“Decreto Brunetta” – D.L. 112 del 25.06.2008 – art 71 Mercoledì, Lug 2 2008 

Da qualche giorno i nostri cari lettori ci stanno chiedendo informazioni sull’ormai famigerato art 71 del “decreto  Brunetta”. Di seguito pubblichiamo il testo. Invitiamo i lettori interessati a lasciare un commento, a scambiarsi opinioni e informazioni qui sotto. Questa pagina è dedicata a voi!

Art. 71

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e’ corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita’ o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche’ di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu’ favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche’ per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita’ del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e’ dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalita’ di fruizione delle stesse, con l’obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternita’, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita’, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche’ le assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

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Il licenziamento antisindacale può essere annullatto anche sulla sola richiesta dei sindacati Mercoledì, Lug 2 2008 

Con sentenza n. 16517 del 18 giugno 2008 la Corte di Cassazione ha stabilito che è possibile annullare il licenziamento antisindacale su istanza delle organizzazioni sindacali anche in caso di inerzia da parte del lavoratore licenziato.

La Cassazione ha affermato che “il licenziamento determinato da motivi sindacali è viziato da nullità ai sensi dell’art 4 L. 604 del 1966 la cui previsione è applicabile a tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda ed idoneo a ledere l’interesse collettivo alla libertà ed attività sindacale

La Cassazione interviene in tema di contratti bancari conclusi con i consumatori Mercoledì, Lug 2 2008 

Sentenza del 21 maggio 2008, n. 13051

E’ vessatoria la clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto che riconosce unilateralmente al professionista la facoltà di modificare le disposizioni economiche del rapporto contrattuale, anche in mancanza di un giustificato motivo, non potendosi qualificare tale previsione negoziale come meramente riproduttiva dell’art. 118 del d. lgs n. 385 del 1993, nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con l’art. 10 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006.

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

Anche se il padre si fa vivo dopo anni ha diritto a dare il suo cognome al figlio Mercoledì, Lug 2 2008 

Cass. I sez. civ. Sentenza n. 15087/08

La Corte di Cassazione ha affermato che il padre ha diritto a dare il suo cognome al proprio figlio naturale anche se si fa vivo dopo tanti anni per riconoscerlo, infatti, “il mantenimento del solo cognome materno d’origine viene tutelato, nell’ipotesi di secondo riconoscimento, o quando dal nuovo cognome possa derivare al minore un danno, o quando il primo nome si sia comunque significativamente radicato nel contesto sociale in cui il minore si trova a vivere”.

La Cassazione ha precisato che va tutelato il diritto alla gia’ acquisita identita’ personale in relazione al cognome in precedenza attribuitogli, nell’ambito dell’ambiente sociale in cui vive, con una valutazione contrassegnata da un ampio margine di discrezionalita’, frutto di un ponderato apprezzamento dell’interesse del minore.

Da Saranno Avvocati    la notizia qui

Morti di amianto alla Goodyear di Latina – Condannati i dirigenti dell’azienda Mercoledì, Lug 2 2008 

I vertici dell’ex stabilimento riconosciuti colpevoli per i decessi e le malattie di decine di operai

LATINA – Tutti condannati. Questa la decisione del giudice monocratico del Tribunale di Latina durante il processo di primo grado a carico di nove dirigenti della Goodyear che sono stati ai vertici dell’azienda negli ultimi quarant’anni. L’accusa è di omicidio colposo plurimo e lesioni plurime aggravate a danno di decine di ex dipendenti dello stabilimento di Cisterna di Latina, morti o malati di patologie tumorali riconducibili alle sostanze utilizzate, in scarse condizioni di sicurezza, nel sito produttivo pontino. Le pene vanno da 4 anni e 8 mesi per gli amministratori delegati agli 11 mesi per i direttori dello stabilimento: nove dirigenti in tutto. Concessa inoltre una provvisionale di 40mila euro per i familiari di ciascuna vittima.

«SENTENZA SENZA PRECEDENTI» – L’avvocato Luigi Di Mambro, a capo del gruppo dei legali che ha assistito le famiglie delle vittime per la parte civile, parla di «sentenza senza precedenti in Italia». Tutto era legato, ha spiegato l’avvocato, a «stabilire il nesso di causalità tra le malattie contratte e i tumori, cosa che è stata dimostrata dalle perizie, in aula ed è riconosciuta dalla sentenza». Con lui hanno lavorato in questi anni gli avvocati Michela Luison e Mario Battisti: «È una giornata importante che ripaga il nostro impegno». «Sono molto soddisfatto – dice tra le lacrime Valerio Bagialemani, presidente del comitato dei familiari delle vittime della Goodyear – volevamo stabilire un principio e l’abbiamo fatto, nessuno ci restituirà mai i nostri cari ma questa battaglia è stata fatta in loro memoria»…[continua...]

Da Il Corriere della Sera    la notizia qui

Cancellata la procedura per dimissioni volontarie Mercoledì, Lug 2 2008 

Il Consiglio dei Ministri, con il D.L. N.112 del 25 Giugno 2008 ha abrogato la legge che prevedeva la nuova procedura per la presentazione delle dimissioni volontarie da parte dei lavoratori.

Perciò, dal 25 Giugno 2008 le dimissioni volontarie da parte del lavoratorepossono essere presentate al datore di lavoro senza l’obbligo di adempiere alla procedura telematica prevista dall’abrogata legge.

Da Studio Ciocioni   la notizia qui