LE MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE SEGUITE PER PRASSI AZIENDALE POSSONO ESSERE MODIFICATE SE CAMBIANO GLI USI LOCALI – Ovvero se si tratta di un mutamento migliorativo (Cassazione Sezione Lavoro n. 13816 del 27 maggio 2008, Pres. Sciarelli, Rel. Ianniello).
L’Enel s.p.a. fino al dicembre 1996 ha pagato le retribuzioni mensili dei dipendenti a mezzo di assegni circolari. Dal gennaio 1997 il pagamento è stato effettuato mediante bonifico bancario su conto corrente di ciascuno dei dipendenti.
Mario B. ed altri dipendenti dell’Enel hanno chiesto al Tribunale di Rovigo di accertare l’illegittimità della modifica delle modalità di pagamento della retribuzione, sostenendo che l’innovazione apportata a far tempo dal gennaio 1997 doveva ritenersi illegittima perché contrastante con la precedente prassi aziendale.
Il Tribunale ha accolto la domanda ed ha ordinato all’Enel di provvedere al pagamento delle retribuzioni secondo le modalità precedenti. Questa decisione è stata riformata integralmente, in grado di appello, dalla Corte di Venezia che ha ritenuto infondata la domanda proposta dai lavoratori. Pur ritenendo sussistente un precedente uso aziendale, nel senso del pagamento dello stipendio mediante assegni circolari, penetrato nei contratti di lavoro dei dipendenti Enel a norma dell’art. 1340 cod. civ. e pertanto modificabile solo con il consenso delle parti, la Corte d’Appello ha ritenuto che tale consenso sia necessario unicamente nel caso in cui si tratti di modifiche peggiorative ed ha ritenuto positiva l’innovazione operata dalla società in quanto recante ai dipendenti un disagio minore di quello prodotto dalla precedente prassi.
I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Venezia per vizi di motivazione e violazione di legge…[continua...]
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