Corte di Cassazione, sezione 2 penale, sentenza 22 maggio 2008, n. 20574
Quesito: Il rinvio dell’udienza, disposto dal giudice in accoglimento della richiesta di differimento formulata dal difensore che aderisce alla astensione collettiva, è inquadrabile nella ipotesi per la quale il rinvio non può superare i due mesi e la sospensione comunque non può essere superiore al termine di due mesi decorrente dal momento in cui è cessato l’impedimento(sospensione per impedimento dell’imputato o del difensore), ovvero nella ipotesi in cui il differimento dell’udienza non è soggetto al limite massimo dei due mesi e la sospensione comprende tutto il periodo del differimento causato dalla richiesta dell’imputato o del difensore (sospensione a richiesta dell’imputato o del difensore)?
Al quesito ha risposto la seconda sezione della Corte di Cassazione nella sentenza 20574/2008, ribadendo che “La richiesta di differimento dell’udienza per aderire ad una astensione collettiva si inquadra pertanto nella seconda ipotesi prevista dell’art. 159, n. 3 (sospensione a richiesta dell’imputato o del difensore).
Costituisce un legittimo motivo per chiedere ed ottenere di non trattare il processo, ma non costituisce un impedimento a comparire. Il giudice, di conseguenza, non è tenuto a differire l’udienza entro i due mesi e il tempo processuale perduto per questa causa dovrà essere integralmente considerato ai fini della sospensione della prescrizione”.
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