Licenziamento: non vale il giustificato motivo per la mancata assunzione di altri dipendenti dello stesso ramo martedì, lug 19 2011 

Cassazione civile sez. lav. 24 maggio 2011 n. 11356.

Con sentenza del 20 – 27/9/07 la Corte d’Appello di Milano accolse l’appello principale proposto il 23/12/05 dalla società P. s.p.a avverso la sentenza n. 249/05 del Tribunale di Como, che aveva annullato i licenziamenti intimati da quest’ultima in data 26/7/04 ai dipendenti B.M.C. E da U.M., mentre rigettò l’appello incidentale dei lavoratori diretto alla verifica del rispetto dell’obbligo datoriale di repechage, e di conseguenza riformò la sentenza impugnata, rigettando le domande di reintegra dei lavoratori.

La Corte milanese addivenne a tale decisione ritenendo che era stata provata la legittimità dei licenziamenti dovuti al motivo oggettivo della soppressione del posto di lavoro dei suddetti dipendenti con redistribuzione delle loro mansioni ad altri lavoratori; inoltre, la Corte rilevò che la B., impiegata presso l’ufficio servizi, aveva solo allegato, senza provarlo, di aver dato la sua disponibilità a svolgere mansioni di linea, mentre per lo U., impiegato di sesto livello, era emerso che nel ramo tecnico, dal medesimo indicato come reparto di suo gradimento per un impiego alternativo, nessuno era stato assunto dalla società….

Da La Previdenza   la notizia qui

Cassazione, “Ai profughi permessi triennali” Le misure sussidiarie per i richiedenti asilo giovedì, mar 24 2011 

Suprema Corte afferma il principio secondo il quale quando non esistono tutte le prerogative per il riconoscimento dello status di rifugiato, resta comunque possibile una soluzione temporanea di protezione di tre anni. Previsti i diritti per l’accesso al lavoro, allo studio e alle prestazioni sanitarie.

ROMA - Una sentenza della Cassazione introduce una nuova “misura sussidiaria” da applicare ai richiedenti asilo, che consente loro di ottenere un permesso temporaneo di tre anni di soggiorno, oltre che “un complesso quadro di diritti e facoltà”, tra i quali l’accesso al lavoro, allo studio e alle prestazioni sanitarie.

Si ribadisce, dunque, un “No” alla concessione generalizzata della protezione internazionale nei confronti degli immigrati, ma si fissano criteri in base ai quali va riconosciuto comunque all’immigrato il diritto alla protezione, anche quando – sebbene in un quadro definito – non esistono tutte le prerogative per il riconoscimento dello status di protezione internazionale. In particolare, la sesta Sezione civile chiarisce che per ottenere una protezione di questo tipo non bastino “problemi locali”, ma devono essere ricollegati “ad una situazione generale” di disordini in un determinato paese…[continua...]

Da La Repubblica   la notizia qui

Se si cade sul bus, si è sempre risarciti anche se l’autista non ha colpa martedì, mar 1 2011 

La caduta sull’autobus va sempre risarcita anche se l’autista non ha colpa. Secondo la Cassazione (sentenza 4442/11) in caso di infortuni sul bus, il cittadino ha diritto all’indennità per i danni patiti, anche se non rilevanti.

Il caso

La Suprema Corte ha convalidato il modesto risarcimento accordato ad un cittadino caduto sul pavimento di un autobus a causa di una brusca frenata. Una caduta non da imputare al conducente dell’autobus che «non aveva la possibilità di tenere una condotta di guida diversa e che era stato costretto a frenare per l’improvvisa invasione della corsia di un motorino cui ha attribuito l’esclusiva responsabilità dell’evento».

La vittima si era vista riconoscere una modesta indennità dalla Corte d’appello di Catania, nel 2009, ma ha fatto ricorso in Cassazione per chiedere un risarcimento maggiore. Il ricorso è stato respinto…[continua...]

