Non si può arrestare l’immigrato che vende CD e DVD in spiaggia Lunedì, Mag 5 2008 

Cass. sez. pen. sentenza n. 14705/08.

La Corte di Cassazione ha stabilito che è vietato arrestare i “vu cumpra” che offrono cd e dvd in spiaggia in quanto:”la violazione dell’obbligo di comunicare alla Commissione ogni istituzione del contrassegno Siae per supporti di ogni tipo (cartaceo, magnetico, plastico) e di ogni contenuto (musicale, letterario, cinematografico), rende inapplicabile contro i privati l’obbligo del contrassegno stesso”.

Da Saranno Avvocati   la notizia qui

Redditi online: 20 miliardi per risarcire i contribuenti Lunedì, Mag 5 2008 

 Sul caso dei redditi online scende in campo il Codacons. Insieme con l’Associazione Utenti Servizi Finanziari che è federata al Codacons, ha presentato al Pm romano che ha aperto una indagine per violazione delle norme penali sulla privacy, la costituzione di parte offesa nominando un legale per tutelare gli interessi dei contribuenti messi in rete senza il rispetto delle procedure previste dalla legge 241/90 come modificata dalla legge 15/05.

La richiesta di risarcimento ammonta a 20 miliardi di euro da distribuirsi tra i 38 milioni di contribuenti italiani , 52 euro circa per ciascuno di essi.

Nella istanza si chiede anche il sequestro degli elenchi da chiunque detenuti, anche attraverso l’oscuramento dei siti che ancora lo offrono in visione gratuita o a pagamento. Intanto stamane alle 14 una copia della denuncia è stata presentata anche sulla scrivania della polizia postale e della Autoritá della Privacy che potranno quindi agire anche autonomamente…[continua...]

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

Diritto familiare convivente con una persona disabile a scegliere la sede lavorativa più vicina Lunedì, Mag 5 2008 

(Corte di Cassazione, Sentenza 27 marzo 2008, n.7945)

Il diritto del genitore o del familiare convivente con una persona disabile di scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza consenso non è un diritto assoluto ed incondizionato, in quanto non può essere esercitato ove finisca per comprimere in maniera irragionevole le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro.

Con questa decisione la Cassazione afferma la necessità di un bilanciamento tra l’interesse del familiare all’assistenza continua alla persona portatrice di handicap ed altri interessi di rilevanza costituzionale sicchè il riconoscimento del diritto del lavoratore familiare può, a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere, cedere a rilevanti esigenze economiche, organizzative e produttive dell’impresa.

Tale necessario bilanciamento d’interessi era stato già affermato dalla decisione della Cassazione n.12692 del 29 settembre del 2002 dove, in un passo della motivazione, si sottolineava che la stessa lettera dell’art.33 della legge 104/92 stabilisce che la scelta prioritaria della sede di lavoro non è assoluta ma solo “ove possibile”.

Da Filodiritto    la notizia qui

Il sindacalista non deve essere nè discriminato nè avvantaggiato negli avanzamenti di carriera Lunedì, Mag 5 2008 

 IL SINDACALISTA NON DEVE ESSERE NE’ DISCRIMINATO NE’ AVVANTAGGIATO NEGLI AVANZAMENTI DI CARRIERA – E’ necessario un bilanciamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 9813 del 14 aprile 2008, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri).

Ruggero V., dipendente dell’Amat di Palermo con qualifica di funzionario, si è assentato dal servizio a far tempo dal gennaio 1979 per l’esercizio di una carica sindacale. Nel novembre del 1987 egli ha partecipato ad una selezione per promozione a dirigente, ma non l’ha superata, in quanto il direttore dell’azienda non gli ha attribuito alcun punteggio per “attitudine alla qualifica da conferire” e “capacità professionale” rilevando l’impossibilità di esprimere una valutazione per effetto della prolungata assenza dell’interessato dovuta a motivi sindacali.

Ruggero V. ha chiesto al Tribunale di Palermo di riconoscer il suo diritto alla promozione ovvero, in via subordinata, di condannare l’azienda al risarcimento del danno sostenendo che la sua esclusione dalla promozione doveva ritenersi illegittima. Il Tribunale di Palermo ha condannato l’Amat a pagare a Ruggero V., a titolo di risarcimento del danno, una somma corrispondente al 50% della differenza fra il trattamento retributivo previsto per il dirigente e quello da lui percepito come funzionario, il tutto a decorrere dal 1 novembre 1987 e sino al collocamento in quiescenza.

La Corte d’Appello di Palermo ha confermato questa decisione, affermando che il direttore dell’azienda avrebbe dovuto valutare le specifiche attitudini manifestate dal lavoratore nell’esecuzione del mandato sindacale. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Palermo per vizi di motivazione e violazione di legge…[continua...]

Da Legge e Giustizia   la notizia qui