Cassazione: toccare le colleghe non è reato se fatto senza «intenti libidinosi» Venerdì, Lug 24 2009 

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Confermata l’assoluzione ottenuta in appello da un lavoratore straniero, dopo la condanna in primo grado

ROMA – Toccava le colleghe di lavoro. Ma in maniera scherzosa, come modo di fare abituale, senza provare alcune «ebbrezza sessuale» o intenti libidinosi. Per questo la Cassazione ha confermato l’assoluzione di un lavoratore extracomunitario, Kadri O., dall’accusa di violenza sessuale per la quale, in primo grado, era stato condannato ad un anno e due mesi di reclusione (pena sospesa dalla condizionale). In appello, invece, Kadri era stato assolto, il 28 novembre 2008, con la formula perchè il fatto non sussiste.

LA SENTENZA – Il processo era nato dalla denuncia sporta da una collega di Kadri, stanca delle sue mani lunghe. In tribunale era emerso che (come rileva la Cassazione nella sentenza 30969) «Kadri O. era solito praticare scherzi di cattivo gusto toccando le colleghe di lavoro e così ponendo in essere un comportamento di certo poco raffinato e abituale». Tuttavia dalle stesse testimonianze era anche risultato che nel comportamento dell’uomo non era ravvisabile alcune «ebbrezza sessuale» in quanto, toccando le colleghe «non voleva soddisfare la propria libido». Contro l’assoluzione di Kadri O. aveva fatto ricorso in Cassazione la Procura generale della Corte d’Appello di Bologna…[continua...]

Da Il Corriere Della Sera   la notizia qui

L’assegno di mantenimento non può essere sostituito dalla “paghetta” Venerdì, Lug 24 2009 

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Cass. VI sez. pen. sentenza n. 29459/09

La Cassazione ha confermato la multa nei confronti di un padre separato che di sua iniziativa aveva “sostituito il mantenimento” con la paghetta settimanale e con il pagamento diretto di altre spese per l’acquisto di un motorino e di altri beni voluttuari.

La Corte ha sottolineato che il padre ”non ha adempiuto all’obbligo di mantenimento della figlia e sicuramente non lo ha assolto con la corresponsione di mezzi per spese voluttuarie o per spese straordinarie (mediche e per studi), considerato lo stato di bisogno della figlia minorenne, priva di reddito proprio, e considerato l’obbligo del genitore di provvedere a ovviare a tale stato non viene meno se al sostentamento del minore provvedano altri”.

Da Saranno Avvocati   la notizia qui

Edifici rumorosi:chi non rispetta i requisiti acustici nella progettazione e nella costruzione non dovrà più risarcire i compratori Venerdì, Lug 24 2009 

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Legge 7 luglio 2009, n. 88 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee”(GU del 14 luglio 2009 n. 161)

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.161, la Comunitaria 2008. Il provvedimento detta le disposizioni necessarie ad adempiere agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’ Unione Europea. Tra le misure di interesse del settore immobiliare il riordino della normativa sull’ inquinamento acustico. L’articolo 11, comma 5 del provvedimento stabilisce una temporanea sospensione della disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti nei rapporti tra costruttore o venditore ed acquirente dell’immobile.

Ne consegue che il privato non potrà più far valere le norme contenute nella legge 447/1995 e nel Dpcm 5 dicembre 1997, che impongono di tenere conto, al momento della progettazione e della costruzione di un nuovo edificio, di determinati limiti di rumorosità interna ed esterna.
Di fatto, la norma elimina il diritto al risarcimento del 20% del valore dell’immobile che l’acquirente poteva far valere in presenza di forti rumori molesti, confermati da una perizia successiva all’acquisto dell’immobile che dimostrava il mancato rispetto nella progettazione e nell’impiego dei materiali dei requisiti acustici previsti dal Dpcm ‘97…[continua...]

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui