedire che il giudice, in quanto indotto in errore, giunga a conoscenza di una corretta verità processuale. La norma invece non è applicabile nell’ipotesi in cui un interessato, al termine di un giudizio, venga a conoscenza di comportamenti verificatisi in sede amministrativa e che concretino, a suo avviso, ulteriori vizi di atti già impugnati in sede giurisdizionale o l’ingiustificata mancata attribuzione di punteggi nell’ambito di un concorso per l’accesso al pubblico impiego.

La decisione in pillole

Il fatto

Il ricorrente ha partecipato ad un concorso per dirigente del ministero delle Finanze ed essendo risultato idoneo ma non vincitore ha impugnato gli atti conclusivi della procedura dinanzi al Tar. Il giudice di prime cure ha emanato ordinanza cautelare propulsiva, con cui ha ordinato alla commissione di riesaminare la posizione del ricorrente, cui sono seguiti gli atti di adempimento ancora non favorevoli all’interessato. È stata emessa sentenza di primo grado che ha dichiarato improcedibile il gravame, proprio a causa dei nuovi atti emanati dalla PA, confermata in grado d’appello. Avverso la sentenza del Consiglio di Stato l’interessato ha quindi proposto ricorso in revocazione ex art. 395, n. 1, c.p.c., sul rilievo che la sentenza d’appello sarebbe inficiata da dolo revocatorio, a causa del mancato deposito da parte dell’amministrazione di tutta la documentazione afferente l’attività svolta dal ricorrente, che si sarebbe quindi visto attribuire un punteggio inferiore a quello spettategli. Tale mancata valutazione dell’intera documentazione rilevante riguarderebbe anche l’attività amministrativa posta in essere dalla commissione in esecuzione dell’ordinanza propulsiva…[continua...]

Da Il Sole 24 Ore    la notizia qui

Nel processo del lavoro il ricorso in appello spedito per posta alla cancelleria è inammissibile Giovedì, Apr 10 2008 

Deve essere consegnato dall’appellante (Cassazione Sezione Lavoro n. 7307 del 18 marzo 2008, Pres. Mattone, Rel. Bandini).

Nel processo del lavoro il ricorso in appello deve essere depositato in cancelleria. L’appello deve essere dichiarato inammissibile ove il ricorso sia stato spedito per posta, anche se esso sia pervenuto alla cancelleria nel termine stabilito per l’impugnazione. La consegna dell’atto al cancelliere da parte del soggetto legittimato è prevista dall’ordinamento in relazione alla funzione propria del cancelliere di ricezione degli atti diretti al giudice e dei connessi obblighi di certificazione e controllo sulla regolarità dell’inadempimento.

Non è applicabile in via analogica l’art. 134 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile secondo cui il ricorso per cassazione può essere depositato a mezzo posta. Tale norma ha natura eccezionale conseguente alle particolari esigenze del giudizio di legittimità, devoluto ad un organo centralizzato rispetto alle pronunce rese nell’intero territorio nazionale.

Da Legge e Giustizia   la notizia qui

Non c’è mai l’assegno di mantenimento nel caso di addebito della separazione Giovedì, Apr 10 2008 

Cass. sez. civ. sentenza n. 3797/08.

La Corte di Cassazione ha di recente ribadito che l’art. 156 primo comma del codice civile “condiziona il riconoscimento dell’ assegno di mantenimento al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge beneficiario dell’assegno stesso”.

Con la stessa pronuncia la Cassazione ha confermato quanto stabilito dal giudice di primo grado che aveva assegnato alla donna separata, pur in assenza di figli, l’abitazione coniugale di proprietà dell’ex marito “per evitare di interrompere il rapporto di confidenza della moglie con i luoghi in cui era vissuta e di vicinanza, anche fisica, con le persone a lei care che abitavano nello stesso stabile (la sorella ed uno dei nipoti), anche se dall’unione non erano nati figli e la moglie risultava proprietaria di altri immobili, a differenza del marito che era soltanto comproprietario dell’alloggio adibito a casa coniugale”. 

Da Saranno Avvocati   la notizia qui

Sottrarre denaro al datore di lavoro legittima il licenziamento del dipendente malato di videopoker Giovedì, Apr 10 2008 

(Cassazione sez. lavoro, Sentenza 21 marzo 2008, n. 7650)

Con l’unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all’art. 52 c.c.n.l. Poste Italiane dell’11 gennaio 2001, degli artt. 2106, 2110 e 2119 c.c., degli artt. 1, 3 e 5 l. n. 604 del 1966, nonché vizio di motivazione, il ricorrente critica l’impugnata sentenza per non aver considerato che in sede di c.t.u. era stato accertato che il dipendente nel momento in cui l’azione illecita fu compiuta si trovava, a causa della patologica dedizione al gioco d’azzardo (videopoker), nella condizione di non poter esercitare un controllo efficace sulla propria volontà, pur presumibilmente capendo il significato di quanto andava compiendo…[continua...]

Da La Previdenza   la notizia qui

I condomini sono responsabili pro quota e non solidali Giovedì, Apr 10 2008 

D’ora in avanti non sarà facile recuperare un credito da un condominio. Infatti gli inquilini non sono responsabili solidali delle spese sostenute ma pro quota. Il che significa che vanno citati in giudizio uno per uno e per la loro parte di debito, non per l’intero.

Sezioni unite civili, Corte di Cassazione sentenza n. 9148 del 8 aprile 2008

Da Cassazione.net   la notizia qui