Furti a Malpensa, il giudice:«Riassumetelo» Martedì, Giu 24 2008 

Illegittimo il licenziamento, il furto non è certo

Il tribunale ha dato ragione all’operaio addetto allo smistamento bagagli, così è tornato a essere dipendente della Sea

MILANO - Furto aggravato ai danni dei passeggeri dell’aereoporto di Malpensa. E’ questa l’accusa per cui F.D.A., un lavoratore dello scalo varesino, è stato rinviato a giudizio. E, di conseguenza, licenziato da Sea handling nell’agosto 2003. Oggi il tribunale lo reintegra. Il giudice del Lavoro, Francesca La Russa, ha dato ragione all’operaio addetto allo smistamento bagagli: il licenziamento è illegittimo. I fatti risalgono al 2000. Con l’operazione «open bag» la polizia individuò 31 addetti allo smistamento bagagli dello scalo di Malpensa intenti a frugare nelle valigie dei viaggiatori. Il tutto filmato dalle telecamere dell’aereoporto.

Alla fine si arrivò a 18 rinvii a giudizio per furto aggravato. E ad altrettanti licenziamenti. Solo tre lavoratori hanno impugnato il provvedimento. Uno di questi è appunto F.D.A. che dall’aprile scorso è tornato a essere un dipendente Sea. La polizia di frontiera della scalo di Malpensa, però, ha ritenuto che, nonostante la causa vinta, il lavoratore «non possieda i necessari requisiti di affidabilità ai fini della sicurezza aeroportuale per il rilascio del permesso di accesso alle aree sterili dell’aereoporto ». Non può quindi smistare i bagagli dei passeggeri. Perciò resta sì in carico dell’azienda, ma senza stipendio perché non può lavorare…[continua...]

Da Il Corriere della Sera    la notizia qui

Cina, licenziò dipendente depresso – L’Ibm dovrà riassumerlo e pagare Martedì, Giu 24 2008 

La multinazionale Usa condannata a risarcire (45 mila yuan, 4 mila euro) un lavoratore cacciato dopo un periodo di malattia nervosa

PECHINO
- La multinazionale americana Ibm dovrà pagare 45mila yuan (oltre 4 mila euro) di risarcimento a un suo impiegato cinese, Yuan Yipeng, licenziato dopo essersi ammalato di depressione. Lo ha stabilito la Commissione per le dispute del lavoro a Shanghai.
L’azienda dovrà inoltre – su ordine della Commissione – riattivare a Yuan il contratto di cinque anni.

Assunto dall’Ibm nel 2006, Yuan si era poco dopo ammalato di depressione. Dopo essersi accordato con l’azienda per prendere un periodo di congedo per malattia, sarebbe stato ingiustamente licenziato nonostante il miglioramento delle sue condizioni psichiche fosse stato accertato dal Centro di salute mentale di Shanghai.

Lu Jun, un attivista per la tutela dei lavoratori con disagi fisici e mentali, ha dichiarato al quotidiano China Daily che la vicenda costituisce un nuovo importante passo verso il rispetto dei diritti umani. Il caso, il primo di riabilitazione di un lavoratore licenziato per motivi di disagio psichico, conferma il numero crescente in Cina dei lavoratori che si rivolgono alle autorità per chiedere giustizia in seguito a un licenziamento senza giusta causa.

Da La Repubblica   la notizia qui

Il coniuge in regime di comunione legale non è incapace a testimoniare Martedì, Giu 24 2008 

Cass. II sez. civ. Sentenza n. 10744/08

La Corte di Cassazione in una recente pronuncia ha affermato che “il coniuge in regime di comunione legale non è incapace a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l’altro coniuge, che abbiano (…) ad oggetto crediti inerenti all’esercizio dell’impresa esclusiva di quest’ultimo”.

“Tali cespiti” – precisano i giudici di legittimità – “infatti, diventano comuni ai coniugi solo al momento dello scioglimento della comunione e nei limiti in cui ancora sussistano (art. 178 c.c.), sicché non può dirsi che il teste sia titolare di un interesse che ne legittimi la partecipazione al giudizio, agli effetti di cui all’art. 246 c.p.c.”.

Da Saranno Avvocati    la notizia qui

L’infedeltà platonica può essere causa di addebito della separazione Martedì, Giu 24 2008 

L’infedeltà anche solo platonica, che non si concretizza, cioè, in un rapporto sessuale, può essere causa di addebito della separazione.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 15557 dell’11 giugno 2008

vedi la sentenza   2008_15557_01

Da Cassazione.net   la notizia qui

Corte Costituzionale: riparazione per la custodia cautelare che risulta superiore alla misura della pena inflitta Martedì, Giu 24 2008 

(Corte Costituzionale, Sentenza 20 giugno 2008, n.219: Riparazione per la custodia cautelare che risulta superiore alla misura della pena inflitta).

