L’incompletezza della comunicazione di apertura di una procedura di riduzione del personale non può essere sanata in un momento successivo – Ne consegue l’inefficacia dei licenziamenti.
In caso di riduzione del personale la comunicazione aziendale di apertura della procedura deve contenere, in base all’art. 4 della legge n. 223/91 l’indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza, dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per il quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo.
Qualsiasi inesattezza o incompletezza dei fatti costituisce inadempimento dell’obbligo, allorché la carenza informativa, essendo rilevante ai fini di una compiuta, trasparente e consapevole consultazione sindacale, non consente all’interlocutore sindacale di esercitare in maniera completa e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero.
L’inadeguatezza delle informazione comporta l’inefficacia delle comunicazioni effettuate a norma del comma 9 e, conseguentemente, l’inefficacia di recessi a norma dell’art. 5, comma 3 della stessa legge, senza che possa attribuirsi alcun rilievo, o effetto sanante, ad informazioni fornite successivamente e neppure all’eventuale accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali secondo la previsione dell’art. 4 commi 5 e 6 (Cassazione Sezione Lavoro n. 13381 del 23 maggio 2008, Pres. Mattone, Rel. Picone).
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