“Basta con le morti sul lavoro” – Parte il processo ThyssenKrupp Martedì, Lug 1 2008 

Oggi l’udienza preliminare a Torino per l’incidente all’acciaieria in cui morirono sette operai lo scorso sei dicembre

TORINO – “Stop alla guerra dei padroni – basta morti sul lavoro”. E ancora “Giustizia – condanne severe per la Thyssen”: questi alcuni degli striscioni appesi questa mattina alla cancellata di palazzo di giustizia di Torino, dove si è tenuta l’udienza preliminare, durata poco più di un’ora, del processo per il rogo all’acciaieria ThyssenKrupp che lo scorso 6 dicembre costò la vita a sette operai.

L’udienza, celebrata dal gup Francesco Gianfrotta, si è tenuta a porte chiuse ed è stata dedicata alle numerose richieste di costituzione di parte civile. Dopo averle ascoltate, il gup ha aggiornato la causa al 23 luglio. In aula c’erano i familiari delle vittime, che indossavano magliette bianche con le immagini dei loro cari rimasti uccisi. Si sono commossi, hanno gridato tutta la loro rabbia, soprattutto verso i difensori dell’azienda. Più tranquilla, invece, Isa Pisano, mamma di una delle vittime, Roberto Scola: “Io – ha detto – volevo vedere se c’erano gli imputati per guardargli negli occhi. Basterebbe solo uno sguardo. Ma loro non sono venuti”…[continua...]

Da La Repubblica   la notizia qui

ISTAT: il divorzio e’ consensuale nel 77,6% dei casi – e le donne prendono l’iniziativa Martedì, Lug 1 2008 

Sono soprattutto le donne a prendere l’iniziativa e, anche se molto raramente si affronta senza avvocato, la gran parte dei divorzi e delle separazioni avviene consensualmente. A fotografare de tendenze dell’ ”l’instabilita’ coniugale” l’Istat che in un volume offre un approfondimento tematico sul fenomeno della rottura del matrimonio ufficializzata attraverso la separazione legale o il divorzio.

La maggior parte dei procedimenti di separazione legale o divorzio, rileva l’Istituto di statistica, avviene consensualmente, rispettivamente nell’85,5 e nel 77,6 per cento dei casi.

La quota piu’ elevata di procedimenti giudiziali che si osserva nei divorzi (nel 2005 il 22,4 per cento contro il 14,5 per cento riferito alle separazioni) puo’ essere spiegata da un atteggiamento dei coniugi meno conciliante ed incline a situazioni di compromesso dovuto all’eta’ piu’ elevata dei figli, alle eventuali nuove realta’ di vita nonche’ all’esigenza di regolare definitivamente eventuali situazioni rimaste in sospeso al momento della separazione.

La quota di procedimenti giudiziali, rileva ancora l’Istat, aumenta all’aumentare della durata del matrimonio, mentre quella dei procedimenti consensuali e’ maggiore per gli eventi che provengono da matrimoni piu’ recenti.

Maggiore e’ la durata del matrimonio, piu’ alta e’ la probabilita’ che i rapporti affettivi e gli interessi patrimoniali ed economici tra i coniugi siano piu’ complessi e difficili da regolare. L’instabilita’ coniugale riferita a matrimoni di breve durata coinvolge piu’ facilmente coniugi piu’ giovani, piu’ istruiti ed economicamente indipendenti; tutti fattori, questi ultimi, che possono essere inseriti fra quelli che concorrono a favore di una gestione piu’ pacifica della crisi coniugale.

I dati del biennio 2004-2005 mostrano, inoltre, prosegue l’Istat che le separazioni con almeno un coniuge alle seconde nozze si dimostrano meno conflittuali rispetto quelle di coniugi entrambi al primo matrimonio.

La quota di procedimenti giudiziali scende infatti nel primo caso al 9,4% del totale rispetto al 14% riscontrato nelle separazioni in cui entrambi i coniugi dichiarano lo stato civile di celibe o nubile. Nelle separazioni di coppie miste, che sono una realta’ in crescita nel nostro paese, si osserva, invece, una conflittualita’ maggiore (la quota di cause giudiziali nel 2005 e’ pari a circa il 17 per cento dei casi) rispetto a quella riscontrata nelle separazioni di coniugi entrambi italiani (14,2 per cento)…[continua...]

Da Saranno Avvocati   la notizia qui

 

Certificazione degli impianti: cancellata la garanzia del venditore Martedì, Lug 1 2008 

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 ( GU 25 giugno 2006 n. 147 )

Con il DL 112/2008 il governo ha corretto la disciplina in materia di sicurezza degli impianti e di certificazione della loro conformità. L’articolo 35 comma 2 del provvedimento citato ha abrogato l’obbligo della consegna all’acquirente (in caso di compravendita ) o all’inquilino (in caso di locazione) della dichiarazione di conformità degli impianti alle norme tecniche e della relativa documentazione progettuale.

