Tormenta i vicini con degli squilli – Viene costretta a pagare una multa Giovedì, Lug 17 2008 

La Cassazione: anche gli squilli muti sono molestie. Condannata 39enne

ROMA
Rischia una condanna per molestie telefoniche chi fa continui squilli sul cellulare o, nella migliore delle ipotesi, mette giù la cornetta senza aver detto niente. È quanto si evince dalla sentenza 29971 depositata oggi dalla Corte di Cassazione e con la quale è stata confermata la condanna a 344 euro di ammenda, per molestie telefoniche, nei confronti di una 39enne di Susa (in provincia di Torino), che tormentava con continui squilli e telefonate mute i vicini di casa.

La prima sezione penale ha quindi confermato la decisione del tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa, che aveva ritenuto la donna colpevole sia per la petulanza con la quale questa disturbava gli sventurati vicini, sia perché c’erano stati dei diverbi tra le due famiglie. «La quantità, gli orari, la concentrazione temporale e le modalità delle chiamate (interruzione della comunicazione prima o subito dopo la risposta, si legge nelle motivazioni) costituiscono indubbiamente una ingiustificata interferenza nell’altrui sfera privata, capace di turbarne la serenità e nel complesso sono riconducibili a quel modo di agire indiscreto e impertinente che indica il concetto di petulanza.

Insomma lo scherzetto degli squilli è costato caro alla signora oltre ai 350 euro di multa dovrà versare 1000 euro in favore della cassa delle ammende.

Da La Stampa   la notizia qui

Il trattamento economico stabilito per la separazione non realizza un limite per la definizione dell’assegno divorzile Giovedì, Lug 17 2008 

Sentenza della Corte di Cassazione Sez. I, n. 17017 del 23 giugno 2008

In base all’art 5 della legge n. 898 del 1 dicembre 1970, in seguito modificato dall’art. 10 della legge n. 74 del 6 marzo 1987, la determinazione dell’assegno divorzile è indipendende dalle statuizioni patrimoniali operanti fra le parti.

L’assegno divorzile, pertanto, prescinde, visto lo scioglimento del matrimonio, dagli obblighi di mantenimento e di alimenti e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio con la conseguenza che la posizione economica con riferimento alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento nella misura in cui risulti idoneo a fornire adeguati elementi di valutazione.

Sì alle indagini fiscali sui conti dei soci di Spa Giovedì, Lug 17 2008 

Il fisco può fare indagini, al fine dell’accertamento dei redditi di una società di capitali, anche sui conti correnti bancari personali dei soci e amministratori oltrechè sui conti formalmente intestati all’impresa. Ciò al fine di smascherare delle intestazioni fittizie.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 19362 del 15 luglio 2008.

Da Cassazione.net   la notizia qui

In tema di liquidazione degli onorari ex lege 794/1942 si esprimo le sezioni riunite Giovedì, Lug 17 2008 

Corte di cassazione, sezioni unite civili, 13.6.2008, n. 15916

Nel nostro sistema giurisdizionale, le sezioni unite civili costituiscono il supremo organo regolatore della giurisdizione e in tale funzione non sussiste limitazione, se non quella che nella fattispecie sottoposta a regolamento si ponga effettivamente una questione di giurisdizione, e cioè che non sia censurato il modo di esercizio della giurisdizione, ma la violazione dei limiti esterni di essa.

Orbene, l’art. 41 c.p.c., prevede che, sin quando la causa non sia decisa nel merito, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di Cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all’art. 37 c.p.c.; detta disposizione concerne le ipotesi di difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali.

Dal raccordo delle due disposizioni citate risulta palese che la giurisprudenza di queste sezioni unite richiamata dal P.G. a conforto della proprie richieste (n. 7800/2005) attiene all’ipotesi in cui una questione di giurisdizione sia sollevata davanti al giudice ordinario senza che sia parte una pubblica amministrazione…[continua...]

Da La Previdenza   la notizia qui

Cassazione Civile: iscrizione al ruolo dei mediatori anche per le società e non solo per il rappresentante Giovedì, Lug 17 2008 

Corte di Cassazione – Sezione Terza Civile, Sentenza 10 luglio 2008, n. 18889

La Cassazione ha ribadito il proprio consolidato orientamento in merito all’iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, stabilendo che “in tema di mediazione, qualora l’attività di intermediazione sia svolta in forma societaria, l’obbligo di iscrizione nell’apposito ruolo grava in primo luogo sulla società in quanto tale ed anche sui suoi legali rappresentanti, sul preposto a tale ramo d’attività e sugli ausiliari che svolgano l’attività mediatoria per conto della società, i quali tutti dovranno possedere i requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 e dal regolamento di attuazione approvato con d.m. 21 dicembre 1990 n.452″.

Pertanto, “è insufficiente, al fine del sorgere del diritto alla provvigione in capo alla società non iscritta nell’apposito ruolo che abbia esercitato attività di mediazione, il fatto che il suo legale rappresentante sia iscritto nel ruolo dei mediatori come persona fisica, in quanto ciò lo abilita a svolgere l’attività di mediazione e a percepire la provvigione in nome proprio e non anche a nome della società, con conseguente obbligo di restituire la provvigione percepita in capo al soggetto non iscritto”.

Da Filodiritto  la notizia qui