Cass. III sez. civ. sentenza n. 11059/09.
La Corte di Cassazione ha affermato che è giusto riconoscere il “danno non patrimoniale” per il “patema d’animo indotto in ognuno dalla preoccupazione per il proprio stato di salute”.
Infatti, “è del tutto conforme a diritto dove afferma che il danno non patrimoniale consistente nel patema d’animo e nella sofferenza interna buon può essere provato per presunzioni e che la prova per inferenza induttiva non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l’unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilita’ del determinarsi dell’uno in dipendenza del verificarsi dell’altro secondo criteri di regolarità causale”.
Da Saranno Avvocati la notizia qui

Maggio 23, 2009 alle 8:35 am |
Brava!
Fai girare questa importantissima sentenza quanto piu’ puoi.
Io lo sto facendo.
Chi interessa puo’ vedere chi ne parla online cercando su Google, copiando ed incollando la stringa che segue:
per cassazione 3 Sezione Civile +11059 2009
Ciao!
Francesco errante