Infortuni e morte sul lavoro Venerdì, Lug 25 2008 

Per la Corte l’intensità del vincolo familiare può costituire elemento presuntivo della sussistenza del danno morale.

Con la sentenza n.20188 la Corte nell’accogliere il VI motivo di ricorso presentato dai familiari di un operaio morto conseguentemente ad un infortunio sul posto di lavoro ha chiarito che in tema di danno morale dovuto ai parenti delle vittime non è necessaria la prova specifica della sua sussistenza poichè la prova può essere desunta anche “solo in base allo stretto vincolo familiare” in assenza di elementi contrari, mentre l’accertata mancanza di convivenza dei soggetti danneggiati con il lavoratore deceduto può invece costituire un idoneo elemento indiziario da cui desumere un più ridotto danno morale ma non può costituire causa excludendi dello stesso.

Riaffermando il principio di cui sopra (cfr. sul punto Cass.10823/07; Cass. 3758/07; Cass. 1203/07) la Corte ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Palermo che disattendendo una giurisprudenza ormai consolidata aveva confermato la sentenza del Tribunale di Marsala secondo cui i familiari del defunto operaio (odierni ricorrenti) non avevano fornito nessun elemento oggettivo per dimostrare il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto.

Nella motivazione della sentenza, i giudici si sono ancora una volta pronunciati sul danno biologico, sostenendo che in caso di morte immediata o a breve distanza del lavoratore, la richesta di risarcimento non può essere accolta. Per la giurisprudenza, infatti, solo qualora intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la sua morte e vi sia pertanto “effettiva compromissione dell’integrità psicofisica del soggetto che si protrae per la durata della vita”, tale danno è risarcibile in capo al danneggiato e agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis (cfr. tra i numerosi precedenti Cass. 17 gennaio 2008, n. 870; Cass 6 agosto 2007, n. 71177).

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

Cassazione – capo a dipendente: non capisci un c…., è reato Venerdì, Lug 25 2008 

Rischia una condanna per ingiuria il capo che si rivolge a un dipendente dicendogli “non capisci un c…”. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha confermato la prescrizione del reato di ingiuria pronunciata dalla Corte d’appello di Catania nei confronti di un capo ufficio che aveva proferito tale frase a una lavoratrice.

Contro tale verdetto si era rivolto alla Suprema Corte l’imputato, il quale pretendeva l’assoluzione, rilevando che l’espressione in questione “pronunziata all’esito di un’accesa discussione”, nel corso della quale la dipendente aveva “assunto atteggiamenti provocatori”, non aveva “obiettiva potenzialita’ offensiva”, essendo semplicemente un “equivalente rafforzativo dell’espressione ‘lei non capisce nulla’”.

Per i giudici della quinta sezione penale di ‘Palazzaccio’, il ricorso e’ inammissibile, perche’ “sostanzialmente tendente a una rivalutazione della effettiva potenzialita’ offensiva dell’espressione, la quale – si spiega nella sentenza n.31388 – va certamente apprezzata nel contesto spaziale, temporale e ralazionale in cui fu pronunziata”.

A tanto, osserva la Casssazione, “hanno provveduto i giudici del merito che hanno anche tenuto conto del rapporto gerarchico che legava” i due “rapporto che avrebbe, oltretutto, dovuto indurre il primo a una attenta continenza espressiva”. A differenza, infatti, di quanto avviene per quel che riguarda la diffamazione ‘mediatica’, ossia a mezzo stampa, radio, tv e internet, “nella quale l’espressione, in quanto oggettivata, e’ entro certi limiti apprezzabile, per quel che attiene alla sua atratta portata diffamatoria – conclude la Cassazione – anche dal giudice di legittimita’, nel caso di ingiuria, quel che deve essere accertato e valutato e’ in effetti il complessivo ‘comportamento’ dell’agente, comportamento che appunto si estrinseca in un contesto sociale storicamente definito, il quale e’ conoscibile solo dal giudice del merito”.

Da La Repubblica  la notizia qui

Immobili: attenzione alla dichiarazione di conformità Venerdì, Lug 25 2008 

A partire dallo scorso 27 marzo 2008, per chi costruisce, acquista, vende o ristruttura un’abitazione serve la dichiarazione di conformità che, per gli edifici costruiti prima della data indicata, nel caso non sia stata prodotta in passato, può essere redatta da un professionista del settore, regolarmente iscritto all’albo, che abbia almeno cinque anni di esperienza nel campo.

La dichiarazione di conformità, lo ricordiamo, è entrata in vigore con il decreto del 22 gennaio 2008, n. 37 sulla sicurezza degli impianti che, secondo quanto fa presente il Centro Tutela Consumatori Utenti, ha in particolare abrogato e sostituito tutta la normativa di base sulla sicurezza degli edifici.

Le nuove regole, tra l’altro, non si applicano solo agli edifici destinati ad uso civile, mentre per il caso specifico del condominio è altresì richiesta una dichiarazione di conformità per tutti gli impianti destinati ad uso comune. Gli impianti che rientrano nella nuova normativa non sono solo quelli “classici”, ovverosia quelli relativi al riscaldamento, acqua e climatizzazione, ma anche i cancelli elettronici, le antenne, gli antifurti ecc.

Da Vostri Soldi   la notizia qui