Da La Stampa    la notizia qui

Permessi in misura doppia fino ai 3 anni per l’assistenza deiminori disabili lunedì, feb 28 2011 

Cassazione 25.2.201 n. 4623 – Francesco Orecchioni)

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4623 del 25 febbraio 2010, ribaltando quanto deciso dal Giudice di merito, ha stabilto che, in caso di 2 figli minori con handicap, il permesso giornaliero di due ore fino al compimento del terzo anno di vita, fruibile ai sensi dell’art. 33 l.104 n. 1992, va concesso in misura doppia.

In passato, tale orientamento aveva riìguardato i parti gemellari, ma pur sempre nel primo anno di vita.
I giudici di merito avevano ritenuto di dover escludere il suddetto diritto in considerazione del fatto che la prestazione lavorativa – decurtata di 4 ore giornaliere, non avrebbe più avuto un’utilità apprezzabile per il datore di lavoro.

La Corte di legittimità ha invece spiegato che destinatario della tutela è il soggetto portaore di handicap, che non deve essere lasciato privo di assistenza , anche alla luce dei doveri inderogabili di solidarietà sociale e dei principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 32 Cost…[continua...]

Da La Previdenza   la notizia qui

L’infedeltà teorica rende nulle le nozze martedì, nov 9 2010 

La donna perde l’assegno: aveva ammesso con il futuro marito di ritenere la fedeltà insignificante per il rapporto.

ROMA – Guai a manifestare al futuro coniuge intenzioni «libertine». Sebbene possano essere considerate al passo con i tempi e in linea con la «laicità» di una coppia, il rischio è che siano tutt’altro che in accordo con i cardini della religione cattolica. E sì, perché una sentenza del massimo organo giurisprudenziale del nostro Paese getta un’ombra funesta su chiunque faccia sfoggio di lealtà pre-nuziale manifestando apertamente il proprio pensiero, magari quando l’ancor tanto sentita cerimonia in chiesa non è stata ancora celebrata e il fatidico «sì» che dovrà essere pronunciato davanti a un sacerdote è lungi dal venire, non si prospetta dietro l’angolo: la Cassazione ha infatti respinto il ricorso della donna mettendo così il sigillo definitivo alla sentenza con la quale, la Corte d’appello di Bologna, aveva dichiarato l’efficacia per la legge italiana del verdetto di nullità di un matrimonio emesso dal tribunale regionale ecclesiastico di Modena. Motivo: lei non aveva fatto mistero, nemmeno al futuro marito, di ritenere la fedeltà un elemento di nessun rilievo per mantenere intatta l’indissolubilità del legame.

L’innovativo principio giuridico pone una pietra miliare nei rapporti tra coppie, al di là del fatto che essi siano stati o meno «ufficializzati» con la loro firma e quella dei testimoni nel registro parrocchiale. La sentenza numero 22677 della prima sezione civile della Suprema Corte non lascia adito a dubbi interpretativi: il tribunale rotale aveva accertato «l’esclusione da parte della moglie di uno dei “bona matrimoni” (appunto, l’obbligo della fedeltà) e a nulla era servito il fatto che «il marito era a conoscenza di detta riserva». Era scattata la nullità del vincolo. E le toghe con l’Ermellino hanno recepito in pieno il verdetto. Sposandolo. Perché non può che essere così in conseguenza del Concordato…[continua...]

Da Il Corriere della Sera   la notizia qui

Autovelox: multe valide anche senza preavviso se gestiti dai vigili mercoledì, ott 20 2010 

Le multe inflitte dagli autovelox – purché siano gestiti direttamente dalla polizia municipale – sono sempre valide, anche se il rilevatore è installato a sorpresa, senza preavviso né notifica.

Non vale quindi per i vigili urbani l’obbligo in vigore per gli apparecchi collocati dai prefetti, che devono essere pubblicati in un elenco. La brutta notizia, per gli automobilisti che spingono sull’acceleratore, viene da una recente sentenza della Cassazione (21091/2010) che ha bocciato il ricorso di un conducente calabrese contro il Comune di Stignano.

