Cassazione Lavoro: in caso di macchinario con disfunzioni il datore di lavoro deve provare il caso fortuito Lunedì, Lug 7 2008 

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 2 luglio 2008, n.18107: Infortunio lavoratore - Macchinario con disfunzioni - Responsabilità del datore di lavoro - Necessità della prova del caso fortuito)

La Sezione Lavoro della Cassazione, affrontando un caso di infortunio del lavoratore, ha ripercorso il proprio orientamento in merito alle diverse ipotesi che possono ricorrere, ribadendo che la responsabilità del datore di lavoro è esclusa dall’abnormità del comportamento del lavoratore o dell’evento verificatosi.

In linea generale, la Cassazione ha ricordato che “il lavoratore che lamenti di aver subito a causa dell’attività lavorativa un danno alla salute, ha l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, il datore di lavoro che intende negare la propria responsabilità ha l’onere di dimostrare di aver adottato le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. E la prova ha per oggetto l’adozione delle misure dirette ad evitare l’evento verificatosi, che non si esauriscono tuttavia nell’osservanza di specifiche disposizioni di legge, in relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale svolta: comprendono anche quelle (c.d. innominate) che siano necessarie in base alla particolarità del lavoro all’esperienza ed alla tecnica”.

Non solo, sempre avendo riguardo al profilo di responsabilità imputabile al datore di lavoro, la Cassazione ha affermato che: “l’osservanza delle prescrizioni, poi, comprende non solo l’adottare (quale fatto direttamente ed esclusivamente riferibile al datore) le misure necessarie, bensì, ove il concreto funzionamento delle misure esiga la collaborazione del dipendente, controllare che da parte del lavoratore questa collaborazione vi sia. Ed ove questa collaborazione esiga un comportamento del lavoratore, osservare le indicate prescrizioni è anche informare adeguatamente il dipendente della necessità della collaborazione e delle conseguenze derivanti dalla relativa omissione, nonché controllare l’effettiva attuazione del comportamento da parte dei dipendenti. E quando tale comportamento è da attuarsi quotidianamente, è necessario che il datore esegua il relativo controllo con adeguata continuità”…[continua...]

Da Filodiritto   la notizia qui

Saldi Estivi 2008: l’ADOC diffonde il decalogo antitruffa Lunedì, Lug 7 2008 

Con l’inizio dei saldi estivi 2008, l’Associazione ADOC, nel diffondere come ogni anno il catalogo antitruffa, fa sapere che controllerà i prezzi dei prodotti a saldo grazie alla discesa in campo degli sceriffi dell’Associazione.

In particolare, secondo quanto ha reso noto il Presidente dell’ADOC, Carlo Pileri, gli sceriffi controlleranno se i prezzi vengono aumentati prima dell’inizio dei saldi, se i prodotti sono effettivamente scontati rispetto al prezzo originale e, in caso di presenza dello stesso prodotto dopo i saldi, sarà valutata l’eventuale differenza di prezzo.

Uno dei consigli più importanti che l’ADOC fornisce ai consumatori è quello di diffidare degli sconti superiori al 50%, che spesso nascondono merce non proprio nuova, o prezzi vecchi falsi. Un commerciante non può avere, infatti, ricarichi così alti e dovrebbe vendere sottocosto. In tal caso, se il consumatore pensa di avere preso una fregatura, l’Associazione invita o a rivolgersi direttamente all’Adoc, oppure all’Ufficio Comunale per il commercio o ai Vigili Urbani.

Da Vostri Soldi   la notizia qui

Rinegoziazione dei mutui: ecco il testo della convenzione Lunedì, Lug 7 2008 

(Convenzione tra Ministero dell’economia e delle finanze e l’A.B.I.)

Possono formare oggetto di rinegoziazione, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, nonché della presente convenzione, i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del mutuo, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, fino a tutto il 28 maggio 2008, finalizzati all’acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’abitazione principale ed erogati da banche e intermediari. A questi soli fini, si intende per abitazione principale quella in cui il proprietario o il coniuge o i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado dimorano abitualmente…[continua...]

Da La Previdenza   la notizia qui