
IL LAVORATORE CHE AGISCE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA INFORTUNIO SUL LAVORO NON E’ TENUTO A PROVARE LA COLPOSA INADEMPIENZA DEL DATORE DI LAVORO ALL’OBBLIGO DI ADOTTARE LE NECESSARIE MISURE DI SICUREZZA – Si applica l’art. 1218 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 10529 del 23 aprile 2008, Pres. Ciciretti, Rel. De Matteis).
Nel giugno del 1988 Carmelo M. dipendente dell’impresa di lavorazione marmi Fratelli F. è stato investito da un’autogru in lento movimento, mentre l’accompagnava a piedi con il compito di fermare le oscillazioni della pedana carica di marmi trasportata dal mezzo. L’Inail, dopo avere erogato al lavoratore il trattamento previsto per l’infortuni sul lavoro, ha agito davanti al Pretore di Caltanissetta per ottenere, in via di regresso, dall’azienda il pagamento di lire 70 milioni circa.
L’impresa si è difesa sostenendo che il lavoratore aveva tenuto un comportamento imprudente e imprevedibile camminando tra le ruote dell’autogru e la pedana e accompagnando con le mani il movimento del carico. Sia il Pretore che, in grado di appello, la Corte di Caltanissetta, hanno ritenuto l’impresa responsabile dell’infortunio in base all’art. 2087 cod. civ. che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore e l’hanno condannata a versare all’INAIL la somma da questa richiesta.
L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro che la Corte di Caltanissetta avrebbe dovuto porre a carico dell’INAIL la prova della propria colposa inadempienza all’obbligo di adottare le misure di sicurezza necessarie…[continua...]
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