Diritto familiare convivente con una persona disabile a scegliere la sede lavorativa più vicina Lunedì, Mag 5 2008
Cassazione and avvocati and avvocato and coniuge convivente and diritti del lavoratore and diritto ai permessi and diritto civile and diritto del lavoro and diritto di famiglia and disabili and giurisprudenza and handicap and inabilità and incapacità and invalidità civile and lavoro and legge 104/92 and malattia and processo civile and processo del lavoro and sentenza and studi legali 9:18 am
(Corte di Cassazione, Sentenza 27 marzo 2008, n.7945)
Il diritto del genitore o del familiare convivente con una persona disabile di scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza consenso non è un diritto assoluto ed incondizionato, in quanto non può essere esercitato ove finisca per comprimere in maniera irragionevole le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro.
Con questa decisione la Cassazione afferma la necessità di un bilanciamento tra l’interesse del familiare all’assistenza continua alla persona portatrice di handicap ed altri interessi di rilevanza costituzionale sicchè il riconoscimento del diritto del lavoratore familiare può, a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere, cedere a rilevanti esigenze economiche, organizzative e produttive dell’impresa.
Tale necessario bilanciamento d’interessi era stato già affermato dalla decisione della Cassazione n.12692 del 29 settembre del 2002 dove, in un passo della motivazione, si sottolineava che la stessa lettera dell’art.33 della legge 104/92 stabilisce che la scelta prioritaria della sede di lavoro non è assoluta ma solo “ove possibile”.
Da Filodiritto la notizia qui

Maggio 6, 2008 alle 2:48 am
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