Genitori litigano? Figli al Comune Martedì, Giu 3 2008 

Lo ha disposto la Cassazione.

Gli ex coniugi incapaci di prendere una decisione comune sul divorzio, rischiano di vedersi affidare i figli al Comune. Lo stabilisce una sentenza della Cassazione a conferma di una pronuncia della Corte d’appello di Genova. I genitori in questione, “pur astrattamente idonei all’affido dei figli per l’assenza di condizioni psicopatologiche, di fatto non erano in grado di superare il conflitto, che aveva già compromesso l’equilibrio dei figli”.

La Corte d’appello di Genova aveva stabilito l’affidamento al Comune dei figli nati da un matrimonio fallito, rilevando “l’incapacità dei genitori di avviare un pur minimo dialogo tra loro” e la “tendenza degli stessi ad utilizzare, più o meno inconsciamente, i figli quale strumento di offesa e di rivendicazione”.

In primo grado il tribunale di Chiavari, nel 2001, aveva stabilito l’affido congiunto dei figli. Ma nel proseguimento della causa la Corte di Appello di Genova, nel 2003, aveva affidato i due fratellini all’ente locale disponendo che la femmina continuasse a stare col padre, mentre il maschio poteva continuare a vivere con la madre.

La Corte di Appello ha così messo a tacere i due genitori imponendogli di avere il Comune come referente per tutte le questioni che riguardano i figli. Con la sentenza 14042 la Cassazione ha ritenuto corretta questa decisione, che potrà essere rivista solo quando i due ex diventeranno più maturi e responsabili.

Da Tgcom   la notizia qui

L’incompletezza della comunicazione di apertura di una procedura di riduzione del personale non può essere sanata in un momento successivo Martedì, Giu 3 2008 

L’incompletezza della comunicazione di apertura di una procedura di riduzione del personale non può essere sanata in un momento successivo – Ne consegue l’inefficacia dei licenziamenti.

In caso di riduzione del personale la comunicazione aziendale di apertura della procedura deve contenere, in base all’art. 4 della legge n. 223/91 l’indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza, dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per il quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo.

Qualsiasi inesattezza o incompletezza dei fatti costituisce inadempimento dell’obbligo, allorché la carenza informativa, essendo rilevante ai fini di una compiuta, trasparente e consapevole consultazione sindacale, non consente all’interlocutore sindacale di esercitare in maniera completa e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero.

L’inadeguatezza delle informazione comporta l’inefficacia delle comunicazioni effettuate a norma del comma 9 e, conseguentemente, l’inefficacia di recessi a norma dell’art. 5, comma 3 della stessa legge, senza che possa attribuirsi alcun rilievo, o effetto sanante, ad informazioni fornite successivamente e neppure all’eventuale accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali secondo la previsione dell’art. 4 commi 5 e 6 (Cassazione Sezione Lavoro n. 13381 del 23 maggio 2008, Pres. Mattone, Rel. Picone).

Da Legge e Giustizia   la notizia qui

Lavoro immigrato: in Italia non solo badanti e vù cumprà Martedì, Giu 3 2008 

Per gli immigrati metter su un’impresa si conferma la strada migliore per integrarsi nel nostro Paese. Non a caso, la quota di titolari d’impresa extracomunitari sul totale delle persone che in Italia svolgono attività economiche è del 6,5%. E’ quanto emerge dal Rapporto “Immigrati e impresa” dell’Ufficio studi della Confartigianato presentato a Senigallia nell’ambito del Meeting nazionale di Confartigianato persone.

Quindi, in Italia gli immigrati non sono solo badanti e vù cumprà, ma sono sempre più imprenditori: in particolare, rileva la Confartigianato, nel 2007 si sono attestati a quota 543.311. Nel dettaglio, il 75,8% degli imprenditori e lavoratori autonomi extracomunitari sono maschi e il 24,2% donne. La presenza femminile è di poco inferiore rispetto alle imprenditrici italiane che sono il 26,7% del totale…[continua...]

Da Vostri Soldi   la notizia qui

La conciliazione non è valida se l’assistenza del sindacalista al lavoratore non è effettiva Martedì, Giu 3 2008 

LA CONCILIAZIONE NON E’ VALIDA SE L’ASSISTENZA DEL SINDACALISTA AL LAVORATORE NON E’ EFFETTIVA – Non è sufficiente una mera testimonianza (Cassazione Sezione Lavoro n. 13217 del 22 maggio 2008, Pres. De Luca, Rel. Celentano).

Antonella C. ha lavorato per circa dieci anni, dal 1986 al 1996, come insegnante di lingua e letteratura tedesca alle dipendenze del Liceo Linguistico Europeo Oxford, Istituto legalmente riconosciuto gestito dalla s.a.s. Futura. Dopo essere stata licenziata ella ha sottoscritto in azienda, alla presenza di un sindacalista, un accordo definito, con riferimento agli artt. 410 e 411 cod. proc. civ., “verbale di conciliazione”, recante la previsione del pagamento in favore della lavoratrice delle spettanze maturate a tutto il giugno 1996 oltre al t.f.r. e ad una somma “al solo fine di evitare l’insorgenda lite senza che ciò possa rappresentare il riconoscimento, neppure parziale di eventuali contrapposte pretese”.

