Il contratto collettivo non continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza Mercoledì, Mag 28 2008 

IL CONTRATTO COLLETTIVO NON CONTINUA A PRODURRE I SUOI EFFETTI DOPO LA SCADENZA – In base all’art. 2074 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 11602 del 9 maggio 2008, Pres. Mattone, Rel. Ianniello).

Marco M., dipendente dell’Enav S.p.a., inquadrato nel quarto livello dal 19 aprile 1994, ha chiesto all’azienda l’anticipazione al 19 aprile 1996 dell’inquadramento nel terzo livello, in applicazione della normativa collettiva concordata nel 1994 sulla programmazione di carriera. L’azienda ha respinto la richiesta, rilevando che la normativa invocata era scaduta il 31 dicembre 1995 prima che il lavoratore maturasse i requisiti stabiliti per l’inquadramento nel terzo livello.

Nel giudizio che ne è seguito sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Genova hanno attribuito al lavoratore l’anticipato inquadramento richiesto, affermando che la normativa del 1994 doveva ritenersi applicabile anche oltre la durata concordata, in base all’art. 2074 cod. civ. secondo cui “il contratto collettivo, anche quando è stato denunziato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo”.

L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Genova per falsa applicazione dell’art. 2074 cod. civ…[continua...]

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Separazione: l’addebito non va sempre a chi tradisce Mercoledì, Mag 28 2008 

La separazione non può essere addebitata a chi ha tradito il coniuge se tale adulterio è la conseguenza e non la causa della crisi della coppia.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 13431 del 23 maggio 2008.

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Cassazione Lavoro: obbligo contributivo del datore di lavoro per illegittimo licenziamento Mercoledì, Mag 28 2008 

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, Sentenza 4 aprile 2008, n.8800 – Licenziamento illegittimo – Obbligazione contributiva.

Quali sono gli obblighi dei datori di lavoro in caso di illegittimo licenziamento?

La Corte di Cassazione richiama innanzitutto l’articolo 19 Legge n. 218 del 1952 che, confermando l’articolo 2115 Codice Civile, impone la contribuzione previdenziale tanto al datore quanto al prestatore di lavoro e dichiara il primo responsabile del pagamento anche per la parte a carico del secondo ed autorizza la trattenuta di questa parte sulla retribuzione.

A queste regole il successivo articolo 23 pone un’eccezione per l’ipotesi in cui il datore non provveda al pagamento dei contributi “entro il termine stabilito”: in tal caso egli è tenuto al pagamento “tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a canco dei lavoratori”. In particolare, l’articolo 23 della Legge 218 del 1952 stabilisce che: “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con la sanzione amministrativa … “…[continua...]

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I turni di lavoro devono essere comunicati con congruo anticipo Mercoledì, Mag 28 2008 

I TURNI DI LAVORO DEVONO ESSERE COMUNICATI CON CONGRUO ANTICIPO – Per consentire ai dipendenti la programmazione del tempo libero (Cassazione Sezione Lavoro n. 12962 del 21 maggio 2008, Pres. Senese, Rel. Stile).

Luciano A. ed altri dipendenti, con qualifica di conduttori, della s.p.a. Sepsa, esercente pubblici servizi di trasporto, hanno chiesto al Tribunale di Napoli di condannare l’azienda al pagamento di un’indennità di disagio per omessa tempestiva programmazione degli orari di lavoro.

Essi hanno fatto presente che lo svolgimento della loro prestazione lavorativa era articolato sulla base di una turnazione predisposta autonomamente per ogni giornata dalla datrice di lavoro e comunicata il giorno precedente; ciò li collocava in “disponibilità” e impediva loro di programmare le ore di svago, la vita di relazione e i riposi quotidiani, in quanto essi non erano posti nella condizione di conoscere, con adeguato anticipo, quale parte della giornata sarebbe stata impegnata dal lavoro.

I ricorrenti hanno fatto riferimento all’art. 10 della legge 14 febbraio 1958 n. 138 secondo cui le aziende esercenti autoservizi pubblici di linea devono affiggere i turni di servizio per informare i dipendenti e all’obbligo per la datrice di lavoro di osservare le regole di correttezza come previsto dall’art. 1175 cod. civ., nonché di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, in base all’art. 2087 cod. civ. e all’art. 32 Cost. Rep.. Il Tribunale ha accolto la domanda condannando l’azienda al pagamento di un’indennità giornaliera di lire 6.000.

Questa decisione è stata integralmente riformata, in grado di appello, dalla Corte di Napoli che ha negato il diritto dei lavoratori all’indennità, escludendo l’obbligo per l’imprenditore di far conoscere i turni con congruo anticipo. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Napoli per vizi di motivazione e violazione di legge…[continua...]

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