Da risarcire la tardata consegna dell’alloggio popolare Martedì, Apr 22 2008 

( Cassazione 4539/2008 )

Il cittadino al quale è stata assegnata una casa popolare e che aspetta per anni la consegna della casa può chiedere al Comune i danni morali. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di un Comune dell’Abruzzo che aveva fatto aspettare per quasi quindici anni un cittadino risultato legittimo assegnatario di un alloggio popolare dal Tar dell’Abruzzo.

L’uomo, dopo la lunga attesa, aveva chiesto al Tribunale di Lanciano il risarcimento dei danni, ammontante a circa cento milioni delle vecchie lire, sostenendo che il Comune non si fosse attivato per liberare l’alloggio dai precedenti inquilini, ma il Tribunale aveva respinto la sua richiesta. La domanda era invece stata accolta in secondo grado dalla Corte di Appello di L’Aquila, che gli aveva riconosciuto sia i danni patrimoniali che quelli morali.

Contro la sentenza il Comune ha proposto ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte lo ha respinto ritenendo che “nel caso di specie è stata adottata e comunque correttamente ravvisata la violazione di interessi costituzionalmente protetti, sicché nessuna violazione di legge è configurabile”, e inoltre la corte territoriale ha sufficientemente motivato la statuizione resta sul punto, sottolineando “i disagi psichici patiti dal cittadino negli oltre dieci anni di attesa per ottenere l’alloggio assegnatogli”.

In buona sostanza, se il Comune non si attiva per garantire agli assegnatari il diritto all’alloggio, è tenuto a risarcire anche i danni morali derivanti dalla lunga ed estenuante attesa del cittadino.

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E’ valida la convocazione informale dell’assemblea condominiale Martedì, Apr 22 2008 

Cass. sez. civ. sentenza n. 8449/08

E’ valida la convocazione informale dell’assemblea condominiale

La Corte di Cassazione ha stabilito che la convocazione per l’assemblea condominiale effettuata informalmente al condomino che non vive nell’immobile, è comunque valida se all’interno del condominio si è consolidata una prassi in tal senso e sempre che il regolamento condominiale non imponga un particolare obbligo di forma.

La Corte, nella pronuncia, precisa che: “in materia di condominio degli edifici, per l’avviso di convocazione dell’assemblea, obbligatorio per tutti i condomini ai fini della sua regolare costituzione, non è previsto alcun obbligo di forma che il relativo invito a partecipare debba rivestire, tanto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte e la prevalente dottrina, la comunicazione può essere fatta anche oralmente, in base al principio di libertà delle forme, laddove queste non siano prescritte dalla legge o convenute dalle parti, ai sensi degli arti. 1350 e 1352 c.c…[continua...]

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I condomini sono responsabili pro quota e non solidali Giovedì, Apr 10 2008 

D’ora in avanti non sarà facile recuperare un credito da un condominio. Infatti gli inquilini non sono responsabili solidali delle spese sostenute ma pro quota. Il che significa che vanno citati in giudizio uno per uno e per la loro parte di debito, non per l’intero.

Sezioni unite civili, Corte di Cassazione sentenza n. 9148 del 8 aprile 2008

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Non paga il condominio? Vietato metterlo in bacheca Martedì, Apr 1 2008 

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Rischia una condanna per diffamazione chi affigge in un luogo aperto al pubblico, all’interno del condominio (come il portone), il nome dell’inquilino che resta indietro con i pagamenti.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 13540 del 31 marzo 2008.

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Può essere impedito l’uso esclusivo di un posto auto nel cortile condominiale Martedì, Feb 26 2008 

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Cass. Sez. civ. Sentenza n. 730/2008.

La Corte di Cassazione di recente ha stabilito che il condominio, può impedire l’uso esclusivo di un posto auto nel cortile condominiale da parte del condominio anche se questi lo ha acquistato dal costruttore.

La Corte puntualizza però che per impedire tale uso è necessario accertare che il costruttore al momento della cessione non avesse titolo per trasmessere in proprietà singola ed esclusiva lo spazio in questione…[continua..]

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Condominio: costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni Giovedì, Nov 8 2007 

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L’art. 1136 c.c. stabilisce che “L’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomin che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condiminio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio………”

La mancata comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale ad un condomino, in quanto vizio del procedimento collegiale, comporta non già la nullità, ma l’annullabilità della delibera che, ove non impugnata nel termine di 30 giorni è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (Cass. civ. sez. II, 5 maggio 2004, n. 8493).

