Ricercatori universitari: illegittimo l’art. 103, terzo comma, D.p.R. 11.7.1980, n. 382 in tema di riconoscimento della attività di ricerca in qualità di tecnici laureati Mercoledì, Giu 11 2008 

(Corte Costituzionale, Sentenza 6 giugno 2008, n. 191)

Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha sollevato, con riferimento agli articoli 3, 33, 36, 76 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), modificato dall’art. 23 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)», nella parte in cui non consente ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, il riconoscimento, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, dell’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati.

Da La Previdenza   la notizia qui

«Lavoro, tetto a 60 ore settimanali» Accordo alla Ue. L’ira dei sindacati Mercoledì, Giu 11 2008 

LUSSEMBURGO – Un faticoso compromesso tra i 27 Paesi dell’Unione europea ha permesso di dare il via libera a Lussemburgo alla direttiva sull’orario di lavoro, dopo anni di tentativi falliti. Ora la battaglia, tuttavia, sembra spostarsi al Parlamento europeo, dopo le critiche già avanzate dai sindacati che hanno giudicato la norma «inaccettabile», e le riserve dei partiti della sinistra.

L’intesa lascia il limite massimo di lavoro settimanale a 48 ore a meno che lo stesso lavoratore scelga altrimenti (opt out). In questo caso, comunque, la durata massima del lavoro settimanale potrà raggiungere le 60 o al massimo 65 ore, se il periodo inattivo dei turni di guardia viene considerato orario di lavoro. Le norme sono applicabili a quei contratti che superano le dieci settimane.

I ministri si sono trovati d’accordo anche sulla normativa per le agenzie di lavoro temporaneo, stabilendo, tra l’altro, parità di trattamento per retribuzione, congedo e maternità…[continua...]

Da Il Corriere della Sera   la notizia qui

Fermo amministrativo, non sempre decide il giudice tributario Mercoledì, Giu 11 2008 

Sul fermo amministrativo non sempre decide il giudice tributario. Se il credito non è fiscale la giurisdizione è del dell’Ago.

Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza n. 14831 del 5 giugno 2008.

Da Cassazione.net   la notizia qui

Se c’è contesa sull’affidamento dei figli si può perdere l’affidamento Mercoledì, Giu 11 2008 

Cass. I sez. civ. sentenza n. 14042/08

In tema di separazione personale dei coniugi, la Corte di Cassazione ha stabilito che il Giudice può affidare i minori a un terzo nel caso in cui i genitori, in sede di separazione, si contendano duramente e con ostilità il loro affidamento; al terzo quindi spetteranno le decisioni importanti sulla vita dei piccoli, anche se di fatto questi continueranno a vivere con i genitori.

La Cassazione ha puntualizzato che: “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri che l’art. 143 cod. civ. pone a carico degli stessi, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza.

Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”.

Da Saranno Avvocati   la notizia qui

Testo unico della sicurezza: l’obbligo di comunicazione dei dati sugli infortuni sul lavoro decorre dall’1 gennaio 2009 Mercoledì, Giu 11 2008 

DL 3 giugno 2008, n. 97

Il comma 2 dell’art. 4 del Decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97: Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini ( G.U.3 giugno 2008 , n.128 ) ha posticipato al 1 gennaio 2009 l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (articolo 18, comma 1, lettera r) del Dlgs 81/2008);

Il Decreto- legge differisce, inoltre, all’1 gennaio 2009 il termine a partire dal quale le visite effettuate dal medico competente, elencate al comma 2 dell’articolo 41 del Dlgs. 81/2008, non potranno essere effettuate in fase preassuntiva.

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

Sanzioni per l ‘Omissione degli Obblighi Contributivi Mercoledì, Giu 11 2008 

L’INPS, con Circolare del 5 Giugno 2008 N. 66, ha stabilito i criteri per interpretare il regime sanzionatorio a cui sono sottoposti coloro che non hanno osservato gli obblighi contributivi, previsti dalla legge.

In particolare, rientrano all’interno dell’ambito dell’ “omissione”, anche i casi di:

- retribuzioni imponibili esposte all’interno del Modello SA/770;
- differenze tra l’importo annuo delle retribuzioni imponibili esposte all’interno del Modello SA/770 ed il    totale delle retribuzioni esposte nelle denunce mensili presentate dall’azienda
- la contribuzione dovuta in seguito alla reintegrazione del posto di lavoro disposta dal giudice o di accertamento di differenze retributive, sempre che quedte ultime non facciano parte di casi di occultamento.

Viene riconosciuta all’interno dell’ambito dell’omissione anche la mancata o tardiva presentazione del Modello DM10, se il datore di lavoro non ha adempiuto all’obbligo di comunicazione di assunzione e il lavoratore non sia stato registrato all’interno del Libro Paga e del Libro Matricola.

Da Studio Ciocioni   la notizia qui