Cass. I sez. civ. Sentenza n. 15087/08

La Corte di Cassazione ha affermato che il padre ha diritto a dare il suo cognome al proprio figlio naturale anche se si fa vivo dopo tanti anni per riconoscerlo, infatti, “il mantenimento del solo cognome materno d’origine viene tutelato, nell’ipotesi di secondo riconoscimento, o quando dal nuovo cognome possa derivare al minore un danno, o quando il primo nome si sia comunque significativamente radicato nel contesto sociale in cui il minore si trova a vivere”.

La Cassazione ha precisato che va tutelato il diritto alla gia’ acquisita identita’ personale in relazione al cognome in precedenza attribuitogli, nell’ambito dell’ambiente sociale in cui vive, con una valutazione contrassegnata da un ampio margine di discrezionalita’, frutto di un ponderato apprezzamento dell’interesse del minore.

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