Cass. Sez. civ. Sentenza n. 11487/08

La Corte di Cassazione di recente ha affermato il seguente principio: “per disporre la modificazione delle condizioni di separazione occorre la sopravvenienza di giustificati motivi, quali sono i mutamenti delle condizioni economiche delle parti, in guisa tale che sia mutato il complessivo equilibrio fissato in sede di separazione, non bastando a tal fine il venir meno di un determinato introito di cui fruiva l’obbligato, ovvero l’alienazione da parte sua di un bene, dovendo l’obbligato, per poter chiedere ed ottenere la modifica degli assegno stabiliti in sede di separazione, dare la prova del mutamento, in conseguenza di tali fatti, di detto equilibrio”.

In tal senso la Cassazione ha escluso che la vendita di un immobile da parte dell’obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento comporti la riduzione dell’importo dell’assegno stesso.

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