Con una articolata pronuncia, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. La Corte Costituzionale ha infatti concluso che “solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dall’imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato (quanto, ovviamente, al solo giudizio circa l’ingiustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta). In entrambi i casi, l’imputato ha subito una restrizione del proprio diritto inviolabile. In entrambi i casi, pertanto, ricorre l’obbligo costituzionale di indennizzare il pregiudizio”.

Dopo avere esaminato le Convenzioni internazionali e la normativa nazionale applicabile al caso di specie, la Consulta ha affermato che “Non è costituzionalmente ammissibile, … che l’incidenza che la custodia cautelare ha esercitato sul bene inviolabile della libertà personale dell’individuo, nella fase anteriore alla sentenza definitiva, possa venire apprezzata con esclusivo riferimento all’esito del processo penale, e per il solo caso di assoluzione nel merito dalle imputazioni.

Se, infatti, un sacrificio della libertà personale vi è stato durante la fase della custodia cautelare, il meccanismo solidaristico della riparazione non può che attivarsi anche per tale caso, quale che sia stato l’esito del giudizio, e pertanto anche ove sia mancato il proscioglimento nel merito.

È, per tale ragione, palesemente privo di ragionevolezza che il legislatore pretenda di apprezzare la ricorrenza delle condizioni necessarie ai fini della riparazione alla luce dell’esito della vicenda processuale concernente il merito dell’imputazione, e non già della sola lesione verificatasi durante l’applicazione della misura custodiale”…[continua...]

Da Filodiritto   la notizia qui

La prova dell’inerenza dei costi Martedì, Giu 24 2008 

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza del 18 giugno 2008, n. 16423

La Corte di Cassazione ha ribadito in una recentissima in materia di accertamento delle imposte sui redditi, come debba essere ripartito l’onere della prova tra fisco e contribuente.

Secondo la sezione tributaria della Cassazione spetta “all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata (fornendo la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell’esistenza di un maggior imponibile” mentre è a carico del ” contribuente l’onera della prova circa l’esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e/o a costi deducibili e del requisito dell’inerenza degli all’attività professionale o d’impresa del contribuente”.

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

In tema di illegittimo collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria Martedì, Giu 24 2008 

Sentenza 30 gennaio – 7 maggio 2008, n. 11142

L’affermazione che il criterio di scelta applicato nei confronti del F. si desumeva dalla natura della causa integrabile, contrasta con l’accertamento di fatto compiuto nel giudizio di merito, secondo cui né il piano di rilancio elaborato dall’azienda in data 11.12.1998, cui risultavano estranee le problematiche relative alla Cigs, né l’accordo sindacale 22.12.1998 consentivano di stabilire quale fosse il criterio applicato per sospendere il F.; in particolare, l’accordo, nella parte in cui si riferiva alla “fungibilità delle mansioni” con riguardo ai dipendenti a conoscenza dei nuovi sistemi operativi, stabiliva che tale criterio di scelta sarebbe stato utilizzato solo per individuare i lavoratori destinati alla rotazione (43 su un totale di 190), non per gli altri.

Si è in presenza, quindi, di motivazione sufficiente e logica sull’inadempimento dell’obbligo procedurale, non suscettibile di essere sindacata in questa sede.

Da La Previdenza   la notizia qui

Immigrati, permesso a uno su 100 è allarme-badanti per le famiglie Martedì, Giu 24 2008 

Dopo sei mesi 700mila domande inevase. Il 60% riguarda le collaboratrici domestiche
“Flop burocratico, responsabilità da dividere tra Viminale e Farnesina”

ROMA – Una montagna di pratiche ferme. Settecentomila domande in attesa di una risposta. Sono quelle di chi aspetta da mesi di mettere in regola un immigrato. È la gara del decreto flussi, ma la chiamano “lotteria delle quote”: finora, solo uno su cento ce l’ha fatta. La corsa a un posto da regolare coinvolge ogni anno migliaia di immigrati invisibili. Nel 2007, il decreto ha messo in palio 170mila posti. Come è finita? A sei mesi dalla presentazione delle oltre 740mila domande d’assunzione, meno di 8mila sono i visti d’ingresso rilasciati: circa l’1%. Una débacle burocratica, che chiama in causa ministero dell’Interno e degli Esteri.

Un passo indietro: col decreto flussi, l’Italia fissa annualmente il tetto massimo (le “quote”) di cittadini extracomunitari, che possono entrare nel Paese per motivi di lavoro subordinato o autonomo. Questo sulla carta. In realtà le cose vanno ben diversamente: il decreto è l’unica chance per mettere in regola chi già si trova in Italia. Come? Si presenta domanda d’assunzione, si spera di rientrare nelle quote, si esce dal Paese col nulla osta e si ritorna col visto d’ingresso. È un sistema di porte girevoli: esci clandestino, rientri regolare. Ma solo a pochi fortunati il gioco riesce…[continua...]

Da Repubblica   la notizia qui