Nulle le multe elevate con gli autovelox e con i cosiddetti Telelaser se non vi è la preventiva segnalazione Giovedì, Giu 5 2008 

Le sponsorizzazioni nello studio legale: una riflessione operativa Mercoledì, Mar 5 2008 

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Dal numero 2/2008 “Ventiquattore Avvocato”.

Nel settore delle pubbliche relazioni le sponsorizzazioni stanno giocando un ruolo sempre più strategico veicolando all’esterno un’immagine più spontanea e meno costruita. Ciò vale non solo per l’ambito aziendale e pubblico, ma anche per l’ambito legale, che in questo strumento può identificare una risorsa importante.

Ancora poco utilizzata nel panorama legale italiano, la sponsorizzazione rappresenta uno degli strumenti di pubbliche relazioni più utilizzato nel panorama legale europeo e americano. Molte law firm utilizzano questo istituto per veicolare all’esterno una immagine meno seriosa e più spontanea, riuscendo spesso nell’intento di dialogare con una utenza potenziale in maniera semplice e diretta.

In tal senso, dunque, le sponsorizzazioni – se progettate in maniera razionale e consapevole – possono diventare uno strumento importante per interagire con fasce di mercato che spesso non hanno familiarità con gli ambiti legali. Con un obiettivo importante, in termini di promozione della professionalità legale…[continua...]

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

Multe, un «tesoretto» da 1 miliardo e mezzo Lunedì, Feb 25 2008 

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Inchiesta del Sole 24 ore. Ogni automobilista paga in media 41 euro all’anno.

Crescono del 16% in un anno le contravvenzioni per violazioni al codice della strada. In testa c’è Firenze.

MILANO - Le contravvenzioni per le violazioni al codice della strada sono il vero «tesoretto» dei Comuni italiani. Più ancora dell’Ici sulla prima casa, che in questi tempi di campagna elettorale viene messa in discussione. I sindaci di tutta Italia devono fare quadrare i conti, con i bilanci che soffrono sempre di più delle cure dimagranti imposte dall’amministrazione centrale nel campo dei trasferimenti erariali. E per questo, forse, guardano alle multe come ad una fonte certa di entrate capace di fare evitare gli spareggi. Con il risultato che la maggiore attenzione prestata al rispetto delle norme stradali finisce per costare ad ogni automobilista italiano una media circa 41 euro.

L’ESCALATION - I conti li ha fatti il Sole 24 Ore, che nell’inchiesta che apre l’edizione del lunedì spiega come nel 2006, anno a cui si riferiscono gli ultimi dati disponibili, l’incremento degli introiti per contravvenzioni sia stato del 16% rispetto al 2005. E come in un arco di 5 anni, dal 2001 in avanti, la crescita sia stata addirittura del 76%. E parlare di «tesoretto» non è allora così sbagliato, considerando che la massa delle multe porta a introiti complessivi per circa un miliardo e mezzo di euro, a cui si aggiungono i 237 milioni incassati per le contravvenzioni elevate da polizia stradale, carabinieri e guardia di finanza.

LA GRADUATORIA - Il Sole ha stilato anche la graduatoria delle città dalla multa più facile e risulta che tra i 104 capoluoghi di provincia italiani è Firenze quella che ha attinto maggiormente dalle tasche degli automobilisti. All’ombra del campanile di Giotto ogni abitante ha pagato mediamente in un anno la bellezza di 117 euro, vale a dire circa tre volte di più rispetto alla media nazionale. Subito dietro ci sono Caserta, Roma, Brescia e Milano. Per contro, la città meno esigente con chi guida risulta essere Pescara: la media delle infrazioni pagate da ciascuno dei suoi abitanti è infatti di un solo euro. E su valori simili Brindisi, che si piazza al 103esimo posto con 1 euro e dieci per abitante…[continua...]

Da Il Corriere della Sera  la notizia qui

Le assenze dal domicilio del dipendente malato in occasione delle visite di controllo possono giustificare il licenziamento Giovedì, Feb 21 2008 

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LE ASSENZE DAL DOMICILIO DEL DIPENDENTE MALATO IN OCCASIONE DELLE VISITE DI CONTROLLO POSSONO GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO – Per inadempienza agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 3226 dell’11 febbraio 2008, Pres. Ianniruberto, Rel. Amoroso).

Chabchoub L., dipendente della s.r.l. System Service con mansioni di cuoco, si è assentato dal lavoro per malattia il 22 gennaio 2005 (sabato); il 24 gennaio ha ottenuto dal suo medico un certificato con prognosi al 1 febbraio 2005 e lo ha inviato alla datrice di lavoro e all’INPS. L’INPS ha disposto due visite di controllo, il 25 e 26 gennaio, ma in tali occasioni il lavoratore non è stato trovato in casa; egli non si è nemmeno presentato alle visite di controllo ambulatoriali fissate per il 27 e il 28 gennaio. L’azienda gli ha applicato le sanzione disciplinare di un giorno di sospensione per l’assenza del 22 gennaio e lo ha quindi nuovamente sottoposto a procedimento disciplinare per assenza ai controlli. Egli si è giustificato sostenendo di non essere stato trovato in casa perché si era recato presso il domicilio di una cugina per farsi assistere.

