Da oggi i nostri lettori avranno a disposizione un’area loro dedicata nella quale scambiarsi quesiti e consigli sui numerosissimi problemi che attengono alla richiesta e all’utilizzazione dei diritti conseguenti al riconoscimento della legge 104/92. Sarà sufficiente postare un commento in questa area e attendere che altro lettore fornisca le risposte al quesito posto.
IL FORUM DEI LETTORI SULLA LEGGE 104/92 Mercoledì, Apr 23 2008
INPS and assistenza ai disabili and avvocato and coniuge convivente and diritti del lavoratore and diritto al lavoro dei disabili and disabili and giurisprudenza and handicap and inabilità and invalidità civile and legge 104/92 and persone con disabilità and portatori di handicap Add new tag 1:32 pm
L’esercito dei «poveri della lavagna» Mercoledì, Apr 23 2008
avvocati and avvocato and diritti del lavoratore and diritto del lavoro and lavoro and studi legali 8:50 am
Conta ottantamila disoccupati provenienti dalla Ssis, di cui quasi 12mila iscritti al biennio 2007-2009
MILANO – Avrebbe dovuto essere il nuovo canale di reclutamento per gli insegnanti, capace di far superare una volta per tutte la vecchia logica dei concorsoni. E invece la Ssis, impronunciabile acronimo che indica la Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario, non è stata all’altezza delle aspettative. Di chi siano le colpe è difficile da stabilire. Ma i numeri non lasciano spazio a dubbi. Secondo un’elaborazione della Associazione nazionale presidi (Anp), basata su fonti ministeriali, nell’anno scolastico 2005-2006 meno di tre docenti su cento usciti da questi istituti poi finiscono effettivamente in cattedra. Su 34.777 docenti immessi in ruolo, in particolare, solo 985 provenivano dalla Scuola di specializzazione. Si tratta di un esiguo 2,83% di un pattuglione che dal 1999 a oggi conta ben 90mila aspiranti disoccupati, che si aggiungono al carrozzone dei precari storici.
LA DENUNCIA – «Noi abbiamo sempre denunciato questa diseconomia di sistema – dice Giorgio Rembado, presidente dell’Anp – perché si utilizzano delle risorse e delle competenze altamente qualificate per arrivare a specializzare degli insegnanti che poi non vengono utilizzati nella fase di reclutamento».
LA SSIS – La Ssis è nata nel 1990 in risposta agli accordi europei stipulati a Lisbona come evoluzione della formazione della professione docente in Europa. Per frequentarla in Italia occorre sostenere un test di ammissione, che consiste nel superamento delle prove formulate in base alle classi di concorso per cui si vuole ottenere l’abilitazione. I test della prova di ingresso alle Ssis vertono sui programmi ministeriali dell’ultimo concorso a cattedre, che risale al 1999. La durata della scuola di specializzazione per l’insegnamento è di due anni; i corsi prevedono un monte di 1.200 ore, di cui 400 di tirocinio presso un «insegnante accogliente» all’interno di una scuola. Poi nel suddetto biennio si devono sostenere 35 esami. Il costo per frequentare la Ssis è di 5mila euro…[continua...]
Da Il Corriere della Sera la notizia qui
Il consenso del lavoratore dipendente o autonomo a svolgere attività pericolose non esime l’imprenditore dalle responsabilità per infortuni Mercoledì, Apr 23 2008
Cassazione and avvocati and avvocato and diritti del lavoratore and diritto del lavoro and giurisprudenza and infortunio sul lavoro and lavoro and processo del lavoro and sentenza and studi legali 8:37 am
Il consenso del lavoratore dipendente o autonomo a svolgere attività pericolose non esime l’imprenditore dalle responsabilità per infortuni – L’integrità fisica dei prestatori d’opera dev’essere tutelata.
Il consenso del lavoratore dipendente o autonomo a svolgere attività pericolosa non vale ad esimere da responsabilità il datore di lavoro, o il committente, che abbiano permesso che la prestazione di lavoro si svolgesse in un contesto obiettivamente non sicuro. L’art. 2087 cod. civ., come l’intera normativa in materia di sicurezza sul lavoro, obbliga l’imprenditore a predisporre comunque tutte le condizioni affinché sia tutelata l’integrità fisica dei prestatori d’opera.
Tale obbligo sussiste anche nei confronti del lavoratore autonomo, allorché egli si trovi a rendere la sua prestazione nell’ambito dell’altrui organizzazione di impresa e al di fuori di ogni sua possibilità di controllo sulla sicurezza del contesto in cui è chiamato ad operare (Cassazione Sezione Terza Civile n. 9898 del 14 aprile 2008, Pres. Mazza, Rel. Lanzillo).
