Tagli alla scuola illegittimi, decidono anche le Regioni Lunedì, Lug 6 2009 

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Corte Costituzionale 200/2009.

Incostituzionali due lettere del decreto sul ridimensionamento degli istituti.

Il governo non può emanare regolamenti per definire il numero delle scuole e la loro distribuzione sul territorio. E non può nemmeno intervenire per ridurre il disagio degli utenti se vengono soppresse le scuole nei piccoli comuni.

Il monito viene dalla Corte costituzionale, che il 20 luglio 2009 ha dichiarato incostituzionale una parte dell’articolo 64 del decreto legge 112/2008: la norma con la quale sono state poste le premesse per tagliare 131mila posti di lavoro nella scuola. La Consulta si è pronunciata per rispondere ad alcune regioni, che avevano presentato dei ricorsi lamentando invasioni di campo da parte del governo in ambiti di loro competenza.

In particolare per quanto riguarda i cosiddetti piani di dimensionamento, che sono i provvedimenti con i quali le regioni decidono il numero e la distribuzione delle scuole sul loro territorio.

E la Corte costituzionale ha dato loro ragione. I giudici della Consulta hanno spiegato che il governo può emanare regolamenti sulle norme generali dell’istruzione, perché si tratta di un ambito in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva…[continua...]

Da Cittadino Lex  la notizia qui

Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Discriminazione basata sull’età Lunedì, Lug 6 2009 

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Cgce, Sentenza 18.6.2009 C-88/08.

Il sig. Hütter, ricorrente nella causa principale, è nato nel 1986. Unitamente ad una collega, effettuava, dal 3 settembre 2001 al 2 marzo 2005, un periodo di apprendistato come tecnico di laboratorio presso la TUG, un ente pubblico che ricade nella legge federale del 2002 sull’organizzazione delle università e dei relativi studi.

Il sig. Hütter e la sua collega venivano successivamente assunti dalla TUG, dal 3 marzo 2005 al 2 giugno 2005, vale a dire per un periodo di tre mesi. La collega del sig. Hütter, avendo 22 mesi più di lui, veniva inquadrata in uno scatto superiore, che si traduce in una differenza di EUR 23,20 nella retribuzione mensile.

Tale differenza deriva dal fatto che il periodo di apprendistato svolto dal sig. Hütter successivamente al compimento del diciottesimo anno di età è stato di soli 6,5 mesi circa, contro i 28,5 mesi per la sua collega…[continua...]

Da La Previdenza   la notizia qui