Non cambia l’assegno di mantenimento se il coniuge vende la casa Venerdì, Lug 4 2008 

Cass. Sez. civ. Sentenza n. 11487/08

La Corte di Cassazione di recente ha affermato il seguente principio: “per disporre la modificazione delle condizioni di separazione occorre la sopravvenienza di giustificati motivi, quali sono i mutamenti delle condizioni economiche delle parti, in guisa tale che sia mutato il complessivo equilibrio fissato in sede di separazione, non bastando a tal fine il venir meno di un determinato introito di cui fruiva l’obbligato, ovvero l’alienazione da parte sua di un bene, dovendo l’obbligato, per poter chiedere ed ottenere la modifica degli assegno stabiliti in sede di separazione, dare la prova del mutamento, in conseguenza di tali fatti, di detto equilibrio”.

In tal senso la Cassazione ha escluso che la vendita di un immobile da parte dell’obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento comporti la riduzione dell’importo dell’assegno stesso.

Da Saranno Avvocati   la notizia qui

Manovra lavoro: prime istruzioni ministeriali Venerdì, Lug 4 2008 

Min. lavoro, salute e pol. sociali nota 2.7.2008

Il Ministero del lavoro dirama le prime indicazioni in merito alle novità in materia di lavoro introdotte dal DL n. 112/2008, precisando tra l’altro che, fino alla data di entrata in vigore del libro unico del lavoro, prevista nel decreto ministeriale da adottarsi entro il 25 luglio 2008, continua a trovare applicazione l’attuale disciplina in materia di libri paga e matricola.

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

Nullita’ dei rapporti di lavoro instaurati con la Pubblica Amministrazione se questi non rispettano i canoni di legge Venerdì, Lug 4 2008 

(Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 21.5.2008, n. 12964)

Negli anni 1993-1997 il Comune di V. decideva di avvalersi dell’opera di anziani per coadiuvare o sostituire il personale dello stesso comune nella sorveglianza della pinacoteca, del museo, del parco archeologico e degli alunni delle scuole materne durante il trasporto. Inizialmente detto comune provvedeva a stipulare una convenzione direttamente con singoli anziani.

Indi (periodo dal 1° febbraio 1996 al 30 novembre 1997) stipulava una convenzione con l’associazione tra anziani Auser, avente ad oggetto la sorveglianza del museo, della pinacoteca, dell’acropoli, del teatro: il compenso orario veniva pagato all’Auser, la quale tratteneva per sé una piccola parte e passava il resto all’anziano che aveva eseguito la prestazione, a titolo di rimborso spese. 2. A seguito di ispezione eseguita nel gennaio-febbraio 1998, l’INPS accertava che i rapporti con gli anziani costituivano veri e propri rapporti di lavoro, assoggettabili a contribuzione. Non solo, ma nel periodo in cui era intervenuta l’Auser, veniva ravvisata una illecita intermediazione di mano d’opera.

Il comune proponeva ricorso al Comitato Provinciale dell’INPS, ricorso che veniva accolto limitatamente al periodo in cui il Comune di V. aveva intrattenuti rapporti diretti con ogni singolo anziano; per il periodo successivo, invece, il ricorso amministrativo veniva respinto e pertanto l’Ente veniva invitato a pagare la contribuzione per il periodo 1° febbraio 1996-30 novembre 1997. 3. Contro tale intimazione il Comune proponeva azione giudiziale di accertamento negativo dell’obbligo contributivo, contestando la ricostruzione effettuata dagli ispettori dell’INPS e sostenendo trattarsi di mere prestazioni di volontariato senza alcuna connotazione di lavoro subordinato.

Il Tribunale di Pisa, sezione distaccata di V., accoglieva il ricorso, motivando nel senso che il comune aveva correttamente utilizzato lo schema legale del lavoro in regime di volontariato con l’intervento dell’Auser. L’utilizzo di tale schema, rispondente alla l. n. 266/1991, escludeva la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato od autonomo.

Da La Previdenza   la notizia qui