L’azienda lo ha licenziato motivando la decisione con riferimento all’art. 167 del CCNL per i dipendenti di pubblici esercizi, che prevede la sanzione espulsiva in caso di assenza ingiustificata superiore a cinque giorni. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Bolzano sostenendo che la sua assenza dal lavoro doveva ritenersi giustificata in quanto non era stata contestata l’esistenza della malattia e che l’assenza al controllo doveva ritenersi sufficientemente sanzionata con la perdita del trattamento economico di malattia. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Bolzano hanno ritenuto la domanda priva di fondamento, affermando l’esistenza di una giusta causa di licenziamento. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Bolzano per vizi di motivazione e violazione di legge…[continua...]

Da Legge e Giustizia   la notizia qui

Vedi anche:  Visita controllo domiciliare: assenza ingiustificata del lavoratore

Vedi anche:  Ancora una sentenza in materia di visita medico fiscale

Photored e sinistri per semafori gialli troppo veloci: come difendersi Venerdì, Feb 15 2008 

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T-red, photored e altre diavoleria simili sono strumenti che controllano il passaggio delle auto al semaforo.

Devono essere omologati, e usati come indicato in omologazione, con la presenza di un agente…..Invece …

La dichiarazione
“Il Ministro Bianchi ha definito illegali gli appalti per l’installazione dei semafori photored. L’intervento del Ministro dei Trasporti, come era prevedibile, ha causato un terremoto. Bianchi ha annunciato controlli a tappeto sulle strade tra semafori e cartelli. Ha chiesto ai prefetti di organizzare incontri con gli amministratori locali per spiegare loro la posizione del Ministero sugli appalti, già definiti «illegali».”

Gli effetti
Molti Comuni riescono a ripianare le proprie casse indebitate in pochi mesi con decine di migliaia di multe.

In alcuni Comuni non solo il sindaco ha raccomandato l’impianto alla polizia locale, consigliando l’installazione in luogo piu’ idoneo; una volta scoppiato il caso poi il Sindaco ha incontrato il Giudice di Pace. Sia quel che sia, tutti i ricorsi vengono respinti. Pero’ molti altri giudici invece, nelle stesse ipotesi, dichiarano nulle le multe.
Ma c’e’ molto di piu’, oltre l’inedita forma di tassazione una tantum.

Gli incidenti
Non c’e’ una legge che definisce la durata minima del semaforo giallo, tanto che si pensa possa durare anche tre secondi. Ovviamente in tre secondi non c’e’ nemmeno tempo di accorgersi di quello che succede. Ma peggio se te ne accorgi. E’ noto che a certi semafori o si muore di multa o di incidente.

Perche’ chi si spaventa e inchioda viene travolto dalle macchine che lo seguono, con incidenti pericolosissimi. Perche’ non chiamare in causa chi ha deciso ?…[continua...]

Da Civile.it   la notizia qui

Vedi anche:  PHOTORED: Multe da annullare se non ci sono agenti in loco e se non vi è un’apposita autorizzazione prefettizia all’installazione dell’apparecchiatura di rilevazione

PHOTORED: Multe da annullare se non ci sono agenti in loco e se non vi è un’apposita autorizzazione prefettizia all’installazione dell’apparecchiatura di rilevazione Lunedì, Feb 11 2008 

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Pubblichiamo si seguito un comunicato stampa pervenutoci da Giovanni D’Agata.

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Vedi anche:   Photored e sinistri per semafori gialli troppo veloci: come difendersi

L’accertamento delle infrazioni può essere svolto solo dagli organi di polizia stradale e le ditte appaltatrici non possono percepire percentuali sulle multe. Lunedì, Ott 22 2007 

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Di seguito troverete un comunicato stampa di Giovanni D’agata che ci ha fatto pervenire in data odierna.

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«Multe truccate», semafori nel mirino Giovedì, Ott 11 2007 

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La Gdf sequestra alcuni temporizzatori dopo un esposto sull’eccessiva brevità del tempo tra il giallo e il rosso.

MILANO - I militari della Guardia di Finanza di Milano stanno compiendo acquisizioni di documenti nella sede di alcune società e stanno ponendo sotto sequestro alcuni apparecchi che regolano il tempo dei semafori e che, accorciando al massimo il tempo del giallo, fanno finire in contravvenzione gli automobilisti. Accertamenti sono in corso anche nel Comune di Segrate, nell’hinterland di Milano.

