In caso di licenziamento per crisi economica il giudice deve verificare se essa si sia effettivamente verificata – In base all’art. 3 della legge n. 604 del 1966

In caso di licenziamento individuale motivato con riferimento a “grave crisi economica a causa della notevole riduzione della clientela” il giudice ha il potere di verificare se le circostanze di fatto allegate come determinative della decisione di porre termine al rapporto di lavoro siano state provate. In mancanza di tale prova il licenziamento deve ritenersi illegittimo.

Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva (art. 3, legge n. 604/66), ivi compreso il riassetto organizzativo per una più economica gestione dell’azienda, deve essere valutato dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, poiché tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 della Costituzione; al giudice spetta invece il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore (Cassazione Sezione Lavoro n. 9799 del 14 aprile 2008, Pres. Senese, Rel. Bandini).

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