IL CONTRATTO COLLETTIVO NON CONTINUA A PRODURRE I SUOI EFFETTI DOPO LA SCADENZA – In base all’art. 2074 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 11602 del 9 maggio 2008, Pres. Mattone, Rel. Ianniello).
Marco M., dipendente dell’Enav S.p.a., inquadrato nel quarto livello dal 19 aprile 1994, ha chiesto all’azienda l’anticipazione al 19 aprile 1996 dell’inquadramento nel terzo livello, in applicazione della normativa collettiva concordata nel 1994 sulla programmazione di carriera. L’azienda ha respinto la richiesta, rilevando che la normativa invocata era scaduta il 31 dicembre 1995 prima che il lavoratore maturasse i requisiti stabiliti per l’inquadramento nel terzo livello.
Nel giudizio che ne è seguito sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Genova hanno attribuito al lavoratore l’anticipato inquadramento richiesto, affermando che la normativa del 1994 doveva ritenersi applicabile anche oltre la durata concordata, in base all’art. 2074 cod. civ. secondo cui “il contratto collettivo, anche quando è stato denunziato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo”.
L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Genova per falsa applicazione dell’art. 2074 cod. civ…[continua...]
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