Da Legge e Giustizia la notizia qui
Non c’è omicidio preterintenzionale in caso di assenza di consenso all’intervento chirurgico Mercoledì, Apr 23 2008
Cassazione and avvocati and avvocato and diritto penale and giurisprudenza and processo penale and sentenza and studi legali 8:32 am
Cass. sez. Pen. sentenza n. 11335/08
La Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso in cui un intervento chirurgico venga effettuato in assenza di consenso o con un consenso prestato in modo invalido non sempre può profilarsi a carico del sanitario una responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale, in caso di esito letale, o di lesioni volontarie.
La Corte ha precisato che “per configurare l’omicidio preterintenzionale sarebbe pur sempre necessario che il reato di lesioni volontarie sia stato commesso con il dolo diretto intenzionale: ciò che è francamente insostenibile nei confronti di un sanitario il quale, salve situazioni anomale e distorte, si trova ad agire, magari erroneamente, ma pur sempre con una finalità curativa, che è concettualmente incompatibile con il dolo delle lesioni ricostruito nei termini di cui si è detto…[continua]
Da Saranno Avvocati la notizia qui
Non è reato vendere Cd senza il contrassegno Siae Mercoledì, Apr 23 2008
Cassazione and avvocati and avvocato and giurisprudenza and processo civile and processo penale and sentenza and studi legali 8:23 am
Non è perseguibile penalmente chi vende dei Cd pirata senza il contrassegno Siae.
Sentenza dela Corte di Cassazione n. 14705 del 9 aprile 2008.
Da Cassazione.net la notizia qui
Assegni: conto alla rovescia per le nuove regole antiriciclaggio Mercoledì, Apr 23 2008
avvocati and avvocato and diritto civile and studi legali 8:14 am
Mancano oramai meno di 10 giorni all’entrata in vigore delle nuove regole antiriciclaggio per l’uso di assegni, libretti al portatore e contanti. A partire dal 30 aprile 2008, infatti, gli assegni bancari, circolari o postali con un importo pari o superiore a 5.000 euro dovranno riportare la clausola “non trasferibile”.
Chi vuole invece continuare ad utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 5 mila euro, potrà farlo con una richiesta scritta alla propria banca e per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca verserà allo Stato.
A farlo presente è l’Associazione Bancaria Italiana che ha messo a punto una Guida, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e la Banca d’Italia, che offre assistenza e consigli pratici ai clienti sulle novità per i pagamenti con assegni, libretti al portatore e contanti in vigore da mercoledì 30 aprile. Saranno ben 2 milioni le copie della Guida a disposizione dei clienti presso gli istituti di credito sparsi in tutta Italia.
L’ABI, tra l’altro, ricorda che i ‘vecchi’ carnet di assegni, emessi prima dell’entrata in vigore delle nuove misure, potranno essere usati fino al loro esaurimento e per importi pari o superiori a 5 mila euro è necessario ‘validarli’ inserendo la clausola di “non trasferibilità”; sugli assegni in forma libera, inoltre, ogni girata, pena la sua nullità, dovrà riportare il codice fiscale di chi la effettua.
Da Vostri Soldi la notizia qui
Il licenziamento disciplinare può essere ritenuto sanzione eccessiva se in precedenza l’azienda aveva tenuto un comportamento tollerante Mercoledì, Apr 23 2008
Cassazione and avvocati and avvocato and cessazione del rapporto di lavoro and contratto di lavoro and diritti del lavoratore and diritto del lavoro and giurisprudenza and lavoro and licenziamento disciplinare and licenziamento illegittimo and processo del lavoro and sentenza and studi legali 8:06 am
IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE PUO’ ESSERE RITENUTO SANZIONE ECCESSIVA SE IN PRECEDENZA L’AZIENDA AVEVA TENUTO UN COMPORTAMENTO TOLLERANTE – In considerazione dell’elemento soggettivo della condotta del lavoratore (Cassazione Sezione Lavoro n. 9425 del 10 aprile 2008, Pres. Mattone, Rel. Vidiri).
Giovanni A., dipendente della s.p.a. Unisys Italia, è stato licenziato con l’addebito di avere scritto messaggi contenenti espressioni derisorie e sprezzanti rivolte all’azienda e ai suoi colleghi. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Milano sostenendo di avere esercitato il diritto di critica in difesa del suo posto di lavoro. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Milano hanno ritenuto illegittimo il licenziamento per eccessività della sanzione.
La Corte d’Appello ha dato atto che il lavoratore aveva superato i limiti posti dall’esercizio del diritto di critica, tutelato dall’art. 21 Cost. Rep. anche nell’ambito del rapporto di lavoro, in quanto aveva usato parole offensive ricorrendo anche a riferimenti infamanti; tuttavia essa ha rilevato che la società aveva tollerato – prima dei fatti di causa – altri scritti in cui Giovanni A. aveva usato lo stesso linguaggio, ingenerando così nel lavoratore la convinzione dell’irrilevanza disciplinare del suo comportamento anche perché questo si era protratto per anni…[continua...]
Da Legge e Giustizia la notizia qui





