Agenzia Entrate cir. 11.7.2008, n. 49

L’Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro hanno provveduto, per le parti di loro competenza, a emettere congiuntamente la circolare 11 luglio 2008, n. 49 contenente gli opportuni chiarimenti per l’applicazione dell’art. 2 del DL 27 maggio 2008 n. 93, relativo alle c.d. “misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro”.

Per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti ammessi, la circolare precisa che, poiché l’articolo 2, comma 5, del D.L n. 93/2008 fa espresso riferimento ai “titolari di reddito di lavoro dipendente”, l’agevolazione è riservata esclusivamente a questi soggetti, con esclusione dei titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto.

Ai fini della verifica della soglia reddituale (30.000 €) cui la norma subordina l’accesso al regime sostitutivo, la circolare precisa che si deve considerare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR - comprese le pensioni e gli assegni ad esse equiparate di cui al comma 2 dello stesso articolo - relativo al 2007, soggetto a tassazione ordinaria anche in relazione a più rapporti di lavoro (escludendo quindi dal calcolo gli eventuali arretrati di lavoro dipendente e il TFR percepiti 2007).
Possono usufruire dell’agevolazione anche i dipendenti che, nel 2007, non hanno percepito tale categoria di reddito come, ad esempio:
- coloro che hanno cominciato un rapporto di lavoro subordinato solo nel 2008;
- coloro che, nel 2007, avevano percepito solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto ovvero anche redditi di lavoro dipendente (ma per un importo complessivamente inferiore a 30.000 euro) e, nel 2008, hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato
nella considerazione che, per gli stessi, sussisterebbe il limite della soglia reddituale del 2007…[continua...]

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