(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 2 luglio 2008, n.18107: Infortunio lavoratore - Macchinario con disfunzioni - Responsabilità del datore di lavoro - Necessità della prova del caso fortuito)
La Sezione Lavoro della Cassazione, affrontando un caso di infortunio del lavoratore, ha ripercorso il proprio orientamento in merito alle diverse ipotesi che possono ricorrere, ribadendo che la responsabilità del datore di lavoro è esclusa dall’abnormità del comportamento del lavoratore o dell’evento verificatosi.
In linea generale, la Cassazione ha ricordato che “il lavoratore che lamenti di aver subito a causa dell’attività lavorativa un danno alla salute, ha l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, il datore di lavoro che intende negare la propria responsabilità ha l’onere di dimostrare di aver adottato le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. E la prova ha per oggetto l’adozione delle misure dirette ad evitare l’evento verificatosi, che non si esauriscono tuttavia nell’osservanza di specifiche disposizioni di legge, in relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale svolta: comprendono anche quelle (c.d. innominate) che siano necessarie in base alla particolarità del lavoro all’esperienza ed alla tecnica”.
Non solo, sempre avendo riguardo al profilo di responsabilità imputabile al datore di lavoro, la Cassazione ha affermato che: “l’osservanza delle prescrizioni, poi, comprende non solo l’adottare (quale fatto direttamente ed esclusivamente riferibile al datore) le misure necessarie, bensì, ove il concreto funzionamento delle misure esiga la collaborazione del dipendente, controllare che da parte del lavoratore questa collaborazione vi sia. Ed ove questa collaborazione esiga un comportamento del lavoratore, osservare le indicate prescrizioni è anche informare adeguatamente il dipendente della necessità della collaborazione e delle conseguenze derivanti dalla relativa omissione, nonché controllare l’effettiva attuazione del comportamento da parte dei dipendenti. E quando tale comportamento è da attuarsi quotidianamente, è necessario che il datore esegua il relativo controllo con adeguata continuità”…[continua...]
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