Non cambia l’assegno di mantenimento se il coniuge vende la casa Venerdì, Lug 4 2008 

Cass. Sez. civ. Sentenza n. 11487/08

La Corte di Cassazione di recente ha affermato il seguente principio: “per disporre la modificazione delle condizioni di separazione occorre la sopravvenienza di giustificati motivi, quali sono i mutamenti delle condizioni economiche delle parti, in guisa tale che sia mutato il complessivo equilibrio fissato in sede di separazione, non bastando a tal fine il venir meno di un determinato introito di cui fruiva l’obbligato, ovvero l’alienazione da parte sua di un bene, dovendo l’obbligato, per poter chiedere ed ottenere la modifica degli assegno stabiliti in sede di separazione, dare la prova del mutamento, in conseguenza di tali fatti, di detto equilibrio”.

In tal senso la Cassazione ha escluso che la vendita di un immobile da parte dell’obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento comporti la riduzione dell’importo dell’assegno stesso.

Da Saranno Avvocati   la notizia qui

Condominio: opere sulle parti dell’edificio di proprietà comune Martedì, Ott 30 2007 

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Pubblichiamo di seguito alcune recenti sentenze relative all’art. 1122 del c.c. “Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio”

Nozione di innovazione:

Per innovazione in senso tecnico-giuridico, vietata ai sensi dell’art. 1122 c.c., deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirino a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni in senso suddetto (Cass. 19 gennaio 2005 n. 1076).

 Casistica:

- devono considerarsi vietate le opere che un condomino effettua nella sua proprietà esclusiva, ove esse comportino un peggioramento del decoro architettonico dell’edificio (Cass. 11 febbraio 2005, n. 2743).

- in tema di utilizzazione del muro perimetrale dell’edificio concominiale da parte del singolo condomino, costituiscono uso indebito della cosa comune, le aperture praticate dal condomino nel detto muro per mettere in collegamento locali di sua esclusiva proprietà, esistenti nell’edificio condominiale, con altro immobile estraneo al condominio, in quanto tali aperture alterano la destinazione del muro, incidendo sulla funzione di recinzione, e possono dar luogo all’acquisto di una servitù di passaggio a carico della proprietà condominiale (Trib. Monza 29 agosto 2005).

Vedi anche: Condominio: manutenzione e ricostruzione delle scale

Va a vivere con papà? Fuori la ex dalla casa familiare Giovedì, Ott 4 2007 

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Sulla casa familiare hanno più diritti i figli legittimi di quelli naturali, nati da una successiva relazione. Infatti quando l’abitazione è stata assegnata alla ex, le può essere tolta se il figlio va a vivere con il padre. Ciò anche se lei è comproprietaria dell’immobile e se nel frattempo ha avuto un altro figlio per il quale chiede la tutela.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 20688 del 2 ottobre 2007, ha respinto il ricorso di una mamma presentato contro la decisione della Corte d’Appello di Brescia che, a luglio 2005, aveva ridato l’appartamento di famiglia al marito perché il figlio era tornato a vivere con lui.

Da Cassazione.net    la notizia qui

Vendita e comunione legale tra coniugi Giovedì, Set 6 2007 

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Cassazione civile SS.UU. 17952/2007  del 24 agosto 2007.

Ci deve essere il consenso di entrambi i coniugi per la vendita dell’immobile in comunione legale.Il contratto preliminare di vendita di bene immobi­le in regime di comunione legale costituisce negozio ec­cedente l’ordinaria amministrazione e le azioni che da esso traggono origine richiedono la pre­senza in giudizio d’entrambi i coniugi….[continua....]

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