In materia di condominio negli edifici, ai fini dell’adozione della delibera assembleare avente ad oggetto la ricognizione della vigenza e vincolabilità di una disposizione del regolamento condominiale non è richiesta l’unanimità dei consensi (Cass. civ. Sez. II, 28 gennaio 2004, n. 1558).

E’ affetta da nullità la delibera dell’assemblea che ponga le spese di lite, in proporzione alla sua quota, a carico del condomino che abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima deliberata dall’assemblea, giacchè in tal caso l’art. 1132 c.c., comma primo, contemperando l’interesse del gruppo con quello del singolo titolare di interessi contrastanti, riconosce a quest’ultimo il diritto di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte sul punto (Cass. civ. Sez. II, 15 maggio 2006, n. 11126).

Ove un immobile in condominio faccia parte di un’eredità non accora accettata, il chiamato è legittimato ad intervenire alle assemblee condominiali, mentre nessuna incombenza volta a provocare la nomina di un curatore dell’eredità giacente è configurabile in capo all’amministratore del condominio, che ha invece l’obbligo di convocare all’assemblea tale curatore ove il medesimo sia stato nominato, e di tale nomina egli abbia avuto notizia. (Cass. civ. Sez. II, 1 luglio 2005, n. 14065).

Le delibere condominiali, analogamente a quelle societarie, sono nulle solo se hanno un oggetto impossibile o illecito, ovvero che non rientra nella competenza dell’assemblea o se incidono su diritti individuali inviolabili per legge. Sono, invece, annullabili, le altre deliber, contrarie alla legge o al regolamento di condominio, tra cui quelle che non rispettano le norme che disciplinano il procedimento o che richiedono maggioranze qualificate per formare la volontà dell’organo collegiale in relazione all’oggetto delle delibere da approvare. In particolare è annullabile la delibera che preveda la chiusura nelle ore notturne della galleria condominiale, così pregiudicando il proprietario di uno dei locali commerciali esitenti in detta galleria, che non può utilizzare un distributore automatico ini installato. Si tratta, infatti, di una delibera diretta a disciplinare l’uso della cosa comune. (Cass. civ. Sez. II, 5 aprile 2004, n. 6623). 

Condominio: attribuzioni dell’assemblea dei condomini Lunedì, Nov 5 2007 

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L’art. 1135 c.c. prevede che “oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede:

1) alla conferma dell’amministratore e alla sua eventuale retribuzione;

2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;

3) all’approvazione del rebndiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione;

4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale.

L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere di urgenza, ma in questo caso deve riferirne nella prima all’assemblea”.

Di seguito alcune sentenze in ordine alle attribuzioni dell’assemblea dei condomini.

I poteri dell’assemblea sono circoscritti alle materie definite dall’art. 1135 c.c. Ne consegue che l’assemblea non ha una competenza generalizzata in materia di spese per le parti comuni, nè può deliberare e ripartire tra i condomini i tributi dovuti dai singoli per l’acquisto di beni destinati al servizio comune, anche se detti beni appartengono in comune a tutti i condomini (Cass. civ. sez. II, 19 maggio 2004, n. 9463).

Non rientra nei poteri dell’assemblea condominiale autorizzare l’amministratore condominiale a concludere transazioni che abbiano ad oggetto atti di disposizione implicanti una diminuzione del diritto di proprietà comune, essendo necessario il consenso di tutti condomini (Cass. civ. sez II, 24 febbraio 2006, n. 4258).

L’obbligo dell’amministratore di condominio di provvedere alla redazione del rendiconto annuale sulla gestione, non vincola lo stesso a depositare la documentazione giustificativa bensì consente ai condomini intervenuti di prendere visione o estrarre copia a loro spese (Cass. civ. sez II, 28 gennaio 2004, n. 1544).

Condominio: costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio Mercoledì, Ott 31 2007 

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Di seguito alcune sentenze in tema di costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio, art. 1127 c.c.

