Nulle le multe elevate con gli autovelox e con i cosiddetti Telelaser se non vi è la preventiva segnalazione Giovedì, Giu 5 2008 

Perde la casa popolare chi resta lontano tre mesi Giovedì, Giu 5 2008 

L’edilizia popolare deve rendere disponibili gli alloggi per i bisognosi

Cassazione 8519/2008

Chi si allontana per più di tre mesi dalla casa popolare perde il diritto all’alloggio. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione confermando una sentenza della Corte di Appello di Ancona che aveva intimato ad un inquilino il rilascio di un alloggio IACP. La questione risale a trenta anni fa, quando un signore di Porto Sant’Elpidio, che si era allontanato dall’alloggio popolare senza la preventiva autorizzazione per più di tre mesi, aveva ricevuto un decreto dello IACP che gli intimava di lasciare la casa. Per questo si era rivolto alla Pretura di Fermo riottenendo l’alloggio, ma la Corte di Appello di Ancona aveva invece confermato il decreto dell’Istituto.

Contro la sentenza di appello l’inquilino aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che non si era trattato di abbandono e che la casa era stata occupata dalla figlia che ne curava la manutenzione. La Suprema Corte, respingendo il ricorso, ha affermato che “in tema di edilizia residenziale pubblica l’abbandono dell’alloggio, ancorché abbia causa in ragioni di lavoro, giustifica la revoca dell’assegnazione in locazione ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 1035/72 poiché lo scopo della norma è quello di rendere disponibili gli alloggi, non più occupati stabilmente per le esigenze dei soggetti del tutto privi di alloggio e senza che abbia rilevanza la ragione dell’abbandono dell’alloggio stesso da parte dell’assegnatario”. In buona sostanza, l’edilizia popolare deve rendere disponibili gli alloggi a chi ne ha bisogno indipendentemente dalla ragione.

Da Cittadino Lex   la notizia qui

Cassazione Civile: risarcimento danno patrimoniale per pubblicazione senza consenso di fotografia Giovedì, Giu 5 2008 

(Corte di Cassazione – Sezione Terza Civile, Sentenza 16 maggio 2008, n.12433: Lesione diritto all’immagine – Risarcimento danno patrimoniale).

Ha diritto al risarcimento il soggetto la cui fotografia, senza proprio consenso, è stata pubblicata su un periodico?

La Corte di Cassazione ha statuito affermativamente ricordando che “Fermo restando che la parte lesa dall’indebita pubblicazione della sua immagine ha sempre il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali di cui sia in grado di fornire la prova, in base ai principi generali di legge in materia, è indubbio che in molti casi non appare agevole né configurare natura ed entità del pregiudizio propriamente economico, né quantificarne l’importo, pur essendo certi ed incontestabili sia l’illiceità del comportamento dell’autore della pubblicazione, sia il fatto che questi ne abbia tratto vantaggio”.

Per quantificare detto pregiudizio economico la Cassazione ha fatto ricorso all’articolo 158 della Legge sul diritto d’autore, nonostante fosse entrato in vigore successivamente alla pubblicazione delle fotografie. L’Articolo stabilisce che: 1. Chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell’autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione. / 2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile.

Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto. / 3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell’ articolo 2059 del codice civile…[continua...]

Da Filodiritto   la notizia qui

Siglata l’ipotesi di accordo per il settore Agenzie di lavoro interinale Giovedì, Giu 5 2008 

Accordo 16.05.2008

Il 16 maggio 2008 l’Assolavoro (CONFINDUSTRIA) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (ALAI CISL, CPO UIL, NIDILGIL) hanno raggiunto l’intesa per il rinnovo del c.c.n.l. dei lavoratori in somministrazione che interessa circa 600 mila lavoratori e 98 agenzie interinali.

Tra le principali novità segnaliamo la costituzione di un fondo di previdenza ad hoc per i lavoratori interinali, l’aumento dell’indennità di disponibilità e più tutele per maternità e sicurezza.

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

Prezzi libri di testo: parte l’azione collettiva risarcitoria Giovedì, Giu 5 2008 

A seguito dei continui aumenti del costo dei testi scolastici, l’Associazione ADOC ha promosso la prima azione collettiva risarcitoria nei confronti delle case editrici segnalate dall’AGCOM. Secondo le stime più credibili, infatti, l’aumento di prezzo è stato di circa il 10-15% l’anno.

Trattasi, secondo l’ADOC, di rincari ingiustificabili in contrasto con il diritto allo studio, che dovrebbe essere garantito a tutti e non essere considerato un lusso come avviene in Italia. Per questo, tra l’altro, viene chiesto di poter introdurre il noleggio dei testi scolastici…[continua...]

Da Vostri Soldi   la notizia qui

L’amministratore può essere ritenuto dipendente della società – Se si prova il suo assoggettamento alle direttive dell’organo collegiale Giovedì, Giu 5 2008 

La qualifica di amministratore di una società commerciale non è di per sé incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società.

Tuttavia perché sia configurabile tale rapporto di lavoro subordinato, è necessario che colui che intenda farlo valere non sia amministratore unico della società e provi in modo certo il requisito della subordinazione, elemento tipico qualificante del rapporto, che deve consistere nel suo effettivo assoggettamento, nonostante egli rivesta la carica di amministratore, al potere direttivo di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso (Cassazione Sezione Lavoro n. 12630 del 19 maggio 2008, Pres. De Luca, Rel. Stile).

Da Legge e Giustizia   la notizia qui