Corte Costituzionale sentenza 16.7.2008 n. 278
Il Giudice di pace di Torino, con ordinanza del 3 novembre 2006, emessa sul ricorso presentato a mezzo posta da F.A. (al momento trattenuto presso il Centro di Permanenza Temporaneo – C.P.T. «Brunelleschi» di Torino, in forza del provvedimento del Questore di Torino emesso il 1° settembre 2006) avverso il decreto di espulsione n. 3032/06 emesso in pari data dal Prefetto di Torino, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non consente allo straniero l’utilizzo del servizio postale ai fini del ricorso diretto avverso il decreto prefettizio di espulsione.
Il rimettente ritiene che, in assenza di una espressa previsione che consenta la presentazione del ricorso a mezzo del servizio postale, dovrebbe ritenersi che l’opposizione al decreto di espulsione sia proposta ritualmente soltanto con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice territorialmente competente…[continua...]
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