La proprietà della colonna d’aria (cioè lo spazio sovrastante il lastrico solare) non costituendo oggetto di diritti e quindi di proprietà autonoma rispetto a quella del lastrico solare, va intesa come diritto del proprietario di utilizzare lo spazio sovrastante mediante la sopraelevazione; ciò, pertanto, non comporta per il proprietario che intenda sopraelevare l’esonero di corrispondere agli altri condomini l’indennità prevista dall’art. 1127 c.c., salvo che non vi sia accettazione dei medesimi e perciò conseguente rinunzia all’indennità da parte di tutti i proprietari dei piani sottostanti (Cass. civ.  sez II, 22 novembre 2004, n 22032).

La sopraelevazione poichè comporta sempre un aumento della volumetria preesistente, deve rispettare le distanze legali tra costruzion stabilite dalla normativa vigente al momento della realizzazione della stessa, ancorchè tale nuovo corpo di fabbrica sia “rientrato” rispetto ad un muro di appoggio la cui distanza sia da considerare legale avuto riguardo alla normativa - più favorevole - dell’epoca della sua costruzione (Cass. civ. sez II 7 dicembre 2004, n. 22895).

Lo spazio sovrastante una costruzione non costituisce un bene giuridico suscettibile si un autonomo diritto di proprietà ma può formare oggetto di diritto di superficie insistente sulla proprietà altrui, il quale al pari di ogni altro ius in re aliena è soggetto per effetto del non uso protrattosi per il tempo stabilito dalla legge ove la costruzione non venga edificata (Cass. civ. sez. II, 7 dicembre 1994, n. 10498).

Vedi anche: Condominio: manutenzione e ricostruzione delle scale

Vedi anche: Condominio: opere sulle parti dell’edificio di proprietà comune

Condominio: manutenzione e ricostruzione delle scale Martedì, Ott 30 2007 

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L’art. 1124 c.c. stabilisce che “Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune”

In tema di condominio di edifici la regola relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale, è applicabile per analogia alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell’ascensore già esistente. Nell’ipotesi, invece, d’installazione ex novo dell’impianto di ascensore trova applicazione la disciplina dell’art. 1123 c.c. relativa alla ripartizione delle scale per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.. Ne consegue che il riparto delle spese inerenti ai beni comuni, è suscettibile di deroga con atto negoziale, e quindi, anche col regolamento condominiale che abbia natura contrattuale. (Cass. 25 maggio 2004 n. 5975).

Anche nel caso in cui l’ascensore sia stato installato successivamente alla costruzione dell’edificio, ma con il consenso di tutti i condomini, l’impianto è di proprietà comune fra tutti i condomini in proporzione al valore del piano o porzione di proprietà esclusiva e la ripartizione delle spese relative all’ascensore è regolata dai criteri stabiliti dall’art. 1124 c.c. e dall’art. 1123 c.c. che costituisce una specifica applicazione mentre se il contributo finanziario apportato dai condomini nella costruzione dell’impianto, è d’entità maggiore rispetto alla quota di comproprietà, può dare luogo soltanto ad un diritto di credito del singolo condomino verso il condominio (Cass. 17 febbraio 2005 n. 3264).

Vedi anche: Condominio: opere sulle parti dell’edificio di proprietà comune

Vedi anche: Condominio: costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio

Condominio: opere sulle parti dell’edificio di proprietà comune Martedì, Ott 30 2007 

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Pubblichiamo di seguito alcune recenti sentenze relative all’art. 1122 del c.c. “Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio”

Nozione di innovazione:

Per innovazione in senso tecnico-giuridico, vietata ai sensi dell’art. 1122 c.c., deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirino a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni in senso suddetto (Cass. 19 gennaio 2005 n. 1076).

 Casistica:

- devono considerarsi vietate le opere che un condomino effettua nella sua proprietà esclusiva, ove esse comportino un peggioramento del decoro architettonico dell’edificio (Cass. 11 febbraio 2005, n. 2743).

- in tema di utilizzazione del muro perimetrale dell’edificio concominiale da parte del singolo condomino, costituiscono uso indebito della cosa comune, le aperture praticate dal condomino nel detto muro per mettere in collegamento locali di sua esclusiva proprietà, esistenti nell’edificio condominiale, con altro immobile estraneo al condominio, in quanto tali aperture alterano la destinazione del muro, incidendo sulla funzione di recinzione, e possono dar luogo all’acquisto di una servitù di passaggio a carico della proprietà condominiale (Trib. Monza 29 agosto 2005).

Vedi anche: Condominio: manutenzione e ricostruzione delle scale