L’accordo è stato redatto su carta recante l’intestazione del sindacato. Successivamente la lavoratrice ha impugnato l’accordo ed ha chiesto al Tribunale di Lecce di condannare la s.a.s. Futura al pagamento della somma di circa 52 milioni di lire per differenze di retribuzione. Il Tribunale ha sentito come teste il sindacalista il quale ha dichiarato di essersi recato presso i locali della scuola, su invito di un consulente aziendale che aveva predisposto il testo del verbale; egli aveva dato lettura dell’accordo dichiarandosi disponibile per qualsiasi chiarimento ed aveva raccolto le firme.

Il Tribunale ha rigettato la domanda in quanto la ha ritenuta preclusa dal verbale di conciliazione sottoscritto con l’assistenza di un sindacalista. Questa decisione è stata integralmente riformata, in grado di appello, dalla Corte di Lecce che ha escluso l’esistenza di una conciliazione redatta in sede sindacale in base agli artt. 410 e 411 cod. proc. civ.. In particolare la Corte ha osservato che non sussisteva alcuna controversia tra le parti, che la lavoratrice non era iscritta al sindacato e che nessuna opera di effettiva assistenza era stata posta in essere dal sindacalista, limitatosi a svolgere il ruolo di un testimone di operazioni (elaborazione di conteggi) cui era rimasto estraneo e di fatti (ricostruzione della storia lavorativa di Antonella C. precedentemente ignorati); che l’ignoranza della vicenda impediva quella assistenza consapevole ed informata richiesta per la transazione sindacale.

Pertanto la Corte d’Appello ha condannato l’azienda a pagare alla lavoratrice euro 25.000,00 circa. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Lecce per vizi di motivazione e violazione di legge…[continua...]

Da Legge e Giustizia   la notizia qui

Cassazione Lavoro: alla Consulta la mancata azione diretta del lavoratore per risarcimento danno differenziale Martedì, Giu 3 2008 

(Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, Ordinanza 13 maggio 2008, n.11921: Risarcimento danni – Danno differenziale per infortunio sul lavoro – Azione diretta del lavoratore nei confronti dell’assicuratore del datore di lavoro).

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1917, secondo comma, Codice Civile, per lesione degli articoli 3, 35, 24 e 111 Costituzione, nella parte in cui non prevede azione diretta del lavoratore per il credito risarcitorio da danno differenziale per infortunio sul lavoro nei confronti dell’assicuratore del datore di lavoro.

Tra i profili di rilevanza, la Cassazione ha formulato i seguenti:

- In primo luogo vi è l’azione diretta, riconosciuta dall’articolo 1676 Codice Civile, dei dipendenti dell’appaltatore sul debito del committente nei confronti dell’appaltatore. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, da considerarsi diritto vivente, l’apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell’appaltatore non comporta l’improcedibilità dell’azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell’articolo 1676 Codice Civile, per il recupero dei loro crediti verso l’appaltatore -datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde proprio all’esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell’insolvenza del debitore e che, d’altra parte, si tratta di un’azione “diretta”, incidente, in quanto tale, direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni e degli altri dipendenti dell’appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l’esecuzione dell’opera appaltata; né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all’art. 3 Costituzione (letto in corrispondenza del principio della “par condicio creditorum”), non essendo irrazionale una norma che accorda uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, in relazione all’attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) ha ricavato un particolare vantaggio (Cass. 10 luglio 1984 n. 4051, Cass. 10 marzo 2001 n. 3559, Cass. 23 agosto 2004 n. 16577, Cass. 24 ottobre 2007 n. 22304)….[continua...]

Da Filodiritto   la notizia qui

Perde tutti i beni la moglie che porta l’amante a casa Martedì, Giu 3 2008 

La moglie che tradisce il marito a casa loro rischia che le vengano “revocati tutti i beni che lui le aveva regalato e intestato” perchè si tratta di “un’ingiuria grave”.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 14093 del 28 maggio 2008.

Da Cassazione.net   la notizia qui

Abolita l’ICI sulla prima casa: rimborsi a chi ha già pagato per il 2008 Martedì, Giu 3 2008 

Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 (GU 28.5.2008 n. 124).

Il decreto fiscale 93/2008, in vigore da oggi, prevede l’abolizione dell’ Ici sulla prima casa. Sono ammesse al beneficio non solo le abitazioni principali (quelle in cui il contribuente ha la residenza anagrafica o la dimora abituale) e le pertinenze, ma anche le abitazioni equiparate dai Comuni a quelle principali. Restano fuori dal taglio dell’imposta le ville (categoria A/8), castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico (categoria A/9) e abitazioni signorili (categoria A/1).

Per questi ultimi immobili resta la detrazione di base prevista dai commi 2 e 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo 504/1992 e disposizioni richiamate. La detrazione rimane anche per l’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel Paese, a condizione che non risulti locata.

L’ICI già pagata e non dovuta non può essere usata dal contribuente per pagare altre imposte o contributi a debito,. Il soggetto interessato deve presentare un’istanza di rimborso all’Ufficio tributi del Comune che provvederà al rimborso nei successivi 180 giorni.
Le famiglie che beneficiano dell’esenzione sono quasi 17 milioni, per un totale di 1,7 miliardi di gettito fiscale in meno per le casse degli enti locali.

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui