Consiglio di Stato, sez. IV, decisione n. 941 del 22 gennaio-5 marzo 2008.
Con la decisione in esame Palazzo Spada ha ribadito che l’art. 395, n. 1, del codice di rito civile è applicabile quando nella sede giurisdizionale vi sia stato il “dolo di una delle parti in danno dell’altra”, cioè quando una delle parti abbia violato il dovere di lealtà e posto in essere un comportamento processuale scorretto, tale da impedire che il giudice, in quanto indotto in errore, giunga a conoscenza di una corretta verità processuale. La norma invece non è applicabile nell’ipotesi in cui un interessato, al termine di un giudizio, venga a conoscenza di comportamenti verificatisi in sede amministrativa e che concretino, a suo avviso, ulteriori vizi di atti già impugnati in sede giurisdizionale o l’ingiustificata mancata attribuzione di punteggi nell’ambito di un concorso per l’accesso al pubblico impiego.
La decisione in pillole
Il fatto
Il ricorrente ha partecipato ad un concorso per dirigente del ministero delle Finanze ed essendo risultato idoneo ma non vincitore ha impugnato gli atti conclusivi della procedura dinanzi al Tar. Il giudice di prime cure ha emanato ordinanza cautelare propulsiva, con cui ha ordinato alla commissione di riesaminare la posizione del ricorrente, cui sono seguiti gli atti di adempimento ancora non favorevoli all’interessato. È stata emessa sentenza di primo grado che ha dichiarato improcedibile il gravame, proprio a causa dei nuovi atti emanati dalla PA, confermata in grado d’appello. Avverso la sentenza del Consiglio di Stato l’interessato ha quindi proposto ricorso in revocazione ex art. 395, n. 1, c.p.c., sul rilievo che la sentenza d’appello sarebbe inficiata da dolo revocatorio, a causa del mancato deposito da parte dell’amministrazione di tutta la documentazione afferente l’attività svolta dal ricorrente, che si sarebbe quindi visto attribuire un punteggio inferiore a quello spettategli. Tale mancata valutazione dell’intera documentazione rilevante riguarderebbe anche l’attività amministrativa posta in essere dalla commissione in esecuzione dell’ordinanza propulsiva…[continua...]
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