Associazioni e cittadini da anni lamentano casi di scarsa trasparenza nelle modalità con cui vengono collocati gli autovelox: secondo l’ultimo rapporto di Cittadinanzattiva, il problema riguarda oltre un terzo delle segnalazioni. Si distingue il caso dei rilevatori nella Valle dell’Aniene.

Era stata denunciata la presenza di 5 apparecchi “mal segnalati” in 15 chilometri della Tiburtina Valeria e un’indagine ha dimostrato l’irregolarità di un dispositivo: è stata annullata la gestione privata dei rilevatori...[continua...]

Da Vostri Soldi   la notizia qui

Va ridotto il mantenimento se c’è da pagare il mutuo venerdì, ott 1 2010 

Cass. Sez. civ. sentenza n. 15333/2010

La Suprema Corte di Cassazione ha di recente stabilito che “è legittima la decurtazione dell’assegno di mantenimento” se “il coniuge cui spetta l’obbligo dell’assegno” sta pagando per intero “la rata del mutuo della casa coniugale” in cui vive la moglie.

Da Saranno Avvocati    la notizia qui

Il licenziamento del dirigente è sempre legittimo se non arbitrario o pretestuoso venerdì, set 24 2010 

Basta poco a incrinare il rapporto preferenziale, cioè quell’investimento di fiducia che il datore ha fatto nei confronti del dirigente rispetto alle mansioni affidate e agli obiettivi da raggiungere.

Basta poco, quindi, a far scattare il licenziamento. È sufficiente, infatti, la cosiddetta «giustificatezza» contrattuale del recesso: ossia quel criterio di valutazione più ampio della giusta causa o del giustificato motivo che la legge pone come condizione di un licenziamento legittimo. In pratica, si tratta di un principio che esclude ovviamente il licenziamento arbitrario o pretestuoso ma afferma la sufficienza di un motivo ragionevole.
Così la Cassazione con la sentenza 18998/10 ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare di un dirigente, dopo che era stata correttamente accertata sia la natura dirigenziale delle sue mansioni che il requisito della “giustificatezza” del recesso, cioè la non arbitrarietà.

Sul punto, infatti, la sezione lavoro ha richiamato un importante precedente di legittimità (la sentenza 15496/08) secondo cui «la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente, per la particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo ex articolo 1 della legge 604/66, potendo rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore».

In pratica, si tratta di ragioni che non richiedono l’analitica verifica di specifiche condizioni ma una globale valutazione che esclude l’arbitrarietà e la pretestuosità del licenziamento.

Da La Stampa    la notizia qui

Infortunio in itinere e uso del mezzo proprio giovedì, set 9 2010 

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 17752 del 29 Luglio 2010 ha stabilito che, ai fini del riconoscimento dell’infortunio in itinere, è necessario che l’uso del mezzo proprio sia strettamente necessario, cioè senza un’alternativa reale di mezzi pubblici.

Da Studio Ciocioni   la notizia qui

La misura dell’assegno divorzile va commisurata ai futuri miglioramenti dell’onerato martedì, lug 20 2010 

Cassazione, sentenza 23.6.2010 n. 15212.

Con sentenza del 7.02-2.07.2003, il Tribunale di Roma dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto il (OMISSIS) dal ricorrente B.C. e da M.M., affidava al primo il figlio P. (nato il (OMISSIS)) e la figlia secondogenita Ca. (nata il (OMISSIS)) alla M., alla quale assegnava la casa familiare ed attribuiva, con decorrenza dalla pronuncia, l’importo mensile, aggiornabile dal febbraio 2004, di complessivi Euro 660,00, di cui Euro 260,00 quale assegno divorzile ed Euro 400,00, da integrare con il rimborso del 50 % delle spese straordinarie, quale contributo per il mantenimento della figlia affidatale.

Con sentenza del 7.12.2005 – 8.02.2006, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame del B., che condannava al pagamento delle spese del grado…[continua...]

Da La Previdenza   la notizia qui

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