INDAGINE - Il pm Alfredo Robledo ha avviato un’inchiesta con l’ipotesi di abuso d’ufficio, falso materiale e turbativa d’asta, che vede coinvolti, al momento, due funzionari del Comune di Segrate, tra i quali il comandante dei vigili, il titolare della CiTiesse e il titolare della Scae. Tutto nasce da un esposto dell’avvocato Francesca Fuso in rappresentanza di oltre 100 cittadini di Segrate che si sono visti notificare multe “salate”, tutte riprese dal T-red, cioè la telecamera posta sopra quattro semafori, collocati in un incrocio sulla strada provinciale. Secondo le segnalazioni le telecamere sarebbero tarate in modo da ridurre drasticamente i tempi del giallo. Per di più i semafori sono collocati in modo da essere visibili agli automobilisti solo all’ultimo istante. Non solo. Secondo i sospetti contenuti nell’esposto anche l’asta promossa dal Comune per assegnare ad una ditta l’appalto per la collocazione dei T-red non sarebbe stata regolare.

Da Il Corriere della Sera   la notizia qui

Sicurezza stradale, approvato il Dl Mercoledì, Ott 3 2007 

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Diventa legge del decreto del 3 agosto scorso con disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

Ecco in sintesi tutte le novità

GUIDA SENZA PATENTE - Aumentano le sanzioni: i trasgressori vengono puniti con un’ammenda che va da 2.257 a 9.032 euro.

NEOPATENTATI - Qui la modifica apportata il 27 settembre dalla Camera, sulle limitazioni alla guida per chi ha appena preso la patente. L’emendamento della Rosa nel Pugno, infatti, riduce da tre a un anno il tempi in cui i neopatentati non potranno guidare auto con potenza superiore a 50 chilowatt (prima era 60).

LIMITI DI VELOCITA’ - Chi li supera di oltre 40 kmh rischia ora una sanzione tra 370 e 1458 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Chi supererà di oltre 60 kmh i limiti sarà soggetto ad una sanzione compresa tra 500 e 2000 euro e la sopensione da 6 a 12 mesi.

USO DI TELEFONINI - L’articolo 4 del decreto riformula le regole per l’uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida: è consentito solo l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare. A chi trasgredisce è inflitta una sanzione tra 148 e 594 euro e la sospensione della patente da uno a tre mesi se lo stesso guidatore compie un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - Aumentano le sanzioni: in precedenza c’era una sanzione uguale per un tasso alcolico compreso tra 0,5 e 1,5 grammi per litro; ora si è introdotto un limite intermedio di 0,8. E’ prevista l’ammenda da 500 a 2.000
euro e l’arresto fino ad un mese per il tasso compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro; da 800 a 3.200 e l’arresto fino a 3 mesi tra 0,8 e 1,5. L’ultima fascia, superiore a 1,5 grammi per litro prevede l’ammenda tra 1500 e 6000 euro e l’arresto fino a 6 mesi. In questi casi è sempre prevista, con scaglioni graduati, la sospensione della patente. Sono introdotte pene alternative con svolgimento di servizi sociali in istituti dove sono ricoverate vittime di incidenti stradali. Oltre alle sanzioni già previste, ce ne sarà un’altra di 200 euro per chi ha bevuto un bicchierino di più o supera i limiti di velocità tra le 20 e le 7 del mattino.

FONDO PRESSO PRESIDENZA CONSIGLIO - Gli introiti di queste ammende serviranno per rimpinguare il fondo contro gli incidenti notturni da istituire presso la presidenza del Consiglio. Per questa iniziativa è prevista una spesa iniziale di 500 mila euro l’anno fino al 2009.

GUIDA SOTTO EFFETTO STUPEFACENTI - Chiunque guida sotto effetto di stupefacenti è punito con l’ammenda da 100 a 4000 e l’arresto fino a 3 mesi.

PREVENZIONE - L’articolo 6 riguarda la “diffusione della consapevolezza” sui rischi legati all’alcol per chi guida. Si impone alle discoteche ed ai locali di affiggere appositi cartelli per indicare i tassi alcolici pericolosi e le infrazioni che si rischia di commettere. E’ previsto anche che nei locali sia disponibile l’etilometro.

STOP DISTRIBUZIONE ALCOL ALLE 2 - I titolari e i gestori di locali nei quali si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente alla vendita di bevande alcoliche devono interrompere la somministrazione di queste bevande alle 2 di notte e assicurarsi che all’uscita dal locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti un alcool test.

RETROATTIVITA’ - Si stabilisce inoltre che le disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, purchè il procedimento penale non sia concluso.

