La determinazione della retribuzione dell’impiegato dipendente di una pubblica amministrazione, in base alle risultanze del cartellino di presenza, non costituisce atto pubblico Venerdì, Mar 14 2008
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La determinazione della retribuzione dell’impiegato dipendente di una pubblica amministrazione, in base alle risultanze del cartellino di presenza, non costituisce atto pubblico – Ai fini penali –
Il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, a seguito della disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 165 del 2001, ha assunto connotazioni privatistiche. Ne deriva che non può rientrare nella nozione di “atto pubblico” oggetto di tutela penale un’attività della pubblica amministrazione relativa alla gestione del rapporto con il dipendente, come la determinazione della retribuzione in base alle risultanze del cartellino di presenza. La non veridicità di tale determinazione, per effetto di irregolari annotazioni su tale cartellino, non configura falso in atto pubblico.
L’atto infatti viene posto in essere dall’organo amministrativo con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ed è destinato ad operare esclusivamente nell’ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 9045 del 28 febbraio 2008, Pres. Nardi, Rel. Ferrua).
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