Il datore di lavoro può dilazionare la sanzione disciplinare in attesa di conoscere l’esito di indagini in corso in sede penale – Non v’è pregiudizio per il principio di immediatezza.
Quando il fatto che dà luogo a sanzione disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio della immediatezza della contestazione, non pregiudicato dall’intervallo di tempo necessario all’accertamento della condotta del lavoratore ed alle adeguate valutazioni di questa, non può considerarsi violato dal datore di lavoro il quale, avendo scelto ai fini di un corretto accertamento del fatto di attendere l’esito degli accertamenti svolti in sede penale, contesti l’addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiono ragionevolmente sussistenti.
Devono valutarsi i contrapposti interessi delle parti del rapporto di lavoro: l’interesse del lavoratore a vedersi contestati i fatti in un ragionevole lasso di tempo dalla loro commissione; l’interesse del datore di lavoro a non avviare procedimenti disciplinari prima di aver acquisito dati sufficientemente sicuri ed idonei a sostenere la contestazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 7983 del 27 marzo 2008, Pres. Senese, Rel. Celentano).
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