Da La Repubblica    la notizia qui

Secondo la Corte d’Appello di Milano: l’assunzione di farmaci non può essere considerata errore scusabile per gli effetti collaterali, se imprudentemente associata a sostanze alcoliche Martedì, Ott 2 2007 

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App. Milano Sez. II, 07-06-2007 .

La sentenza della Corte di Appello di Milano, che si commenta, sancisce un principio particolarmente importante e meritevole di esame.
Essa afferma, infatti, che non può concretare un errore scusabile per la persona imputata, e per tale ragione scriminante l’effetto della sanzione penale, l’assunzione di farmaci, i quali per effetto collaterale (ove associati all’assunzione di sostanze alcoliche) possano concorrere a produrre il superamento dei limiti sanciti ex lege per la configurazione del reato di cui all’art. 186 CdS.

In buona sostanza i giudici d’appello, confermando il giudizio di condanna dell’imputato, reso in primo grado, eccepiscono e sottolineano l’inoperatività di una condizione scriminante, invocata dall’imputato e – come detto – consistente nella condotta di assunzione di un medicamento di natura antibiotica, la quale avrebbe concorso sul piano eziologico alla verificazione della condizione di cd. ebbrezza del soggetto, rilevata – a seguito di controllo etilometrico - in capo all’interessato.
Il ragionamento svolto e, indi, trasfuso nella sentenza in disamina, pare del tutto persuasivo e condivisibile, pur in quella sua sinteticità, caratteristica che tradisce l’intenzione di motivare operando preciso riferimento per relationem alla sentenza del Tribunale di Como. Va, infatti, sottolineato che, nella fattispecie, in questione, siamo in presenza di una pluralità di prodotti (medicali e non) di cui la persona ha fatto uso quasi contestuale, circostanza questa, che, a quanto si può ricavare dal testo del provvedimento, priva di qualunque forma di pregio il fatto che talune delle sostanze assunte fossero espressamente medicamentose.

Anzi, pare di potere affermare che, proprio su tale preciso abbrivio, i giudici di Milano formulino un preciso rimprovero all’imputato.
Esso, infatti, attiene alla rilevazione e stigmatizzazione implicita di un atteggiamento di imprudenza del soggetto inquisito, elemento che appare concretato e rilevabile proprio dalla natura di cocktail dei prodotti ingeriti, i quali risultano tra loro disomogenei e variegati. Il monito che la Corte emette, nel caso di specie, appare, dunque, chiaro e nient’affatto equivocabile, in quanto esso consiste nell’osservazione che il soggetto, il quale intenda porsi alla guida di qualsiasi veicolo, deve porre massima attenzione alla propria condizione psico-fisica, soprattutto, laddove egli abbia recentemente assunto plurime sostanze che, tra loro, possano, addirittura, risultare incompatibili (ed è proprio l’esempio del caso in questione) e suscettive di effetti alterativi le condizioni psico-fisiche personali.
A ben differenti conclusioni, seppure temperate da precisi oneri probatori, si potrebbe, invece, pervenire nel caso in cui la persona sottoposta al controllo sia risultata positiva, solo ed esclusivamente in virtù dell’uso di farmaci che presentino caratteristiche organolettiche tali da poter inquinare e distorcere l’esito del controllo.

In proposito va ricordata, infatti, la pronunzia della Corte di Cassazione Sez. IV, 30-03-2004, n. 45070 (rv. 230489),[ in CED Cassazione, 2004, Arch. Giur. Circolaz., 2006, 2, 191, Arch. Giur. Circolaz., 2006, 3, 279, Riv. Pen., 2006, 1, 97], la quale ha precisato che “In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcooltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa all’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando tale affermazione sia sfornita di riscontri probatori”.

In questa ipotesi, infatti, il soggetto che sia in grado di assolvere all’onere di allegazione della condizione scriminante invocata (l’ingestione di farmaci) deve essere prosciolto, in quanto la propria condotta non risulta viziata da una situazione originaria contra legem, né emergono fattori che possano determinare una sopravvenuta alterazione psico-fisica di carattere illecito. Vale a dire, dunque, che è di tutta evidenza che, il dovere assumere – in ossequio da una prescrizione medica curativa certificata – farmaci che producano effetti assimilabili a sostanze alcoliche, appare di effetto esimente da responsabilità, solo se a tali sostanze non venga associato in alcun modo altro tipo di eccipiente alcolico.

L’avere bevuto vino od altra bevanda equipollente, nella condizione descritta, cioè in un momento contestuale all’ingestione di medicamenti, è condotta che diviene elemento di autonoma influenza, che si pone come dato di causazione eziologicamente esclusiva del reato, prevalendo sulla parte di condotta ritenuta lecita e ponendosi in diretto nesso finalistico con la condizione di ebbrezza del soggetto.

Da   A.S.A.P.S    la notizia qui

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