Illegittimo diffondere on line le dichiarazioni fiscali Mercoledì, Mag 7 2008 

Gar. Privacy Nota 6.5.2008

Le modalità della pubblicazione sono competenza del Parlamento

La pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi del 2005 sul sito dell’Agenzia delle entrate è illegittima e contrasta con la normativa in materia di privacy. Lo ha ribadito l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali che ha concluso l’istruttoria avviata sulla diffusione, tramite il sito web dell’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti italiani.

L’Agenzia delle entrate, afferma il Garante nella nota con la quale informa della conclusione dell’istruttoria, ”dovrà quindi far cessare definitivamente l’indiscriminata consultabilità, tramite il sito, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2005”…[continua...]

Da Cittadino lex   la notizia qui

 

La satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa di esercizio del diritto di critica Mercoledì, Mag 7 2008 

LA SATIRA COSTITUISCE UNA MODALITA’ CORROSIVA E SPESSO IMPIETOSA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA – Essa è lecita se funzionale alla  manifestazione di un dissenso ragionato (Cassazione Sezione Terza Civile n. 10656 del 24 aprile 2008, Pres. Mazza, Rel. Bisogni)

La satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa di esercizio del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l’immagine artistica come accade per la vignetta o per la caricatura, consistenti nella consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone ritratte.

Diversamente dalla cronaca, la satira è sottratta al parametro della verità in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto ma rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito…[continua...]

Da Legge e Giustizia   la notizia qui

Applicabilità dell’istituto della prova delegata dinanzi al giudice di pace Mercoledì, Mag 7 2008 

La sentenza della Cassazione, n. 9725 dell’11 aprile 2008 ha ad oggetto l’applicazione dell’art. 203 c.p.c. (disciplinante l’assunzione dei mezzi di prova fuori dalla circoscrizione del tribunale) dinanzi al giudice di pace.

L’art. 203 c.p.c. stabilisce che: “1. Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il giudice istruttore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consente che vi si trasferisca il giudice stesso. 2. Nell’ordinanza di delega al pretore, il giudice fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l’udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio. 3.

Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede all’assunzione del mezzo di prova e d’ufficio ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell’udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l’assunzione non è esaurita. 4. Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a mezzo del pretore delegato, istanza per la proroga del termine”…[continua...]

Da Filodiritto    la notizia qui

Lo sfratto è eseguibile se l’ultrasessantacinquenne può affittare un alloggio anche più disagiato Mercoledì, Mag 7 2008 

Cass. III sez. civ. sentenza n. 8961/08

La Corte di Cassazione ha stabilito che non è sospesa l’esecuzione dello sfratto quando l’esecutato ultrasessantacinquenne percepisce un reddito che gli consente di prendere in fitto un alloggio, anche a condizioni più disagiate, purché adeguato alla situazione personale e alle conseguenti esigenze abitative dell’interessato.

La Cassazione ha infatti chiarito il senso e l’applicazione delle norme di protezione sociale e le proroghe contenute nell’articolo 80 della L. 388/2000 che sono valide se l’esecutato, o un suo familiare, hanno più di sessantacinque anni o sono gravemente handicappati.

Da Saranno Avvocati   la notizia qui

Il lavoratore che agisce per ottenere il risarcimento del danno da infortunio sul lavoro non è tenuto a provare la colposa inadempienza del datore di lavore Mercoledì, Mag 7 2008 

IL LAVORATORE CHE AGISCE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA INFORTUNIO SUL LAVORO NON E’ TENUTO A PROVARE LA COLPOSA INADEMPIENZA DEL DATORE DI LAVORO ALL’OBBLIGO DI ADOTTARE LE NECESSARIE MISURE DI SICUREZZA – Si applica l’art. 1218 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 10529 del 23 aprile 2008, Pres. Ciciretti, Rel. De Matteis).

Nel giugno del 1988 Carmelo M. dipendente dell’impresa di lavorazione marmi Fratelli F. è stato investito da un’autogru in lento movimento, mentre l’accompagnava a piedi con il compito di fermare le oscillazioni della pedana carica di marmi trasportata dal mezzo. L’Inail, dopo avere erogato al lavoratore il trattamento previsto per l’infortuni sul lavoro, ha agito davanti al Pretore di Caltanissetta per ottenere, in via di regresso, dall’azienda il pagamento di lire 70 milioni circa.

L’impresa si è difesa sostenendo che il lavoratore aveva tenuto un comportamento imprudente e imprevedibile camminando tra le ruote dell’autogru e la pedana e accompagnando con le mani il movimento del carico. Sia il Pretore che, in grado di appello, la Corte di Caltanissetta, hanno ritenuto l’impresa responsabile dell’infortunio in base all’art. 2087 cod. civ. che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore e l’hanno condannata a versare all’INAIL la somma da questa richiesta.

L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro che la Corte di Caltanissetta avrebbe dovuto porre a carico dell’INAIL la prova della propria colposa inadempienza all’obbligo di adottare le misure di sicurezza necessarie…[continua...]

Da Legge e Giustizia   la notizia qui