Sentenza della Corte di Cassazione Sez. I, n. 17017 del 23 giugno 2008

In base all’art 5 della legge n. 898 del 1 dicembre 1970, in seguito modificato dall’art. 10 della legge n. 74 del 6 marzo 1987, la determinazione dell’assegno divorzile è indipendende dalle statuizioni patrimoniali operanti fra le parti.

L’assegno divorzile, pertanto, prescinde, visto lo scioglimento del matrimonio, dagli obblighi di mantenimento e di alimenti e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio con la conseguenza che la posizione economica con riferimento alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento nella misura in cui risulti idoneo a fornire adeguati elementi di valutazione.