La disposizione abrogata (articolo 13 del DM 22 gennaio 1998 n. 37) aveva sollevato non pochi dubbi interpretativi. Il ministero dello Sviluppo economico aveva precisato che si trattava di una norma che non comportava l’obbligo (come era parso “a prima lettura”) della messa a norma di tutti gli impianti che non lo fossero stati e che non obbligava inderogabilmente il venditore o il locatore a fornire all’acquirente o all’inquilino la garanzia di conformità degli impianti.

La norma obbligava, più precisamente, a trattare, nei contratti, il tema della conformità degli impianti (e quindi a mettere i contraenti nella condizione di pattuire o una clausola di garanzia o una clausola di esonero da garanzia). Inoltre, quando parlava di impianti “a norma”, faceva riferimento alla legge vigente non alla data del contratto ma a quella all’epoca di realizzazione dell’impianto.
Nonostante l’abrogazione dell’articolo 13, il mancato adeguamento alle norme degli impianti può comunque essere fatto valere dall’acquirente, invocando le garanzie previste dal codice civile (artt.1375, 1490,1491c.c.).

Da Il Sole 24 Ore       la notizia qui

La constatazione della patologia da causa di servizio deve avvenire, a pena di decadenza nel termine perentorio di 5 anni Martedì, Lug 1 2008 

(Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Campania, Sentenza 13.6.2008 n. 467)

Tanto premesso, il Giudice osserva, altresì, che il provvedimento impugnato costituisce l’esito di un procedimento avviato con domanda amministrativa dell’ottobre 1975, già nel vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed è stato emesso dall’Amministrazione in data 21 aprile 1977, cioè nella vigenza di detto testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Quindi, nessun accoglimento può trovare la censura, sottoposta dal ricorrente, circa l’illegittima applicazione, nel caso oggetto della controversia, della decadenza comminata dall’articolo 169 del detto decreto legislativo…[continua...]

Da La Previdenza   la notizia qui

Garante Privacy: semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato Martedì, Lug 1 2008 

(Garante per la protezione dei dati personali, Prescrizione 19 giugno 2008, Semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili)

Il Garante ha emanato alcune prescrizioni dirette a semplificare gli adempimenti previsti dal Codice Priavcy (Decreto Legislativo 196/2003) per l’intero settore pubblico e privato, in relazione alle correnti attività amministrative e contabili, in particolare nei riguardi di piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani.

Tra le altre semplificazioni, il Garante ha

- previsto che piccole e medie imprese, liberi professionisti, artigiani possono:

d) redigere, per quanto possibile, una prima informativa breve. All’interessato, anche oralmente, andrebbero indicate sinteticamente alcune prime notizie chiarendo subito, con immediatezza, le principali caratteristiche del trattamento. In linea di massima l’informativa breve, quando è scritta, può avere la seguente formulazione:
“I SUOI DATI PERSONALI Utilizziamo -anche tramite collaboratori esterni- i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate su…”;
f) l’informativa breve può rinviare a un testo più articolato, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, in luoghi e con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per la clientela, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito)…[continua...]

Da Filodiritto   la notizia qui

Nessun risarcimento per il ritardo della prestazione medica Martedì, Lug 1 2008 

Cass. Sez. lavoro sentenza n. 6436/08

La Cassazione ha stabilito che in sede di indennizzo per danni derivanti da emotrasfusioni (Legge 210/92) non può essere riconosciuta lecita la richiesta di un risarcimento per il ritardo nella corresponsione della prestazione, ulteriore rispetto a quello già attribuito a titolo di rivalutazione dell’indennizzo e degli interessi.

Infatti: “il danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (come la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero)” e che “nel caso di specie, il beneficio in questione riguarda peraltro una prestazione di natura assistenziale, posta a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale, e che non ha quindi natura risarcitoria, nè può essere qualificata, per la sua funzione, come strumento direttamente rivolto alla garanzia del diritto alla salute”.

Da Saranno Avvocati   la notizia qui

L’affido condiviso è la regola Martedì, Lug 1 2008 

L’affido condiviso “è la regola” e non “l’eccezione”: il minore va affidato a uno dei genitori solo nel caso in cui la “bigenitorialità” possa in qualche modo pregiudicarne la crescita. Non basta.

La legge non ha previsto dei casi di esclusione dall’affido condiviso: spetta al giudice di volta in volta valutare le singole situazioni e verificare le possibili conseguenze per il minore. E poi ancora: la conflittualità fra mamma e papà non è una causa che di per sé esclude l’affidamento congiunto.

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza 16593 del 18 giugno 2008

Da Cassazione.net   la notizia qui