Cass. sez. pen. sentenza n. 36737/08
La Cassazione ha stabilito che se un dipendente arreca disturbo alla quiete pubblica a finire sotto processo è il datore di lavoro. Spetta a lui infatti, secondo la Cassazione il compito di “impedire il disturbo” arrecato da dipendenti particolarmente chiassosi durante il lavoro.
Nel caso di specie è stata confermata la condanna per il reato di disturbo del riposo e della quiete pubblica (previsto e punito dall’art. 659 c.p.) nei confronti del proprietario di un panificio i cui dipendenti facevano schiamazzi ad ogni ora del giorno e della notte.
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Ottobre 7, 2008 alle 12:46 pm |
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