Cass. sez. civ. sentenza n. 3797/08.

La Corte di Cassazione ha di recente ribadito che l’art. 156 primo comma del codice civile “condiziona il riconoscimento dell’ assegno di mantenimento al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge beneficiario dell’assegno stesso”.

Con la stessa pronuncia la Cassazione ha confermato quanto stabilito dal giudice di primo grado che aveva assegnato alla donna separata, pur in assenza di figli, l’abitazione coniugale di proprietà dell’ex marito “per evitare di interrompere il rapporto di confidenza della moglie con i luoghi in cui era vissuta e di vicinanza, anche fisica, con le persone a lei care che abitavano nello stesso stabile (la sorella ed uno dei nipoti), anche se dall’unione non erano nati figli e la moglie risultava proprietaria di altri immobili, a differenza del marito che era soltanto comproprietario dell’alloggio adibito a casa coniugale”. 

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