Musica, tutelato chi scarica Martedì, Apr 22 2008 

 

La tutela della privacy è un valore fondamentale, prevalente sugli altri, compreso il diritto d’autore. I dati personali possono essere trattati senza consenso degli altri solo per «azioni giudiziarie penali». A sostenerlo è il tribunale di Roma, sezione specializzata per la proprietà industriale e intellettuale, in un’ordinanza depositata il 17 marzo scorso.

Decisione che conferma un punto fermo in materia di riservatezza e potrebbe chiudere il “caso Peppermint”, sul quale si discute da tempo. Da quando cioè lo stesso Tribunale romano decise che Wind e Telecom dovevano fornire alla casa discografica tedesca Peppermint Jam Records tutti i dati degli abbonati che avevano scaricato software.

Si è aperta così una delle vicende più controverse nella storia di Internet, equiparabile al caso Napster. A quei 3.300 “pirati” dell’informatica arrivò una lettera di uno studio legale con la quale la Peppermint rinunciava ad ogni azione civile e penale, dietro il pagamento di 330 euro, mentre altre richieste di accesso ai dati pervenivano al tribunale di Roma che in certi casi le ha accolte e in altri le ha respinte, per non violare la privacy degli utenti.

In questo anno e mezzo di cause, tutto si è spostato sui due valori in campo: da una parte la riservatezza dei cittadini (tutelata in Italia dal Codice per i dati personali, il decreto legislativo n. 196 del 2003) e dall’altra il rispetto del diritto d’autore (disciplinato dalla legge 633 del 1941, articoli 156 e seguenti).

Il tribunale di Roma, adesso, ha fatto una precisa e motivata scelta di campo, sottolineando che «l’esecuzione dell’ordine di discovery (la rivelazione delle generalità, ndr) si risolverebbe in una comunicazione dei dati personali dei consumatori che operano sulla rete in presunzione di anonimato e senza alcun consenso dei medesimi. La misura – si legge ancora – violerebbe il diritto alla riservatezza»…[continua...]

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

Accertamento induttivo anche se la contabilità è sparita Martedì, Apr 22 2008 

Via libera all’accertamento induttivo anche quando la società ha regolarmente denunciato il furto delle scritture contabili. Per sfuggire al maggior prelievo deve ricostruire, presso i fornitori e i clienti, il giro d’affari.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 9919 del 16 aprile 2008

Da Cassazione.net    la notizia qui

Sottratti ai genitori per un disegno Martedì, Apr 22 2008 

Raffigurati rapporti tra la bimba e il fratello. Lei: lo scherzo di un’amica. Il padre: famiglia distrutta.

La decisione del Tribunale che però riconosce «rilevanti perplessità»

MILANO — La maestra porge il foglio alla donna. «Guardi cosa ha fatto sua figlia». Il disegno ritrae una bimba accovacciata su un ragazzino. Sopra, la scritta: «Giorgia tutte le domeniche fa sesso con suo fratello, per 10 euro. A lei piace». La mamma osserva, poi dice tranquilla: «Non è la grafia di Giorgia». La piccola, 9 anni, conferma: «Macché, quello l’ha fatto la mia compagna per farmi dispetto, perché ho i dentoni e sono povera».

Pochi giorni dopo, i servizi sociali di Basiglio, ricchissimo Comune a sud di Milano, prelevano i fratellini dalla casa dei genitori e li sistemano in due comunità protette. È il 14 marzo. Giovanni, il più grande, in quel momento sta festeggiando il suo tredicesimo compleanno. È da 40 giorni che Giorgia e Giovanni (nomi di fantasia) non tornano a casa. Una famiglia spezzata. «Siamo distrutti, sconvolti», dice il padre. «Ce li hanno portati via senza dire niente, senza una spiegazione». Il giudice del Tribunale per i minorenni ha deciso così. Anche se, scrive, «esistono rilevanti elementi di perplessità». Perché fin da subito è stato chiaro che in questa storia, ambientata nel Comune con il più alto reddito pro-capite d’Italia, sono in gioco tanti fattori. «A partire da una buona dose di pregiudizio e di classismo»…[continua...]

Da Il Corriere delle Sera    la notizia qui

Da risarcire la tardata consegna dell’alloggio popolare Martedì, Apr 22 2008 

( Cassazione 4539/2008 )

Il cittadino al quale è stata assegnata una casa popolare e che aspetta per anni la consegna della casa può chiedere al Comune i danni morali. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di un Comune dell’Abruzzo che aveva fatto aspettare per quasi quindici anni un cittadino risultato legittimo assegnatario di un alloggio popolare dal Tar dell’Abruzzo.

L’uomo, dopo la lunga attesa, aveva chiesto al Tribunale di Lanciano il risarcimento dei danni, ammontante a circa cento milioni delle vecchie lire, sostenendo che il Comune non si fosse attivato per liberare l’alloggio dai precedenti inquilini, ma il Tribunale aveva respinto la sua richiesta. La domanda era invece stata accolta in secondo grado dalla Corte di Appello di L’Aquila, che gli aveva riconosciuto sia i danni patrimoniali che quelli morali.

Contro la sentenza il Comune ha proposto ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte lo ha respinto ritenendo che “nel caso di specie è stata adottata e comunque correttamente ravvisata la violazione di interessi costituzionalmente protetti, sicché nessuna violazione di legge è configurabile”, e inoltre la corte territoriale ha sufficientemente motivato la statuizione resta sul punto, sottolineando “i disagi psichici patiti dal cittadino negli oltre dieci anni di attesa per ottenere l’alloggio assegnatogli”.

In buona sostanza, se il Comune non si attiva per garantire agli assegnatari il diritto all’alloggio, è tenuto a risarcire anche i danni morali derivanti dalla lunga ed estenuante attesa del cittadino.

Da Cittadinolex    la notizia qui

E’ valida la convocazione informale dell’assemblea condominiale Martedì, Apr 22 2008 

Cass. sez. civ. sentenza n. 8449/08

E’ valida la convocazione informale dell’assemblea condominiale

La Corte di Cassazione ha stabilito che la convocazione per l’assemblea condominiale effettuata informalmente al condomino che non vive nell’immobile, è comunque valida se all’interno del condominio si è consolidata una prassi in tal senso e sempre che il regolamento condominiale non imponga un particolare obbligo di forma.

La Corte, nella pronuncia, precisa che: “in materia di condominio degli edifici, per l’avviso di convocazione dell’assemblea, obbligatorio per tutti i condomini ai fini della sua regolare costituzione, non è previsto alcun obbligo di forma che il relativo invito a partecipare debba rivestire, tanto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte e la prevalente dottrina, la comunicazione può essere fatta anche oralmente, in base al principio di libertà delle forme, laddove queste non siano prescritte dalla legge o convenute dalle parti, ai sensi degli arti. 1350 e 1352 c.c…[continua...]

Da Saranno Avvocati   la notizia qui

Dai soci non sono ammesse insinuazioni sulla gestione Martedì, Apr 22 2008 

Basta con le insinuazioni gravi che i soci fanno sulla gestione dell’azienda. Rischiano una condanna per diffamazione quando lamentano, senza riuscire a provarlo, un bilancio irregolare e un’amministrazione “dittatoriale”.

 Sentenza della Corte di Cassazione n. 16420 del 21 aprile 2008

Da Cassazione.net    la notizia qui